Late emissions-control service; fine reduced for financial hardship

30.2005.229Other CourtDec 2, 2005Partially Granted

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Omnilex summary

RI 1 appealed a conviction by the Sezione della circolazione for failing to submit his vehicle to the required emissions-control service on time. The Pretura penale held that the violation was established and remained punishable despite his claimed lack of awareness and later compliance, because negligence sufficed. However, taking account of his plausible precarious financial situation, the court reduced the fine from CHF 500 to CHF 300, lowered the first-instance court fee and expenses, and imposed no costs for the appeal proceedings.

Omnilex headnote

Art. 59a cpv. 1 e 2 ONC; art. 96 ONC; art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS; art. 333 cpv. 3 CP; failure to timely undergo the prescribed anti-pollution service is punishable also by negligence, and subsequent compliance does not eliminate the offence. A claimed lack of knowledge of the maintenance obligation does not preclude sanction where the objective breach is established. In fixing the penalty, however, the authority may take account of the offender’s financial hardship and moderate the fine and related costs accordingly (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.229

Data decisione, Autorità: 02.12.2005, PRPEN

Titolo: Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.

Incarto n. 30.2005.229/AMM 16598/402

Bellinzona 2 dicembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 16598/402 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati dalla polizia cantonale il 20 aprile 2005 a Muralto;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 giugno 2005, in cui postula l’annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 20 aprile 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di gennaio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto il 20 aprile 2005);

che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma si duole di non avere avuto conoscenza dell’obbligo di sottoporre il suo veicolo all’esame del sistema antinquinamento e sottolinea di avere “provveduto immediatamente al controllo” dopo essere stato “informato dagli agenti di polizia di questo disguido”;

che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

che nemmeno il successivo esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza dell’ulti­mo servizio;

che la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’en­tità dell’infrazione;

che la precaria situazione finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insor­gente (ventenne disoccupato “con mia madre vedova e altrettanto disoccupata”) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,

visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e a spese per fr. 20.–.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

emissions controladministrative finenegligencefinancial hardshipcosts reductionvehicle maintenance

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Key legal question

Whether the omission to undergo the required emissions-control service was punishable despite the appellant's claimed lack of knowledge and later compliance.

Extracted holding

The omission remained punishable; the later inspection and asserted good faith did not remove liability for having exceeded the deadline by more than a year.

Extracted reasoning

The relevant provisions required periodic maintenance of the anti-pollution system, and violations were punishable even when committed negligently. The appellant did not dispute the facts.

Key legal question

Whether the penalty should be reduced because of the appellant's precarious financial situation and how costs should be adjusted.

Extracted holding

The fine was reduced from CHF 500 to CHF 300, and the first-instance costs were reduced; no costs were charged for the appeal proceedings.

Extracted reasoning

Although the infraction justified a sanction, the appellant's plausible financial hardship warranted moderation of the monetary penalty and a corresponding adjustment of costs.

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