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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.362
Data decisione, Autorità:
04.04.2005, PRPEN
Titolo:
inosservanza del peso massimo
Incarto
n.
30.2004.362/KRM
28263/202
Bellinzona
4
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 novembre 2004
presentato da
RI 1
rappr. da: RA
1
contro
la decisione
12 novembre 2004 n. 28263/202 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 7 dicembre
2004 presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1, con decisione
12 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.--, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per il
seguente motivo:
“Alla guida dell’autocarro
TI __________ non osservava un segnale indicante ‘peso massimo 3,5 T’”.
Fatti accertati il 13
settembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 20 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La Sezione della
circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr.
- L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali, mentre le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme
generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Il segnale (2.16) vieta la circolazione dei veicoli e delle combinazioni di
veicoli il cui peso effettivo supera il limite indicato. Il peso effettivo è il
peso reale del veicolo o dell’insieme dei veicoli con il conducente, i
passeggeri e il carico (art. 20 cpv. 1 OSStr, che riprende l’art. 7 cpv. 2
OETV).
Per l’art. 90 cifra 1 LCStr
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni d’esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o
con la multa.
-
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme predette, di
non aver osservato un segnale indicante “peso massimo” 3,5 T.
-
Il ricorrente nel
proprio gravame non contesta i fatti imputatigli, ma giustifica il suo agire
sostenendo che “Il Signor RI 1 è dipendente della sottoscritta [ditta __________]
in qualità di autista. In data 16.10.2001, il Lodevole Municipio di __________
rilascia regolare licenza edilizia ai Sigg. __________ per la costruzione di
tre cae [recte case] monofamiliari al mappale no. __________ RFD __________,
situata sulla Via __________ a __________ (Doc. A). In data 13.12.2001, lo
studio d’ingegneria __________ di __________, in merito al progetto delle tre
case unifamiliari […] allestisce una prova a futura memoria,
specificando e determinando in 18 t il carico sulla strada […]. In data
20.9.2002, il Comune di __________, per il tramite del proprio Ufficio tecnico,
notifica allo studio d’architettura __________ (responsabili cantiere) le
condizioni inerenti alla licenza edilizia, con particolare riferimento
all’ossequio delle disposizioni contenute nella perizia futura memoria dello
studio d’Ing. __________ […]. In pratica, il Comune di __________, con
lettera 20.9.2004 [recte 20.9.2002] autorizza il passaggio di mezzi fino
a 18 t in Via __________”.
-
In concreto questo
giudice, vagliando le giustificazioni addotte dal ricorrente - suffragate dagli
allegati all’impugnativa - ritiene sussistere un ragionevole dubbio sulla
commissione del reato indicato nella decisione impugnata.
Del resto, la stessa CRTE 1,
preso atto delle doglianze ricorsali, si è rimessa al giudizio di questa
autorità.
In siffatte circostanze,
s’impone di accogliere il ricorso, annullare la decisione impugnata e
soprassedere al prelievo di oneri processuali.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 20 cpv. 1 OSStr e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
-
Non si prelevano né
tasse nè spese.
-
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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