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Numero d'incarto:
30.2004.212
Data decisione, Autorità:
16.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.212/AMM
04
976/703
Bellinzona
16
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 luglio 2004
presentato da
(difeso
dall'___________)
contro
la decisione n.
04 976/703 del 25 giugno 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 21 luglio
2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha
inflitto a ________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.–, per avere impiegato in qualità
di cameriere-barista presso il ristorante_________, dal 1° febbraio al 25 agosto
2003, "il cittadino stati terzi________, 1975, sprovvisto del permesso
… che gli consentisse di svolgere detta attività", essendo "al
beneficio di un permesso di dimora annuale, per occuparsi presso altro datore
di lavoro" (decisione citata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione del 15 aprile 2004);
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS;
che ________ è insorto contro
tale risoluzione con un ricorso del 13 luglio 2004 in cui postula l'annullamento
del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa a
fr. 50.– e degli oneri di primo grado a complessivi fr. 20.–;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 21 luglio 2004, propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre
l'auspicato "contraddittorio con il signor ________", giacché
l'interessato ha avuto ampia facoltà di esprimersi nel ricorso e non è dato di
vedere – né egli spiega – in che modo siffatto "contraddittorio"
sia suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che giusta l'art. 29 OLS lo
straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e
Cantone (prima frase), il quale è rilasciato unicamente su preavviso
dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (seconda frase);
che le contravvenzioni alle
predette disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino
a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena
(art. 23 cpv. 6 LDDS);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, come si è detto, rimprovera al multato di avere impiegato –
dal 1° febbraio al 25 agosto 2003 – un cittadino extracomunitario sprovvisto di
regolare autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale
"per occuparsi presso altro datore di lavoro";
che il ricorrente non nega la
fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole anzitutto di aver
agito in base a un equivoco, l'impiegato essendo "sposato con una
cittadina elvetica" e l'ufficio stranieri avendo riferito al datore di
lavoro come ciò conferisse al lavoratore "un diritto ad ottenere un
permesso di lavoro" (ricorso, punti 2 e 4);
che sempre stando
all'insorgente, la sua buona fede è ravvisabile anche "laddove è
pacifico che erano stati regolarmente pagati gli oneri sociali e le relative
imposte" (ricorso, punto 5);
che tali giustificazioni non
consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si
consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza
essersi preventivamente assicurato che il lavoratore è autorizzato ad assumere
l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che le eventuali assicurazioni
dell'autorità circa il diritto del lavoratore "ad ottenere un permesso
di lavoro" non esimevano pertanto il multato, contrariamente al suo
parere, dal dovere di verificare l'effettivo rilascio del permesso;
che le contravvenzioni alle
norme di polizia degli stranieri sono del resto punibili anche qualora siano
dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la prima censura è
destinata pertanto all'insuccesso;
che neppure giova
all'interessato lamentare una violazione del principio ne bis in idem da
parte dell'autorità amministrativa, per avergli già inflitto una multa "a seguito
dell'omissione della notifica della cessazione del rapporto di impiego"
(ricorso, punti 1 e 3);
che l'inosservanza di questo
principio presuppone infatti, fra l'altro, l'esistenza di più procedimenti
penali diretti a reprimere il medesimo comportamento illecito (cfr. DTF 121 II
270 consid. 5 a e b, con richiami di dottrina e di giurisprudenza);
che tale evenienza non si
verifica lontanamente in concreto, l'attuale procedura essendo diretta contro
l'impiego di uno straniero senza autorizzazione e l'altra – come ammesso dallo
stesso ricorrente – contro l'omessa notifica della cessazione del rapporto di
lavoro (ricorso, punto 1);
che il ricorso si rivela
dunque anche sotto questo profilo destituito di fondamento;
che l'insorgente ritiene per
finire la sanzione esagerata a fronte di "un'usuale manchevolezza"
(ricorso, punto 4 in fine), commessa in buona fede (punto 5), "facente
seguito ad una precedente contravvenzione di mancata notifica" e riferita
"al piccolo esercizio pubblico di cui il signor _____ è responsabile"
(punto 6);
che le evocate circostanze non
giustificano tuttavia alcuna riduzione della multa, già commisurata
dall'autorità di primo grado alle particolarità del caso specifico (decisione
impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 21 luglio 2004, punto 5), come
pure proporzionata all'entità del reato, al grado di colpa dell'interessato e
contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che neppure presta fianco a
critiche l'addebito al multato di una tassa di giustizia di fr. 200.– e di
spese per fr. 30.–, al cui riguardo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione
non ha ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento;
che il ricorso – infondato in
ogni suo punto – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese dell'attuale giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 LDDS; 6,
10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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