Key legal question
Whether the appeal was admissible
Extracted holding
The court held that jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied.
Extracted reasoning
These requirements were met under Art. 4 LPContr.
30.2004.242•Work permit for non-EU spouse required before taking employment
30.2004.242Other CourtDec 21, 2004Dismissed
Extracted by Omnilex
RI 1, a Dominican national married to a Swiss citizen, was fined by CRTE 1 for working for several months without the required work authorization. He appealed, alleging denial of the right to be heard, requesting further evidence and a personal hearing, invoking good faith, and arguing that the fine was excessive. The Pretura penale held the appeal admissible but rejected all substantive complaints. It found that he had been able to comment in writing, that no further evidence was needed, that a third-state spouse of a Swiss citizen still needs a work permit, and that no good-faith reliance existed. The fine and costs were upheld, and the file was sent on for legal-aid determination.
Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 6 OLS; art. 23 cpv. 6 LDDS; art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS: the spouse of a Swiss citizen who is a national of a third state and lawfully holds a residence permit is nevertheless subject, for gainful employment, to the special work-authorization regime applicable to extra-CE/AELS foreigners. The right to be heard is not violated where the person concerned is invited to submit written observations and does so; the authority may refuse further evidence on anticipatory appreciation when it cannot affect the outcome. Good faith cannot be invoked absent actual reliance on erroneous official information. Official omissions may be considered only in sentencing, not to exclude the offence; a fine remains proportionate when calibrated to fault and earnings.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2004.242
Data decisione, Autorità: 21.12.2004, PRPEN
Titolo: autorizzazione di lavoro per cittadini stranieri provenienti da paesi extra-europei
Incarto n. 30.2004.242/ 04 1036/703
Bellinzona 21 dicembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 agosto 2004 presentato da
RI 1, , difeso da: DI 1
contro
la decisione n. 04 1036/703 del 16 luglio 2004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni del 30 agosto 2004 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 16 luglio 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 450.-, addebitandogli inoltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-, per avere lavorato in qualità di operaio, dal 03.02.2003 al 06.11.2003, a favore della ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
B.Contro tale risoluzione RI 1 è insorto con un ricorso del 6 agosto 2004 mediante il quale chiede in via preliminare di essere posto “al beneficio della completa assistenza giudiziaria” come alla parallela istanza inoltrata, in via principale che il ricorso venga accolto e la contravvenzione annullata ed in via subordinata che il ricorso venga accolto con la riduzione dell'importo dovuto, “visti il genere di infrazione formale e la situazione economica”, a fr. 100.- tasse e spese comprese.
C. La CRTE 1, nelle sue osservazioni del 30 agosto 2004, propone il rigetto del gravame.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile.
In via preliminare il ricorrente chiede di poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria. L'autorità competente a decidere in merito è il giudice dell'istruzione e dell'arresto. L'incarto gli verrà pertanto trasmesso dopo l’emanazione del giudizio.
La prima censura sollevata dall’insorgente concerne una presunta violazione dell’art. 3 LPContr. A suo dire non gli sarebbe stata data alcuna possibilità di prendere posizione e/o di completare l’istruttoria.
Egli tralascia tuttavia tranquillamente che il 6 novembre 2003, al termine dell’interrogatorio di polizia, quando gli è stata intimata la contravvenzione, gli è stato assegnato un termine di 15 giorni per formulare proprie osservazioni o inoltrare ulteriori informazioni in forma scritta e documentata alla CRTE 1. Per di più egli, il 20 novembre 2003, entro il termine assegnato, ha presentato all’autorità di prima istanza, per il tramite del datore di lavoro, le proprie osservazioni.
Il ricorrente, nel gravame stesso, sostiene anzi che il datore di lavoro ha “fornito osservazioni in due occasioni e non solo in data 20 novembre 2003”. Ciò posto non si può certo dire che l’insorgente non abbia avuto la possibilità di far valere i suoi diritti.
La censura non è quindi solo destituita di fondamento, ma è anche temeraria.
D’altro canto l’interessato giustifica gli auspicati complementi istruttori con le lamentate carenze della procedura di primo grado. E tali censure, come si è detto poc’anzi risultano manifestamente sprovviste di buon diritto.
Pacifico risulta essere invece il richiamo dalla CRTE 1 dell'incarto inerente alla procedura di contravvenzione.
Dopo tali premesse, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
"Sono entrato in Svizzera il 16.11.2002, per vivere con mia moglie __________. Di conseguenza ho ottenuto il permesso di dimora "B" - coniuge svizzero. Ho cercato lavoro e l'ho trovato presso la __________ di __________ Via __________. Ho iniziato a lavorare il 03.02.2003, attuale occupazione. Io pensavo che ero in regola con il permesso, sottinteso che era il datore di lavoro che mi annunciava all'URS di Lugano. Oggi mi sono recato all'URS di Lugano per il rinnovo del permesso di dimora, dove ho spiegato che lavoravo dal 03.02.2003 presso succitata ditta. Al che mi veniva detto, che prima di iniziare dovevo annunciarmi a loro e fare regolare richiesta del permesso e che il datore di lavoro non aveva fatto nessun annuncio. In questo caso io avrei lavorato senza permesso.
Devo precisare che dal mio salario, sono sempre stati dedotti tutti gli oneri sociali, cassa malati, AVS ecc.".
