Betterment contribution for municipal road works reduced

30.2004.131Other CourtDec 14, 2006Partially Granted

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Omnilex summary

The owner of parcel no. 831 challenged a municipal betterment contribution arising from the complete upgrading of Via R__________. The tribunal held that objections to the nature of the works were late and outside its review, but confirmed that the parcel derived a special benefit from the improved road, despite its particular access situation and use restrictions. It also accepted the municipality’s exclusion of purely agricultural, unbuilt land from the contribution perimeter. However, the individual calculation for parcel no. 831 was considered too rigid and discriminatory, so the contribution was reduced from CHF 36,543 to CHF 29,000. Costs were mainly borne by the appellant.

Omnilex headnote

Art. 1, 3, 4, 8 and 9 LCM; scope of review and special benefit in betterment contributions; the expropriation tribunal examines the contribution schedule with restraint, but not the municipal legislative determination of the nature of the works or the taxable share, which must be challenged before the competent supervisory authority. A special benefit may arise from the substantial upgrading of an existing road, not only from new urbanisation. In the delimitation of the contribution perimeter, agricultural and unbuilt land may be excluded where the objective advantage is absent. While municipalities enjoy broad discretion in apportionment, the method must respect proportionality and equivalence; an overly schematic weighting that fails to reflect the concrete situation of a parcel may justify a reduction.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2004.131

Data decisione, Autorità: 14.12.2006, TE

Titolo: imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di una strada comunale

Incarto n. 30.2004.131 LCM 25/04

Lugano 14 dicembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Dario Medici arch. Ferruccio Robbiani

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 16 giugno 2004 da

RI 1 rappr. dall’ RA 3

contro

la decisione su reclamo emessa il 18 maggio 2004 dal Municipio di S__________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di Via R__________,

relativamente al mapp. no. 831 RFD di S__________

letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di S__________ ha proceduto ad un intervento completo di sistemazione su Via R__________, strada che collega Via M__________ con Via M__________ e che divide la zona edificabile da quella agricola. Più particolarmente sono stati eseguiti il risanamento del fondo, la pavimentazione con miscela bituminosa e la delimitazione con bordure, inoltre sono state posate una serie di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e le infrastrutture. Il Consiglio Comunale ha stanziato il credito ed ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% del costo delle opere con risoluzione del 3.4.2000 (MM 34/99). Il progetto, che non ha comportato espropriazioni né ha sollevato opposizioni, è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sottocenerino con sentenza del 1°.12.2000 (inc. no. 43/2000).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha quindi impostato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 25.8 al 25.9.2003 ed inviando di un avviso personale ai soggetti imposti. La RI 1 è proprietaria del mapp. no. 831 ed in tale veste è stata assoggettata ad un contributo di miglioria di fr. 36'543.-. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 18.5.2004. Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha contestato il piano del perimetro, i parametri di calcolo del contributo e la natura dell’opera. Con risposta del 14.7.2004 il Comune ha postulato la reiezione del gravame. In esito all’udienza del 20.6.2006 ed in via conciliativa il Tribunale ha suggerito di chiudere la vertenza con il pagamento di un contributo ridotto a fr. 29'000.-, proposta che il Comune ha accettato ma che la ricorrente ha rifiutato.

La ricorrente contesta la natura dell’opera individuando nell’intervento una semplice manutenzione non soggetta al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM). La censura è tuttavia inconsistente poiché trascura che per prassi acquisita il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). Di contro la natura dell’opera e la quota imponibile sfuggono al suo sindacato poiché si tratta di posizioni che sono parte integrante del piano finanziario e che si annoverano tra le competenze esclusive del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 Let. g LOC). Eventuali contestazioni in merito vanno dunque sollevate dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC. In questa sede sono manifestamente tardive (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4).

3.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b9.

3.2. Il progetto, incluso nelle opere di risanamento della collina di M__________, era finalizzato alla sistemazione completa di Via R__________, una strada preesistente ma in stato precario con un fondo instabile ed eroso. Gli interventi eseguiti, che vanno ben al di là di una normale manutenzione, hanno comportato il risanamento totale del fondo, la realizzazione di un nuovo strato di fondazione e la posa contestuale delle infrastrutture, mentre in superficie si è proceduto alla posa di una nuova pavimentazione con miscela bituminosa e di una serie di caditoie per la raccolta delle acque meteoriche (cfr. relazione tecnica). Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il risanamento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di servizio. Pertanto l’opera si traduce in un vantaggio particolare per le proprietà servite.

