AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2004.10
Data decisione, Autorità:
24.05.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
30.2004.10
cs
Lugano
24 maggio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2004
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 gennaio 2004 emanata
da
CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 27 agosto 2003 la CO 1 ha respinto la richiesta di condono dal
pagamento dei contributi paritetici dovuti da RI 1, per gli anni dal 2000 al
2002 e calcolati sul sussidio cantonale versato quale contributo per il
mantenimento a domicilio (doc. A1).
In
seguito all'opposizione presentata dall'assicurata, la Cassa, in data 22
gennaio 2004, ha confermato il rifiuto della concessione del condono (doc.
A19).
1.2. L'interessata,
rappresentata da RA 1, è tempestivamente insorta, chiedendo:
"Richiamo in questo ricorso il contenuto
della mia prima lettera (16 aprile 2003) e della "opposizione alla
decisione di rifiuto al condono dei contributi paritetici AVS/AI/IPG" (17
settembre 2003). Lettere che si danno qui allegate e riprodotte.
Definizione "Buona fede" (CD-Rom
"le opere Zanichelli")
- "convinzione di pensare e di agire
onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno…;
"Mala fede":
- piena consapevolezza della propria slealtà e
della propria intenzione di ingannare…e consapevolezza di pregiudicare col
proprio comportamento un diritto altrui…
A mio parere oltre alla "buona fede"
esiste anche un "buon senso"!
Sinceramente credo che la CO 1 sia stata molto,
molto severa nel giudicare il comportamento della RI 1 Quest'ultima non ha
iniziato un'attività imprenditoriale ma ha percepito un assegno da parte del __________
e non ha nascosto nulla (vedi imposte).
Rilevo altresì che il documento 10 di cui fa
menzione la decisione su opposizione indica, che "l'anziano o invalido
beneficiario del sussidio sarà di conseguenza considerato quale datore di
lavoro e come tale sarà tenuto al versamento di contributi AVS/AI/IPG/AD".
Proprio questa circostanza avrebbe dovuto a mio modo di vedere, indurre la CO 1
ad inviare automaticamente il relativo formulario, dato che, la stessa CO 1
sapeva, da subito, che la beneficiaria era soggetta a questi contributi e
quindi, secondo il principio della prevenzione e del minor danno, avrebbe
dovuto subito informare la RI 1 di tale obbligo.
Quando ha ricevuto il formulario per
l'affiliazione all'AVS lo ha subito compilato ed ha iniziato a pagare i
contributi.
Mi sembra dunque che vi siano i presupposti,
tenendo conto delle particolari circostanze (età, stato di salute, non perfetta
padronanza della lingua italiana, modesta formazione scolastica…), per ritenere
che la RI 1 non sia in malafede.
Chiedo a questo Lodevole Tribunale di accogliere
il ricorso e quindi di accordare il condono dei contributi paritetici AVS sino
al 31 dicembre 2002 ammontanti a fr. 6'566,90 e di conseguenza che la decisione
su opposizione venga annullata." (doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 2 marzo 2004 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:
"(…)
- Sul concetto di buona fede, quale condizione
cumulativa che il debitore dei contributi deve adempiere, unitamente a quella
del requisito dell'onere troppo grave, per poter accordare, giusta l'art. 40
OAVS, il condono totale o parziale del pagamento dei contributi arretrati, la
Cassa si riconferma nella propria decisione su opposizione.
Non è in buona fede chiunque non consideri le
circostanze con la debita scrupulosità e non versi i contributi alla cassa di
compensazione. Il datore di lavoro che ha dei dubbi sul versamento di
contributi paritetici su una prestazione da lui versata deve dunque informarsi
presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non può essere considerato in
buona fede (cfr. Direttive sulla riscossione dei contributi, marginale 3043, e
sentenze ivi citate).
Non c'è neppure buona fede quando colui che deve
versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali concernenti i suoi
obblighi legali (cfr. Direttive sulla riscossione dei contributi, marginale
3044 e sentenze ivi citate).
Nel caso in esame, come peraltro già indicato
nella decisione avversata, il requisito della buona fede non può essere ammesso
e ciò per i seguenti motivi.
La RI 1, come già ricordato, beneficia del
sussidio cantonale quale contributo per il mantenimento a domicilio a far conto
dal 1.1.2000 (cfr. doc. A7, A8, A9, decisioni di concessione del contributo,
già prodotte con la decisione su opposizione e già agli atti).
L'Allegato alle predette decisioni (cfr. doc. A10
già prodotto con la decisione su opposizione e già agli atti), indica
chiaramente sotto legenda "imposizione fiscale" che "il
sussidio per il mantenimento a domicilio è in via di principio soggetto
all'imposizione fiscale."
Lo stesso sarà infatti considerato quale
reddito per quelle persone che si occupano effettivamente dell'aiuto all'anziano
o all'invalido.
L'anziano o l'invalido beneficiario del
sussidio, sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come tale
sarà tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD" (l'evidenziatura
è della scrivente)
Tale indicazione, come già ribadito, è chiara e
come tale non poteva essere ignorata dall'opponente, tanto più che per sua
stessa ammissione, era cosciente dell'imposizione fiscale del contributo
percepito (la stessa ha infatti indicato che "preciso che i beneficiari di
questo sussidio hanno pagato le imposte sullo stesso" (cfr. lettera 16
aprile 2003).
