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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.226
Data decisione, Autorità:
23.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.226/AMM
17656/205
Bellinzona
23
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 luglio 2004
presentato da
RI1
contro
la decisione n.
17656/205 del 23 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 30 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
23 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i
seguenti fatti accertati 3 febbraio 2004 in territorio di Bellinzona:
"Ha circolato con il
veicolo ________ avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV;
che _______ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2004 nel quale chiede in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
30 agosto 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza
e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la
larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58
cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); per la guida di un veicolo a
motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria
di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere circolato con un
veicolo "avente un copertone privo di sufficienti rilievi antiscivolanti";
che l'insorgente non nega la
fattispecie appena evocata, il ricorso esaurendosi nelle seguenti censure:
"con
la presente intendo presentare ricorso in merito alla multa qui unita, in
quanto l'agente che mi ha fermato ha affermato che se avrei cambiato i copertoni
non mi avrebbe fatto la multa.
Aggiungo
che il furgone è stato controllato presso la Polizia dopo aver cambiato i
copertoni (esiste anche un rapporto)";
che il successivo cambio dei
copertoni non basta tuttavia – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente dalla
pena, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni contrarie dell'agente
denunciante, non vincolanti per la Sezione della circolazione e di cui difetta
per altro qualsivoglia riscontro probatorio;
che a ragione l'autorità di
primo grado ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.–, pari a
quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi
oneri processuali;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58
cpv. 4 e 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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