Traffic fine upheld; third party fault irrelevant

30.2005.201Other CourtNov 9, 2005Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

RI 1 appealed to the Pretura penale against a traffic decision of the Sezione della circolazione that had found her guilty of making a left turn without giving way to an oncoming light motorcycle, causing a collision, and had fined her CHF 300 plus costs. She argued that the other rider was also at fault because of excessive speed. The court held the appeal admissible but unfounded: any possible fault of the other participant did not remove the appellant’s own criminal responsibility, and comparative fault was for the civil judge. Finding the sanction proportionate, the court dismissed the appeal and confirmed the decision, while allocating reduced court fees and costs to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 15 cpv. 2 LPContr: a driver who turns left must yield to oncoming traffic; possible concurrent fault of another road user does not exonerate or mitigate the offender's criminal liability for her own violation. In criminal proceedings, the judge does not determine comparative fault between multiple participants in a traffic accident; that task belongs, where relevant, to the civil judge. A fine remains upheld if it is proportionate to the offense, fault, and circumstances (consid. 3-5).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.201

Data decisione, Autorità: 09.11.2005, PRPEN

Titolo: Svolta a sinistra e scontro frontale con motoleggera; colpa altrui ininfluente.

Incarto n. 30.2005.201/AMM 14594/401

Bellinzona 9 novembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 14594/401 del 27 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni dell’8 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 27 maggio 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa”;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e spese in ragione di fr. 70.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 5 giugno 2005, nel quale chiede in definitiva di tenere conto della corresponsabilità dell’altro protagonista del sinistro;

che nelle osservazioni dell’8 luglio 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto alla multata – in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1 ONC – di

avere eseguito una manovra di svolta a sinistra con la propria vettura – il 16 marzo 2005 verso le ore 17.15, su via San Gottardo nell’abitato di Vezia – “senza concedere la precedenza ad una motoleggera sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con la stessa”;

che la ricorrente non nega le proprie colpe nel sinistro (“non discuto il principio di essere stat[a] d’ostacolo e di aver forse sottovalutato la velocità dell’altro veicolo”), ma sottolinea la corresponsabilità dell’altro protagonista per avere a suo parere circolato a una velocità eccessiva; rifiuta pertanto di “assumer[si] l’intera responsabilità come per altro sta cercando di fare l’assicurazione” (ricorso, ultimo paragrafo);

che non giova tuttavia all’insorgente prevalersi di possibili colpe del conducente della motoleggera, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a pro­pria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;

che l’eventuale corresponsabilità del centauro non esimeva pertanto la ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata, né può costituire – da sé sola – un motivo di riconsiderazione della multa;

che la sanzione inflitta, in definitiva, è senz’altro proporzionata all’entità dell'infrazione commessa dalla ricorrente ed è rettamente commisurata al suo grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr) contenute in soli fr. 100.– per tenere conto della natura particolare dell’impugnativa;

per questi motivi,

visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

traffic violationright of wayleft turncontributory faultcriminal responsibilityproportionalitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the traffic decision was admissible and could be decided on the file

Extracted holding

The court held that competence, standing, and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible and could be decided on the record.

Extracted reasoning

They were established under the cantonal procedural law cited by the court.

Key legal question

Whether the alleged speeding and possible fault of the motorcycle rider could reduce or exclude the appellant's liability and fine

Extracted holding

The court held that any possible fault of the other driver did not relieve the appellant of responsibility for her own traffic violation or justify reconsideration of the fine.

Extracted reasoning

In criminal matters each person პასუხs only for their own acts and omissions; another participant's unlawful conduct does not negate liability for a personally culpable violation. Assessment of comparative fault belongs to the civil judge, not the criminal judge.

Key legal question

Whether the fine and costs imposed by the lower authority should be confirmed

Extracted holding

The fine was proportionate to the infringement and properly set within legal limits, so the impugned decision was confirmed.

Extracted reasoning

The sanction matched the seriousness of the violation, the degree of fault, and the circumstances of the case; costs were also imposed on the appellant.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.