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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.269
Data decisione, Autorità:
09.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.269/pg
20161/209
Bellinzona
9
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere ________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 7
settembre 2004 presentato da
________________,
DI1)
contro
la decisione
20 agosto 2004 emessa d _CRTE1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 20 agosto
2004, n° 20161/209, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a ________
una multa di fr. 800.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle
spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del
motoveicolo_____ , circolava sull'autostrada A2 ad una velocità constatata da
un agente di polizia che lo seguiva in circa 130/140 km/h ove vige il limite di
80 km/h ed effettuava il sorpasso a destra con manovra di uscita e
rientro."
Fatti accertati il 24 giugno
2004 in territorio di Mendrisio-Melano. La risoluzione è stata resa in applicazione
degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 4a
cpv.1, 5, 8 cpv. 3 ONC e 22 cpv.1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale ________ si aggrava ora davanti alla Pretura penale,
chiedendone l'annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto
necessario, nel seguito.
considerato in diritto
-
Il ricorso, tempestivo,
è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla
base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .
-
2.1. Giusta l'art. 6
cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla
circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie
sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in
virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti
punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio
giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le
denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata
del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di
competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr
2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La
Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al
Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:
·
le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;
·
i delitti previsti dalla LCStr;
·
le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in
cui
sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure
qualora
siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3
RALALCStr
26.10.1985).
L'art.
6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni
punibili
a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una
distinzione
tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo
per
queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.
2.2.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione
dei limiti di velocità, il
conducente, che su un tratto autostradale caratterizzato da una limitazione a
80 Km/h, supera di 30 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di
principio colpevole di un'infrazione grave
alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un
delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).
- 3.1.
In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver
circolato ad una velocità di
circa 130/140 km/h superando quindi di circa 50/60 km/h il limite di 80 km/h
ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale
l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave
violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr,
ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.
Competente a esaminare e a
giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la
Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1
LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.
Spetterà al magistrato
competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.
3.2.
Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti
trasmessi
al Ministero pubblico.
Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 35 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1, 5, 8 cpv. 3 ONC e 22 cpv.1
OSStr, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1 La decisione 20 agosto
2004 n° 20161/209 del Dipartimento Istituzioni è
annullata.
1.2 Gli atti sono trasmessi al
Ministero pubblico.
-
Non si prelevano né
tasse né spese.
-
Intimazione
a:
Ministero pubblico, Lugano
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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