Key legal question
Whether the appeal against the CRTE 1 decision was admissible.
Extracted holding
The appeal was admissible and could be decided on the file.
Extracted reasoning
Jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied under LPContr.
30.2005.147•Fine upheld for work performed without required permit
30.2005.147Other CourtSep 26, 2005Dismissed
Extracted by Omnilex
RI 1 appealed against a CRTE 1 decision fining her CHF 100 for having worked 147 hours as a cleaning assistant without the required permit, despite holding a residence permit tied to another employer. The Pretura penale held that the work constituted gainful activity requiring authorization, that the appellant remained personally responsible for checking whether an extension or permit was needed, and that negligence was sufficient for liability. The appeal was dismissed, the fine confirmed, no justice fee was levied on appeal, and appeal costs of CHF 30 were charged to the appellant.
Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 29 cpv. 1 and art. 6 OLS; art. 333 cpv. 3 CP: a foreigner holding a residence permit tied to another employer may not undertake gainful activity for a different employer without the required authorization. Gainful activity includes work performed hourly or temporarily, even if remuneration is irregular or absent. In contraventions of foreign police law, negligence suffices. Good-faith reliance on the employer does not exclude liability where the person concerned could and should have verified the need for authorization with the competent authority; third-party omissions do not attenuate personal fault (consid. 6-9).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2005.147
Data decisione, Autorità: 26.09.2005, PRPEN
Titolo: lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia per un totale di ore 147 sprovvista del necessario permesso
Incarto n. 30.2005.147 05 525/203
Bellinzona 26 settembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Alessandro Achini in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 29 aprile 2005 n. 05 525/203 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 3 giugno 2005 presentate dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 29 aprile 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
“Ha lavorato in qualità di di ausiliaria di pulizia, dal __________ al __________, per complessive 147 ore, a favore della __________, __________, sprovvista del permesso della CRTE 1 che le consentisse di svolgere detta attività”, soggiungendo che l’interessata “era al beneficio di un permesso di dimora annuale per occuparsi presso altro datore di lavoro”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene che:
“Ho portato il mio permesso di lavoro al datore di lavoro per la modifica del caso, a questo punto quelli dell’ufficio della __________ mi hanno detto che non era necessario fare questa procedura. Dicendomi così il datore di lavoro io ho pensato che la cosa era a posto e non mi sono più preoccupata del permesso”.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione
e Cantone (art. 29 cpv. 1 prima frase OLS).
È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l'attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un'attività esercitata a ore, a giornate o a titolo temporaneo (lett. c).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
La CRTE 1 rimprovera come detto alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di avere lavorato in qualità di ausiliaria di pulizia alle dipendenze della __________, __________, dal __________ al __________, sprovvista di regolare autorizzazione giacché “al beneficio di un permesso di dimora per occuparsi presso altro datore di lavoro”.
La ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma afferma: “sapevo che avrei dovuto inoltrare la domanda di estensione attività, ma il datore di lavoro mi assicurò di non preoccuparmi e che non dovevo fare niente”.
Le giustificazioni addotte dall’interessato a sostegno della sua buona fede non consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
L’omissione del datore di lavoro non esimeva quindi la multata dall’obbligo di verificare, dal canto suo, presso un’autorità competente la necessità di inoltrare la domanda e di provvedervi personalmente.
Le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
Vista la particolarità del caso si giustifica di prescindere dal prelievo di una
tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 333 cpv. 3 CP; 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata é confermata.
Non si preleva tassa di giustizia; le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Whether the appeal against the CRTE 1 decision was admissible.
The appeal was admissible and could be decided on the file.
Jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied under LPContr.
Whether working as a cleaning assistant without the required permit violated foreign police rules and justified a fine.
Yes. The appellant carried out gainful activity without the necessary authorization.
Under Art. 3 cpv. 3 LDDS and Art. 29 cpv. 1 OLS, a non-domiciled foreigner may work only if the residence permit authorizes it; the cited activity falls within gainful activity under Art. 6 OLS.
Whether the appellant's good-faith reliance on the employer excused the violation.
No. The employer's omission did not remove the appellant's own duty to verify the need for authorization.
In criminal matters each person is responsible for their own acts and omissions; negligence suffices for contraventions under Art. 333 cpv. 3 CP.
Whether the amount of the fine was proportionate.
Yes. The fine was proportionate to the seriousness of the offence and the degree of fault.
The sanction remained within statutory limits and was properly calibrated to culpability.
How court costs should be allocated on appeal.
No court fee was levied, but costs of CHF 30 were charged to the appellant.
Given the particular circumstances, the court waived the justice fee but ordered procedural expenses against the appellant.
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