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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.195
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.195/pg
13739/206
Bellinzona
31
agosto 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere
__________ per statuire sul ricorso 23 giugno 2004 presentato da
RI1
contro
una decisione non meglio precisata
emessa d _CRTE1
letti
ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
23 giugno 2004 __________, per il tramite di __________, ha inoltrato ricorso
contro una decisione non meglio precisata del _CRTE1.
-
In
data 25 giugno 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"
in possesso del vostro scritto citato a margine vi comunico che,
conformemente alle norme stabilite dall'art. 4 cpv. 3 della Legge di procedura
per le contravvenzioni (LPContr), il ricorso deve essere presentato in tre
esemplari originali e deve contenere la decisione impugnata;
Inoltre,
qualora la decisione fosse intestata al signor __________, dovrà essere prodotta
una procura mediante la quale lo stesso vi autorizza a
rappresentarlo formalmente.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso nella forma
indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarà dichiarato irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente, nonostante la lettera 25 giugno 2004 della
scrivente Autorità sia stata regolarmente notificata, è scaduto infruttuoso e
il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
-
Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 giugno 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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