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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.167
Data decisione, Autorità:
01.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.167/AMM
2004-13-103
Bellinzona
1°
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con
_________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 20 maggio 2004
presentato da
contro
la decisione n.
2004-13-103 del 28 aprile 2004 emessa dall'Ufficio giuridico d
_CRTE1
viste le osservazioni del 7 giugno
2004 presentate dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che l'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, con decisione
del 28 aprile 2004, ha inflitto a __________ – presidente con firma individuale
della _____SA di– una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere nel marzo 2004
"omesso, senza alcuna valida giustificazione, di compilare e
trasmettere i formulari 'attestato di guadagno intermedio' per i mesi di
dicembre 2003 e gennaio 2004 violando così i propri obblighi";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28
LPGA;
che __________ è insorto
contro tale decisione con un ricorso del 20 maggio 2004 in cui chiede in
sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 7
giugno 2004 l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ravvisa l'infondatezza
del ricorso, pur non opponendosi a una riduzione della multa dato il successivo
adempimento dell'obbligo;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l'art. 88 cpv. 1 lett. b
LADI impone al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati
necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è
tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto
alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA);
che chiunque viola l'obbligo
d'informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la detenzione fino a
sei mesi o con la multa fino a fr. 30 000.– (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI);
che l'Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "omesso,
senza alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere i formulari
'attestato di guadagno intermedio' per i mesi di dicembre 2003 e gennaio 2004
violando così i propri obblighi ";
che il ricorrente non contesta
di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere
di non avere potuto adempiere per tempo la richiesta a causa della "mancata
presentazione dei conti da parte della società fiduciaria a cui __________ SA
fa riferimento dal momento della costituzione nel 2000. La fiduciaria gestiva
tutte le pratiche amministrative, contabili e salariali, ma per vari motivi,
soprattutto in seguito ad arretrati scoperti, non ha fornito i dati richiesti.
Per ovviare a questa situazione e uscire dall'impasse in cui la _______ si
trovava, abbiamo incaricato da alcune settimane un nuovo consulente
amministrativo che ha provveduto a fornire all'_________ i dati richiesti";
che le giustificazioni addotte
dal ricorrente non lo esimevano tuttavia dall'obbligo di trasmettere tempestivamente
i formulari richiesti, quand'anche incompleti, rispettivamente di informare la
Cassa di disoccupazione sui motivi dell'assenza dei dati mancanti;
che neppure giova
all'interessato dolersi di come "l'intera responsabilità dell'amministrazione
della _______ SA è assunta da mio fratello_________, mentre io mi occupo
esclusivamente della produzione" (ricorso, in fine), ove solo si
consideri la sua funzione di presidente con firma individuale della ditta, che
gli imponeva – quanto meno – di vegliare all'adempimento degli obblighi
societari (cfr. anche l'art. 6 DPA, applicabile per il rinvio di cui all'art. 107
LADI);
che sotto questi aspetti il
ricorso si rivela pertanto destituito di fondamento, la decisione impugnata non
prestando fianco a critiche di sorta;
che l'autorità di primo grado
non si oppone tuttavia a una riduzione della multa in considerazione della
successiva presentazione degli atti richiesti;
che l'adempimento
dell'obbligo, ancorché tardivo, giustifica – tutto ben ponderato – una
riduzione della multa a fr. 200.– e l'adeguamento della tassa di giustizia a
fr. 30.–, le spese di fr. 20.– rimanendo per converso invariate;
che il ricorso va dunque
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che l'esito del ricorso induce
a rinunciare al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;
per questi motivi,
visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1
lett. b e 106 seg. LADI; 28 LPGA; 6 DPA; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ è
inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 30.– e
alle spese di fr. 20.–.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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