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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.213
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.213/AMM
15072/210
Bellinzona
17
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 14 luglio 2004
presentato da
(patrocinato
dall'________)
contro
la decisione n.
15072/210 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 9 agosto
2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 2 luglio 2004, ha inflitto a _________ una
multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.–
e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 27 maggio 2004 in
territorio di Giornico:
"alla
guida del veicolo articolato __________ effettuava un trasporto transfrontaliero
usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale
di transito sul luogo di dosaggio";
che _______ è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 14 luglio 2004 in cui postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 9
agosto 2004 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando all'autorità di ricorso "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 8, 57 cpv. 1,
103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 1 e 3 OTS – di avere condotto un veicolo
articolato per un trasporto transfrontaliero "usufruendo abusivamente
della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di
dosaggio";
che l'insorgente nega dal
canto suo di aver commesso qualsivoglia reato, asserendo di essersi trovato
"sul punto, dove le corsie si separano, un camion con lampeggiatori di
avvertimento in azione" e di essere stato perciò costretto "a
cambiare sulla corsia sinistra, dalla quale non gli fu possibile poi ricambiare
sull'altra corsia" (ricorso, pag. 1 in basso);
che l'interessato contesta
altresì di avere utilizzato la sigla "S", di cui egli avrebbe
finanche ignorato l'esistenza sino "al momento della contestata infrazione"
(ricorso, loc. cit.);
che riguardo al transito abusivo
sulla corsia preferenziale, la giustificazione addotta dal ricorrente è stata
confutata dalla polizia cantonale in un rapporto del 2 agosto 2004 – sul quale
il multato ha avuto modo di esprimersi – secondo cui "da un nostro
controllo in zona non vi era nessun autocarro in panne";
che nel successivo scritto del
17 agosto 2004, il ricorrente sottolinea invero di non avere mai "affermato
che si trattava di un veicolo in panne" e di ignorare "la
ragione per la quale i lampeggiatori di avvertimento erano stati azionati";
che tuttavia, l'eventuale
presenza di un camion con i lampeggiatori di avvertimento inseriti sulla corsia
regolamentare non consentiva certo al multato – senza conoscere il motivo di
tale situazione – di oltrepassare l'altro mezzo pesante immettendosi nella
corsia a lui vietata: egli avrebbe invece dovuto fermarsi dietro l'altro camion
e attendere lo sblocco della propria corsia o eventuali istruzioni di polizia;
che su questo punto il ricorso
è destinato pertanto all'insuccesso;
che riguardo all'utilizzo
abusivo della sigla "S", l'agente denunciante rileva come "il
contravventore ha pienamente ragione, infatti come risulta dalla cauzione da me
stilata, non viene indicata tale infrazione" (rapporto del 2 agosto
2004, in fine);
che la decadenza di
quest'ultimo reato giustifica – tutto ben ponderato – di ridurre la sanzione
pecuniaria a fr. 100.– (pari all'importo previsto dall'elenco allegato all'OMD,
infrazione n. 304.5, per l'inosservanza di un divieto di circolazione giusta gli
art. 19 cpv. 1 lett. d OSS e 90 n. 1 LCS), di adeguare gli oneri di primo grado
e di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio, così come
alla postulata assegnazione di ripetibili nemmeno previste dalla LPContr;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 19 cpv. 1 lett. d OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ è
inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e
alle spese di fr. 10.–.
-
Non si prelevano tasse o spese
dell'attuale sentenza, né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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