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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.160
Data decisione, Autorità:
07.09.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2004.160/pg
10593/208
Bellinzona
7
settembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere _____ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 maggio
2004 presentato da
RI1 ,
contro
la decisione
30 aprile 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con decisione 30 aprile 2004 ha
inflitto a _____ una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"ha omesso di
sottoporre il veicolo________, entro il termine prescritto, al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali".
Fatti accertati il 26 febbraio
2004 in territorio di___________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCstr e 59a cpv. 1
e 96 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di essere
proprietaria del veicolo in questione unicamente dal 14 novembre 2003 e di aver
creduto al momento dell'acquisto al proprietario precedente, secondo il quale
erano stati eseguiti tutti i controlli necessari per l'uso stradale del
veicolo; inoltre afferma di aver effettuato il controllo il giorno successivo
alla contravvenzione e infine chiede che le venga conteggiato, per l'ammontare
della contravvenzione, unicamente il periodo a far stato dall'acquisto.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Il Consiglio federale
prende le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a
prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o
molesti dell'uso dei veicoli (art. 8 cpv. 2 LCStr).
Ai sensi dell'art. 59a cpv.1
ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, per quanto concerne le
emissioni di gas di scarico, devono essere sottoposti al servizio di
manutenzione; per gli autoveicoli leggeri il cui genere di costruzione permette
velocità massime di 50 km/h e oltre tale controllo va effettuato ogni 24 mesi
se dotate di catalizzatore e ogni 12 in caso contrario.
Il detentore cura
affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del
sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3
ONC).
Inoltre secondo il cpv. 4
dell'articolo citato il conducente deve sempre portare seco il documento di
manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi
incaricati del controllo.
Ai sensi dell'art. 96 ONC chi
viola le disposizioni in essa contenute è punito con l'arresto o con la multa
se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.
- In merito alle eccezioni
sollevate dalla ricorrente, che sostiene di aver creduto al momento
dell'acquisto - avvenuto il 14 novembre 2003 - al proprietario precedente,
secondo cui erano stati eseguiti tutti i controlli necessari per l'uso stradale
del veicolo, si rileva che tali giustificazioni nulla mutano alla
contravvenzione inflittale; infatti si osserva come proprio a far stato dalla
data menzionata spettava all'insorgente verificare lo stato del suo veicolo e
conformarsi alle prescrizioni vigenti e ciò indipendentemente da quanto
asserito - e peraltro non provato - dal precedente detentore, tanto più che
una verifica poteva essere eseguita senza particolari conoscenze tecniche, ma
unicamente osservando la vignetta autocollante posta sul parabrezza.
In ogni caso le asserzioni della
ricorrente non permettono di discostarsi dalla decisione impugnata in quanto le
contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP e art. 100 n. 1 prima frase
LCStr).
-
Anche la circostanza di
aver provveduto il giorno successivo alla contravvenzione a regolarizzare la
situazione è ininfluente per rapporto alla sanzione ricevuta; ciò che fa stato
é unicamente il momento in cui è incappata nel controllo di polizia durante il
quale l'agente ha riscontrato che il veicolo non era in regola con le
prescrizioni relative ai controlli sui gas di scarico. Di conseguenza anche
tale eccezione non può trovare accoglimento.
-
Quo all'importo della
multa inflitta, anche tenendo in considerazione le osservazioni
dell'insorgente, si rileva che la stessa è confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCstr e 59a cpv. 1 e 96 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 maggio 2004 è
respinto.
§ Di conseguenza è
confermata la decisione n° 10593/208 del 30 aprile 2004 emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
-
La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
-
Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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