Anche nelle osservazioni il ricorrente non ha negato di aver collaborato con la succitata ditta nel periodo indicato dal dipartimento, ma ha sostenuto che essendo coniugato con una cittadina svizzera riteneva di avere il diritto di accedere al mercato del lavoro come un cittadino domiciliato. Inoltre ha sottolineato che il salario percepito è stato regolarmente oggetto delle detrazioni dell'imposta alla fonte e dei contributi per le assicurazioni sociali.
Nel ricorso RI 1 riprende il fatto di essere coniugato con una cittadina elvetica e di essere in possesso di un permesso di dimora nel senso dell’art. 7 LDDS e afferma di avere di conseguenza un diritto ad ottenere un’autorizzazione di lavoro. Per questo motivo non ci troveremmo di fronte ad un’infrazione materiale, ma semmai ad un’infrazione formale ex art. 335 cpv. (recte cifra) 1 CP.
Dalla “Guida pratica” concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) edita dallo Stato nell’aprile 2002 l’insorgente desume poi, sempre nel ricorso, che ai famigliari cittadini di Stati terzi (extraeuropei), benché la loro ammissione avvenga in virtù della LDDS, sia riservato il medesimo trattamento previsto dall’Accordo per i famigliari cittadini CE/AELS. Questi ultimi possono accedere al mercato del lavoro senza attendere il rilascio di un’autorizzazione, motivo per cui il ricorrente non avrebbe infranto alcuna norma.
CRTE 1 rileva altresì una corresponsabilità dell’autorità, segnatamente dell’ufficio imposte alla fonte e delle assicurazioni sociali, i quali non hanno mai segnalato la presenza di un permesso “irregolare”, pur ricevendo i contributi e avendo la possibilità di avvedersi che il nome dell’insorgente non figurava negli elenchi forniti dall’Ufficio stranieri.
Infine, il ricorrente ritiene l’ammontare della multa eccessivo e non commisurato alla sua situazione economica.
7.Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la regolamentazione in materia di ricongiungimento famigliare prevista dall'ALC è applicabile unicamente alle fattispecie che hanno una connotazione transfronatliera, pertanto i famigliari di un cittadino elvetico residente in Svizzera proveniente da uno Stato terzo non appartenente alla CE/AELS non sono legittimati a invocare tali norme (DTF 129 II 249). A torto dunque il ricorrente sostiene che il coniuge extracomunitario ("di stati terzi") di un cittadino elvetico è equiparato al coniuge extracomunitario ("di stati terzi") del cittadino europeo.
Al ricorrente, nella sua qualità di cittadino della Repubblica dominicana, sono quindi applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra CE/AELS. Questi quando sono coniugati con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere per svolgere un’attività lavorativa un’autorizzazione in applicazione del RLaLPS-extra CE/AELS. Cosa che RI 1 non ha fatto.
8.Sorge a questo punto la domanda se il ricorrente poteva cominciare a lavorare senza autorizzazione in virtù delle indicazioni contenute nel manuale edito dallo Stato.
La risposta è negativa. L’insorgente infatti non ha fatto affidamento sulle informazioni della guida pratica, che peraltro non possono sostituirsi alle disposizioni di legge, ma nemmeno sostiene di averne avuto conoscenza. Molto più semplicemente egli riteneva che fosse il datore di lavoro ad occuparsi del permesso: “Io pensavo che ero in regola con il permesso, sottinteso che era il datore di lavoro che mi annunciava all’URS di Lugano.” (cfr. verbale di polizia 6 novembre 2003). Non essendosi fondato sul manuale non può quindi invocare la buona fede.
Questa circostanza tuttavia non è tale da togliere o sminuire la colpa del ricorrente. Del fatto si può solo tener conto nella commisurazione della pena, in particolare perché il mancato intervento dell’autorità ha prolungato il periodo di infrazione.
E infatti la CRTE 1, come risulta dalla risoluzione stessa, ha valutato questo aspetto riducendo sensibilmente l’ammontare della multa.
Il ricorso deve così essere respinto con tasse e spese a carico del ricorrente.
per questi motivi visti gli artt. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
L'incarto è trasmesso al Giudice dell'istruzione e dell'arresto per quanto di sua competenza.
Intimazione a:
; ; , ;
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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Extracted by Omnilex
Whether the appeal was admissible
The court held that jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied.
These requirements were met under Art. 4 LPContr.
Whether the appellant was entitled to legal aid at this stage
The request had to be decided by the judge of investigation and arrest, so the file was to be transmitted to that judge after judgment.
Competence for legal aid did not lie with the deciding court.
Whether the first-instance procedure violated the right to be heard
No violation occurred because the appellant had been given a written opportunity to comment and did in fact submit observations.
He was informed after the police interview and had 15 days to file written comments, which he used through his employer.
Whether additional evidence and a personal hearing had to be taken
The requested evidence was refused.
The court found, on anticipatory appreciation of evidence, that the requested measures could not bring relevant clarification.
Whether the appellant committed a contravention by working without authorization
Yes; as a non-domiciled foreigner from a non-CE/AELS state, he needed a work authorization and had not obtained one.
A spouse of a Swiss citizen from a third state may have a residence permit, but must still seek work authorization under the special rules applicable to extra-CE/AELS foreigners.
Whether the practice guide could justify good-faith reliance
No good-faith defense was available.
The appellant did not rely on the guide; he simply assumed the employer would handle the permit, and a guide cannot replace statutory provisions.
Whether official co-responsibility reduced or removed guilt and whether the fine was excessive
The court held that any official lapse did not eliminate fault; it could only influence sentencing, and the fine of CHF 450 was proportionate.
The lower authority had already reduced the fine to reflect official co-responsibility, and the amount was about 18% of monthly net salary.
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