3.3. Il mapp. no. 831 è un terreno d’angolo situato alla confluenza di Via R__________ e Via M__________ ed ospita una costruzione a suo tempo adibita a clinica; la destinazione del fondo è vincolata all’esercizio socio-sanitario. La ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare argomentando innanzitutto che l’unica via d’accesso effettivamente utilizzata per raggiungere la proprietà sarebbe Via M__________ e non Via R__________. Tuttavia il fatto, meramente soggettivo, di ritenere sufficiente l’accesso da Via M__________ non basta ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare e va soppesato, semmai, nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM). Conta piuttosto il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi offrendo una seconda e consona possibilità di accesso. La ricorrente sostiene inoltre che in ragione dei condizionamenti posti dall’esistente vincolo di destinazione il fondo non sarebbe edificabile; da ciò, ed al pari di un terreno agricolo, l’assenza di beneficio, tanto più che l’attività socio-sanitaria in loco è stata interrotta da tempo. Secondo il vigente PR il mapp. no. 831 è attribuito ad una zona nella quale nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni o ampliamenti degli edifici esistenti sono ammessi soltanto per la continuazione dell’attività socio-sanitaria; la superficie utile lorda (SUL) complessivamente disponibile è di mq 2'600 e l’altezza massima consentita è di m 11 (art. 14 let. d NAPR). Stando così le cose l’edificabilità del sedime o la ristrutturazione dell’edificio esistente non sono compromesse, motivo per cui il fondo va considerato come edificabile a tutti gli effetti. In quest’ottica il vincolo di destinazione non invalida il vantaggio particolare anche perché la ricorrente è tuttora iscritta a RC con lo scopo di gestire istituti di cura e nulla impedisce la vendita del fondo a terzi che abbiano finalità analoghe ad un prezzo che certamente non corrisponderebbe a quello di un terreno agricolo. Detto questo, il terreno ha un ampio fronte stradale su Via R__________, fronte che, nel contesto di una costruzione a nuovo o della ristrutturazione dell’edificio esistente, si presterebbe senz’altro alla realizzazione di un secondo accesso veicolare, perlomeno nella parte verso il confinante mapp. no. 830 dove il sedime è ridotto ad una modesta scarpata (cfr. verbale 20.6.2006). Di conseguenza la proprietà va annoverata tra quelle che hanno tratto un vantaggio particolare dall’opera ed è dunque assoggettabile al contributo di miglioria.

