AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.207
Data decisione, Autorità:
22.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.207/
14234/201
Bellinzona
22
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
__________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 luglio 2004
presentato da
__________,
contro
la decisione
18 giugno 2004 n. 14234/201 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 16 luglio 2004 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 18
giugno 2004 ha inflitto a __________ una multa di fr. 250.-- oltre alla tassa
di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
veicolo __________ non osservava un segnale luminoso".
Fatti accertati il 18 febbraio
2004 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale, __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene che la Polizia di
Lugano ha commesso diverse irregolarità. Egli afferma di aver ricevuto, il 1°
aprile 2004, una notifica di infrazione commessa il 18 febbraio 2004, nella
quale gli veniva rimproverato di non aver risposto ad una precedente
comunicazione, che tuttavia non gli sarebbe mai stata notificata.
Sostiene inoltre che il
semaforo di via Trevano è una trappola in quanto un pedone che vuole
attraversare la strada, pigiando il pulsante del semaforo, abbrevia
involontariamente la durata del giallo del semaforo, accelerando così il
passaggio dal verde al rosso. Afferma che usualmente gli automobilisti "hanno
a disposizione una durata del giallo "normale" tranne quelli che
"vittime" dei pedoni vengono privati di almeno 20 secondi".
Infine aggiunge che tre secondi prima dello scatto della fotografia si trovava
in una posizione che già gli impediva di vedere il semaforo passare al rosso,
trovandosi lo stesso ad un'altezza di metri 3,20 dal suolo.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 16 luglio 2004 propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
L'art. 27 cpv. 1 LCS enuncia
che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni, come
anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la
priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità
sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
La relativa ordinanza sulla
segnaletica stradale precisa, all'art. 68 cpv. 1 e 4, che la luce rossa
significa "fermata", mentre quella gialla se segue alla luce verde
comporta l'obbligo di fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima
dell'intersezione.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni d'esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCS).
- Nella situazione qui in
esame risulta che il ricorrente non ha rispettato il segnale luminoso rosso del
semaforo, omettendo di fermare il proprio veicolo. Fatto comprovato dalla
documentazione fotografica agli atti. Da quest'ultima si evince infatti che il
veicolo ha superato la linea d'arresto ben 3 secondi dopo che il semaforo aveva
commutato la luce dal giallo al rosso. Il veicolo circolava in quel momento ad
una velocità di 29 km/h.
Nella fattispecie il
ricorrente sostiene che tre secondi prima del suo passaggio, vista la posizione
in cui si trovava, era per lui impossibile vedere la commutazione del semaforo
sul rosso.
Questa tesi non può essere in
nessun caso liberatoria in quanto l'obbligo di fermata non sussiste
esclusivamente per la luce rossa, bensì anche per quella gialla allorquando
apparendo, concede ancora la possibilità tecnica e oggettiva all'automobilista
di arrestare il proprio veicolo.
Orbene, il ricorrente
circolando ad una velocità di 29 km/h in 3 secondi ha percorso la distanza di
ca. 24 metri. Questo significa che ha percorso ca. 24 metri con il segnale
luminoso già commutato sul rosso. Egli, ritenuto che a quella velocità lo
spazio di arresto è di m 16 ca., aveva dunque a disposizione tutto il tempo
necessario per arrestare il veicolo quando la luce era ancora gialla,
indipendentemente dalla durata di quest'ultima.
Sono quindi prive di
qualsivoglia rilevanza le censure del ricorrente in merito alla possibilità,
tutta da dimostrare, per i pedoni che intendono attraversare la strada laterale
di accorciare la durata della luce gialla per chi svolta a destra. Infatti, al
di là della circostanza che la durata del giallo permette sempre l'arresto a
chi circola entro i limiti consentiti in loco, in concreto l'insorgente è
transitato quando il semaforo aveva commutato sul rosso da lungo tempo, creando
così un pericolo per la circolazione stradale (dopo così tanto tempo, se ci
fossero stati dei pedoni sulla strada laterale - in casu sulla fotografia non se
ne vedono - il loro semaforo avrebbe già commutato sul verde, con le
conseguenze che si possono facilmente immaginare).
Completamente destituita di
fondamento pure l'affermazione per cui a 25 metri di distanza non sia possibile
vedere la luce di un segnale posto all'altezza di m 3,20.
Il ricorrente è pertanto
autore colpevole dell'infrazione che gli viene rimproverata.
La multa inflitta è, peraltro,
confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
- Il ricorrente sostiene
altresì di non aver ricevuto l'intimazione dell'infrazione commessa. Agli atti
non vi è la prova che la notifica della contravvenzione in procedura
disciplinare sia realmente avvenuta. Ciò ha di per sé precluso la possibilità
al ricorrente di saldare l'ammontare della multa inflitta nei termini legali
prescritti da quella procedura, in casu entro il 24 marzo 2004.
Egli non è tuttavia stato
indotto a ricorrere solo per questa mancanza, ma principalmente perché contesta
l'infrazione come tale. Nulla induce dunque a ritenere che l'insorgente avrebbe
pagato la multa se fosse stato messo nella condizione di farlo a norma della
LMD. La decisione impugnata merita pertanto conferma anche per quanto è degli
oneri di giustizia.
- Il ricorso va
pertanto respinto, seguito da tasse e spese.
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCS; 68 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 luglio 2004 è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
__________,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster