Employer fined for hiring foreign worker without authorization

30.2004.212Other CourtSep 16, 2004Dismissed

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Omnilex summary

The Pretura penale of Ticino dismissed an appeal against a penalty imposed by the Sezione dei permessi e dell'immigrazione. The appellant had employed a third-country national as a waiter-bartender without the required authorization. He argued good faith, alleged assurances from the authorities, invoked ne bis in idem, and requested a reduction of the fine. The court held that an employer must verify the worker’s authorization before employment, that negligence is punishable, and that the prior sanction concerned a different omission. The fine and first-instance costs were upheld, and appellate costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 10 cpv. 1 and art. 29 cpv. 1 OLS; employer’s duty to verify authorization of a foreign worker; negligence punishable under foreign-police offences. An employer who engages a foreign national without first ascertaining that the relevant permit authorizes the activity commits a punishable offence, even if he relied on informal assurances by an authority. The principle ne bis in idem requires identity of the punishable conduct; it is not violated where successive proceedings concern distinct omissions. A fine within the statutory maximum is not reduced absent abuse of discretion or disproportionality (consid. 4-6).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.212

Data decisione, Autorità: 16.09.2004, PRPEN

Incarto n. 30.2004.212/AMM 04 976/703

Bellinzona 16 settembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 luglio 2004 presentato da


(difeso dall'___________)

contro

la decisione n. 04 976/703 del 25 giugno 2004 emessa d _CRTE1

viste le osservazioni del 21 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.–, per avere impiegato in qualità di cameriere-barista presso il ristorante_________, dal 1° febbraio al 25 agosto 2003, "il cittadino stati terzi________, 1975, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività", essendo "al beneficio di un permesso di dimora annuale, per occuparsi presso altro datore di lavoro" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 15 aprile 2004);

che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS;

che ________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 13 luglio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa a fr. 50.– e degli oneri di primo grado a complessivi fr. 20.–;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 21 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che non è il caso di disporre l'auspicato "contraddittorio con il signor ________", giacché l'interessato ha avuto ampia facoltà di esprimersi nel ricorso e non è dato di vedere – né egli spiega – in che modo siffatto "contraddittorio" sia suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;

che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che giusta l'art. 29 OLS lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (prima frase), il quale è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (seconda frase);

che le contravvenzioni alle predette disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, come si è detto, rimprovera al multato di avere impiegato – dal 1° febbraio al 25 agosto 2003 – un cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale "per occuparsi presso altro datore di lavoro";

che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole anzitutto di aver agito in base a un equivoco, l'impiegato essendo "sposato con una cittadina elvetica" e l'ufficio stranieri avendo riferito al datore di lavoro come ciò conferisse al lavoratore "un diritto ad ottenere un permesso di lavoro" (ricorso, punti 2 e 4);

che sempre stando all'insorgente, la sua buona fede è ravvisabile anche "laddove è pacifico che erano stati regolarmente pagati gli oneri sociali e le relative imposte" (ricorso, punto 5);

che tali giustificazioni non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);

che le eventuali assicurazioni dell'autorità circa il diritto del lavoratore "ad ottenere un permesso di lavoro" non esimevano pertanto il multato, contrariamente al suo parere, dal dovere di verificare l'effettivo rilascio del permesso;

che le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono del resto punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la prima censura è destinata pertanto all'insuccesso;

che neppure giova all'interessato lamentare una violazione del principio ne bis in idem da parte dell'autorità amministrativa, per avergli già inflitto una multa "a seguito dell'omissione della notifica della cessazione del rapporto di impiego" (ricorso, punti 1 e 3);

che l'inosservanza di questo principio presuppone infatti, fra l'altro, l'esistenza di più procedimenti penali diretti a reprimere il medesimo comportamento illecito (cfr. DTF 121 II 270 consid. 5 a e b, con richiami di dottrina e di giurisprudenza);

che tale evenienza non si verifica lontanamente in concreto, l'attuale procedura essendo diretta contro l'impiego di uno straniero senza autorizzazione e l'altra – come ammesso dallo stesso ricorrente – contro l'omessa notifica della cessazione del rapporto di lavoro (ricorso, punto 1);

che il ricorso si rivela dunque anche sotto questo profilo destituito di fondamento;

che l'insorgente ritiene per finire la sanzione esagerata a fronte di "un'usuale manchevolezza" (ricorso, punto 4 in fine), commessa in buona fede (punto 5), "facente seguito ad una precedente contravvenzione di mancata notifica" e riferita "al piccolo esercizio pubblico di cui il signor _____ è responsabile" (punto 6);

che le evocate circostanze non giustificano tuttavia alcuna riduzione della multa, già commisurata dall'autorità di primo grado alle particolarità del caso specifico (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 21 luglio 2004, punto 5), come pure proporzionata all'entità del reato, al grado di colpa dell'interessato e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che neppure presta fianco a critiche l'addebito al multato di una tassa di giustizia di fr. 200.– e di spese per fr. 30.–, al cui riguardo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento;

che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell'attuale giudizio (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 LDDS; 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.

  2. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

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Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal was admissible

Extracted holding

The appeal was admissible because jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied.

Extracted reasoning

Article 4 LPContr established the court's competence, the appellant's standing, and the timely filing of the appeal.

Key legal question

Whether a confrontation hearing with the foreign worker had to be ordered

Extracted holding

No such additional confrontation was necessary.

Extracted reasoning

The interested party had already been able to state his position fully in the appeal, and no additional clarification relevant to the decision was shown.

Key legal question

Whether the fine for employing a foreign national without authorization should be annulled or reduced

Extracted holding

The fine was upheld and no reduction was warranted.

Extracted reasoning

An employer must verify in advance that the foreign worker is authorized to take up the employment; alleged assurances by the immigration office did not relieve this duty, and negligence is punishable.

Key legal question

Whether ne bis in idem barred the administrative penalty

Extracted holding

No, because the two proceedings concerned different unlawful acts.

Extracted reasoning

The present case concerned unauthorized employment, whereas the earlier sanction concerned failure to notify termination of employment; therefore the identity of the punishable conduct was lacking.

Key legal question

Whether the amount of the fine and first-instance charges were excessive

Extracted holding

No reduction was justified and the costs assessed below were not abusive.

Extracted reasoning

The fine had already been set with regard to the specific circumstances and remained proportionate to the seriousness of the offence and the degree of fault; the authority did not abuse its discretion regarding fees and expenses.

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