4.1. La ricorrente contesta il comprensorio imposto rimproverando al Municipio di aver escluso dal piano del perimetro i fondi a destinazione agricola che pure avrebbero tratto beneficio dall’opera.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro indica i fondi o la parte di fondi che risultano effettivamente avvantaggiati dall’opera di urbanizzazione e che sono quindi sottoposti a contributo. La delimitazione del piano dipende da un apprezzamento di fatto di natura prevalentemente tecnica (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22), operazione che non sempre è tra le più facili. Il fatto che la normativa non fissi alcun criterio direttivo – limitandosi ad accennare ad una possibile suddivisione in classi di vantaggio – indica che l’ente pubblico è autonomo e gode di un ampio potere di apprezzamento nel fissare il comprensorio imponibile (cfr. Reitter, op. cit., 95). Ovviamente ciò non lo dispensa dal dovere di considerare che l’elemento determinante ai fini dell’obbligo contributivo è il vantaggio particolare, motivo per cui vanno ponderati tutti i fattori che possono rivelarsi importanti per individuare o negare questo vantaggio e garantire l’imprescindibile parità di trattamento ai contribuenti. Ne consegue che il vaglio del perimetro da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo. Di principio nella valutazione delle possibilità d’uso di un’opera e dei vantaggi che ne derivano non vi è motivo di favorire terreni non edificabili rispetto a quelli edificabili. Nulla impedisce quindi di inserire nel perimetro anche fondi non appartenenti alla zona edificabile purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare; questo potrebbe essere il caso, ad esempio, per fondi edificati agricoli o ad ubicazione vincolata (cfr. Blumer, op. cit., p. 52; RDAT I-1999 no. 42, II-2002 no. 52 c. 4.3). Diversa è invece la situazione dei terreni che oltre ad essere inedificabili sono anche inedificati poiché per questa tipologia di terreni ben difficilmente la creazione di un accesso veicolare o l’adeguamento dell’accesso esistente inducono un vantaggio particolare (cfr. Blumer, op. cit., p. 53; Otzenberger, op. cit., p. 50). Nella fattispecie in esame i fondi cui si riferisce la ricorrente sono tutti agricoli ed inedificati. In rapporto alle loro possibilità di sfruttamento la strada preesistente era ampiamente sufficiente e sotto il profilo della funzionalità l’opera qui imposta non ha cambiato in alcun modo la situazione. Non ha, cioè, né incrementato il valore né modificato le possibilità di sfruttamento dei fondi che peraltro, oggettivamente, non hanno alcun interesse alla migliore viabilità poiché non sono destinabili all’edificazione. Di conseguenza l’aver escluso il territorio agricolo dal comprensorio imponibile non è contrario al principio della parità di trattamento.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2. Nella fattispecie concreta posta una spesa determinante di fr. 319'163.05, che si compone solo delle spese vive di costruzione, la quota imponibile del 70% votata dal Consiglio Comunale corrisponde a fr. 223'414.15 (art. 6 e 7 cpv. 1 LCM). La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base del rapporto tra la superficie edificabile ed un fattore di ponderazione dettato dall’interesse all’opera 0.5 o 1; la superficie imponibile lorda risultante dall’operazione è poi stata moltiplicata per il fattore SUL di PR 0.3. Al mapp. no. 831 è stato riservato un calcolo particolare in merito al quale si impongono due osservazioni. La prima è che nella scheda di calcolo la voce SUL di PR è rimasta vuota; dal profilo matematico questo vuoto non può essere assimilato ad un fattore 0, perché ciò avrebbe azzerato il contributo, bensì indica che il fattore effettivamente applicato è 1 ossia più del triplo rispetto agli altri contribuenti. In secondo luogo, se per gli altri contribuenti alla voce superficie edificabile è stata inserita la superficie totale risultante a RF, di contro il mapp. no. 831 sembrerebbe essere stato favorito nella misura in cui si è considerato solo 1/3 di quella complessiva ossia il sedime corrispondete a quello disponibile secondo le NAPR. Tuttavia il vantaggio è solo apparente e, rispetto agli altri contribuenti, il fondo è stato penalizzato poiché in definitiva l’utilizzo di una superficie ridotta è vanificato dalla mancata applicazione del fattore SUL di PR. A ciò si aggiunge che il fattore di ponderazione limitato ai due parametri 0.5 ed 1 non differenzia a sufficienza la microregolazione del contributo e per il mapp. no. 831 si rivela discriminatorio. In pratica con l’applicazione generica del fattore 0.5 i fondi sono trattati come se non presentassero differenze particolari quando, per rapporto al mapp. no. 831, un distinguo più marcato potrebbe già essere fatto, ad esempio, rispetto ai mapp. no. 1662 e 1663 che non adoperano Via R__________ in ragione del dislivello del terreno e sono serviti da una strada privata in comproprietà coattiva che sbocca a valle su Via P__________ (mapp. no. 840). Lo stesso potrebbe valere per il mapp. no. 984 servito da Via M__________. Altrettanto, e forse più evidente ancora, è la differenza rispetto al mapp. no. 954 che pure è un terreno d’angolo e che ospita il ; infatti quest’ultima proprietà adopera effettivamente Via R poiché ha un ingresso ed un piazzale sul retro cui si accede direttamente dalla strada; accesso diretto che il mapp. no. 831, pur essendo confinante con la strada, attualmente non ha. Ciò considerato, per apprezzamento e confronti con altri terreni, il Tribunale reputa adeguata una correzione del 20% che riduce il contributo ad un importo arrotondato di fr. 29'000.-.

La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 831 è ridotto a fr. 29'000.-.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 1’000.- sono per 3/4 a carico della ricorrente e per 1/4 del Comune. Quest’ultimo verserà alla ricorrente fr. 500.- per ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

betterment contributionroad upgradingspecial benefitcontribution perimeterapportionmentproportionalityequivalencemunicipal discretion

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the challenge to the nature of the road works was admissible before the expropriation tribunal.

Extracted holding

The tribunal had no jurisdiction to review the nature of the works or the quota made imponible; such objections had to be raised before the State Council and were late here.

Extracted reasoning

Under established practice, the expropriation tribunal has full review only over the contribution schedule. The nature of the work and the taxable share fall within the exclusive competence of the municipal legislature and must be challenged by the proper administrative remedies.

Key legal question

Whether parcel no. 831 derived a special benefit from the road upgrade and could be subjected to a betterment contribution.

Extracted holding

Yes. The parcel benefited objectively from the improved access and functionality of the road, even though it already had another access and a restrictive use designation.

Extracted reasoning

The works went beyond ordinary maintenance and significantly improved the road surface, foundations, drainage, and infrastructure. The parcel remained buildable in its designated zone, could benefit from a second access, and would command higher value than agricultural land.

Key legal question

Whether the amount of the contribution was correctly calculated for parcel no. 831.

Extracted holding

No. The calculation method was too crude and discriminatory as applied to this parcel, so the contribution had to be reduced.

Extracted reasoning

The court accepted that the municipality had broad discretion in apportionment, but found that the parcel was comparatively overburdened because the applied weighting did not sufficiently differentiate its specific situation. A 20% correction was appropriate.

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