Parking ban violation fine upheld

30.2005.158Other CourtSep 15, 2005Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Pretura penale dismissed RI 1’s appeal against a traffic fine imposed by the Sezione della circolazione for parking in a zone marked with a parking prohibition in Lamone. The court found the police report credible, including the officer’s method of checking whether the car had moved, and held that the appellant had not substantiated any lawful loading or unloading activity. The fine of CHF 40 was confirmed, and the appellant was ordered to pay CHF 150 in court fees and CHF 50 in costs.

Omnilex headnote

Art. 27 cpv. 1 LCStr; art. 30 cpv. 1 OSStr; parking prohibited by signal must be respected and the exception for stopping/loading-unloading is narrowly construed. A driver invoking permitted loading or unloading bears the burden of substantiating the concrete nature of the goods and the presence required during the operation. Where the police observations are credible and the contrary allegations remain unproven, a disciplinary fine for parking in a no-parking zone is upheld (consid. on admissibility and merits).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2005.158

Data decisione, Autorità: 15.09.2005, PRPEN

Titolo: il ricorrente ha posteggiato dove vigeva il cartello di divieto

Incarto n. 30.2005.158 12647/406

Bellinzona 20 settembre 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Martina Quadri in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 maggio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 12647/406 del 6 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

viste le osservazioni del 31 maggio 2005 presentate della Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti.

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 6 maggio 2005, ha inflitto

a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di

giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI


in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”, il 1° febbraio 2005 in territorio di Lamone;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr e 30 cpv. 1 OSStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10

maggio 2005, in cui postula l’annullamento del giudizio;

che nelle sue osservazioni del 31 maggio 2005 la Sezione della circolazione

propone di respingere il ricorso e quindi confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale “divieto di parcheggio” vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina - fino a 2 ore - una sanzione pecuniaria di fr. 40.-;

che la Sezione della circolazione ha multato l’insorgente, come detto, per avere “posteggiato il veicolo TI __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio”;

che l’agente di Polizia dichiara: “martedì 1° febbraio 2005, alle ore 15:40, di pattuglia sul territorio giurisdizionale di Lamone, notavo parcheggiata, all’esterno dell’abitazione del signor RI 1, l’autovettura di marca Daewoo Matiz di colore grigio targata TI __________. Considerando che nella zona vige il segnale di prescrizione “Divieto di parcheggio”, quindi è implicitamente concessa la fermata per lasciare salire o scendere dei passeggeri, o per caricare o scaricare della merce, proseguivo la mia pattuglia di prevenzione e controllo. Avendo comunque già avuto in passato diversi colloqui con il proprietario dell’autoveicolo in questione per convincerlo in modo benevolo a voler prestare maggiore attenzione al rispetto della vigente legislazione in vigore, in quanto lo stesso era dedito a lasciare il mezzo meccanico fuori dalla propria abitazione, ma purtroppo senza riuscire nel mio intento. [...] Prima di proseguire la mia pattuglia, annotavo, sul retro della copia dell’avviso di contravvenzione, la posizione delle valvole dei pneumatici sinistri onde potere stabilire se l’autovettura avesse lasciato la posizione originale o se fosse stata lasciata parcheggiata nella stessa posizione. [...] Prima di applicare l’avviso di contravvenzione sulla Daewoo, verificavo quindi se il mezzo meccanico si fosse mosso dal primo controllo effettuato e, le valvole dei pneumatici risultavano essere

nella medesima posizione. Motivo per cui, credendo poco credibile che la vettura potesse essere spostata e rimessa nello stesso posto con le valvole dei pneumatici nella medesima posizione, applicavo regolare avviso di contravvenzione”;

che l’avviso di contravvenzione è stato applicato alle ore 17:00, come risulta dalla fotocopia allegata al rapporto di contravvenzione;

che l’insorgente afferma per contro di avere “effettuato più volte operazioni di carico e scarico della durata massima di 10-15 minuti caduno tollerati dalla legge; il veicolo è rimasto pertanto posteggiato vicino al muro di casa mia per brevissimi periodi ripetuti nel tempo”; aggiunge inoltre che “un minimo di tolleranza avrebbe dovuto indurre l’agente in questione a chiedere le informazioni del caso” e ritiene inoltre “l’agente coinvolto particolarmente adirato e avvelenato nei miei confronti dopo che un ricorso da me presentato è stato valutato positivamente”; definisce come “grottesche” e “non corrispondenti a verità” le osservazioni dell’agente, e “assurdo e ridicolo” l’atteggiamento di quest’ultimo per avere controllato la posizione delle valvole di sicurezza del veicolo;

che la fermata è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC a contrario); inoltre viene precisato che deve trattarsi di merce che necessita, a causa della dimensione e del peso, l’utilizzo di un veicolo, e come la persona debba essere presente in ogni momento durante il carico, rispettivamente scarico (v. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la Circulation Routière, Commentaire, Losanna 1996, n. 1.1 ad art. 18 ONC); il ricorrente non ha apportato alcun elemento che avvalorasse le sue affermazioni: non ha precisato che tipo di merce avrebbe caricato o scaricato e nemmeno se egli sia stato presente durante tali operazioni;

che l’agente di polizia per contro, proprio perché conoscendo l’insorgente voleva verificare la durata della fermata, ha annotato la posizione delle valvole degli pneumatici (cfr. copia dell’avviso di contravvenzione); ha cioè utilizzato uno dei sistemi solitamente applicati per controllare la durata del parcheggio (per es. nella zona blu dove il conducente ha la possibilità di spostare il disco orario senza muovere il veicolo);

che le dichiarazioni dell’agente risultano credibili, essendo altamente improbabile che in caso di spostamento dell’automobile e nuovo parcheggio nel precedente luogo le valvole si trovino nella stessa posizione;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 40.-, oltre agli oneri processuali, per aver lasciato il veicolo in zona dove vige il divieto di parcheggio;

che il ricorso - infondato - deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr, 19 cpv. 1 ONC, 30 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Keywords

traffic offenseparking prohibitionloading and unloadingpolice evidenceadministrative finecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the parking fine for leaving a vehicle in a no-parking zone was lawful

Extracted holding

The vehicle was parked in an area where parking was prohibited, and the appellant did not prove that the stop was limited to permitted loading or unloading.

Extracted reasoning

Traffic signs and markings had to be respected; under the evidence, the police observations were credible, while the appellant provided no concrete proof of authorized loading/unloading. The fine under the disciplinary fine list was therefore justified.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.