La RI 1 non può dunque invocare la propria buona
fede, tanto più che ha regolarmente provveduto alla compilazione della distinta
salari per gli anni 2000 al 2002.
Sostenere la buona fede in tale circostanza
vorrebbe dire che l'ignoranza di fronte alla legge è ammessa e tutelabile.
Proprio per una questione di sicurezza del diritto una tale situazione non può
essere ammessa. Il principio principale rimane dunque quello che "nul
n'est censé ignorer la loi", tanto più che nella presente fattispecie vi
sono preminenti interessi di diritto pubblico a dover essere protetti.
Visto quanto precede la seconda condizione
cumulativa imposta dalla legge, il requisito dell'onere troppo grave, non è
stata esaminata."
1.4. Pendente
causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, nella misura
del necessario, in seguito.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 40
OAVS, il cui tenore non è stato modificato dall'entrata in vigore della LPGA il
1° gennaio 2003, enumera le condizioni da adempiere per poter beneficiare del
condono del debito contributivo.
Per
l'art. 40 cpv. 1 OAVS alle persone che potevano ritenere in buona fede di non
dovere i contributi loro reclamati può essere condonato tutto il debito o parte
di esso, quando il pagamento dei contributi costituisca per esse un onere
troppo grave avuto riguardo alle loro condizioni economiche.
Giusta
l'art. 40 cpv. 2 OAVS il condono è accordato dalla cassa di compensazione a
domanda scritta della persona tenuta a pagare i contributi arretrati. La
domanda dev'essere motivata e presentata alla cassa di compensazione entro 20
giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento. E' riservato il capoverso
3.
Se le
condizioni indicate nel capoverso 1 sono adempite in modo evidente, la cassa di
compensazione può accordare il condono anche di moto proprio (art. 40 cpv. 3
OAVS).
Infine,
per l'art. 40 cpv. 4 OAVS le decisioni di condono devono essere notificate al
richiedente.
Il
condono del pagamento di contributi è subordinato a due condizioni: la buona
fede e l'onere troppo grave. Entrambe queste condizioni devono essere adempiute
(cfr. marg. 3038 delle Direttive sulla riscossione dei contributi in vigore
fino al 31 dicembre 2000 (vDRC) = marg. 3045 DRC dal 1.1.2001).
Il
condono non deve inoltre recare danno ai salariati interessati dal
provvedimento (marg. 3039 vDRC = 3046 DRC).
Le condizioni
per il condono dei contributi devono essere riunite nella persona del debitore,
cioè in generale nella persona del datore di lavoro. Di regola, la condizione
del salariato non entra in linea di conto (marg. 3040 vDRC = 3047 DRC).
Per
quanto concerne la buona fede bisogna ammettere che il datore di lavoro deve
conoscere il suo obbligo di pagare i contributi sui salari da lui versati (marg.
3042 vDRC = 3049 nDRC).
Non è in
buona fede chiunque non consideri le circostanze con debita scrupolosità e non
versi i contributi dovuti alla cassa di compensazione. Il datore di lavoro che
ha dei dubbi sul versamento di contributi paritetici su una prestazione da lui
versata deve informarsi presso la cassa di compensazione. Se non lo fa, non può
essere considerato in buona fede (marg. 3043 DRC). Non c'è buona fede neppure
quando colui che deve versare i contributi non rispetta le istruzioni ufficiali
concernenti i suoi obblighi legali (marg. 3044 DRC).
A
proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso di
assenza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall’altro quello a sapere
se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di
fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 pag. 126; DTF 110 V
27; DTF 102 V 245).
La buona fede non è compatibile con un
comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Infatti, applicando
analogicamente l'art. 3 cpv. 2 CC, risulta che nessuno può invocare la propria
buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui.
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un
criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini
particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79
II 59).
2.3. Con sentenza
pubblicata in DTF 100 V 151, a pag. 153, consid. 3b, a proposito della buona
fede nell'ambito del pagamento di contributi paritetici, il TFA ha affermato:
"Dieser Argumentation kann schon deswegen nicht
gefolgt werden, weil sich sonst ein Beitragspflichtiger regelmässig auf Gesetzesunkenntnis
berufen könnte, um seinen guten Glauben zu begründen. Dazu kommt, dass B. - wie
die Ausgleichskasse unwidersprochen darlegt - mehrmals, zuletzt 1969, durch das
an alle Kassenmitglieder versandte Merkblatt über die Abrechnungspflicht orientiert
worden war. Mit Recht verweist die Ausgleichskasse auf das
in ZAK 1968 S. 686 publizierte Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts in Sachen
Stiftung C. vom 10. Juni 1968; danach kann derjenige, der Weisungen der Ausgleichskasse
nicht beachtet, durch die er über die gesetzlichen Pflichten aufgeklärt wird, sich
nicht darauf berufen, eine dieser Pflichten in gutem Galuben missachtet zu haben.
Wenn B. das Merkblatt nicht beachtete, stellt dies eine Nachlässigkeit dar,
welche die Annahme des guten Glaubens ausschliesst…"
2.4. La Cassa ha chiesto alla ricorrente il pagamento dei
contributi sociali sul sussidio cantonale concesso quale contributo per il
mantenimento a domicilio durante i periodi 1.1.2000-1.1.2001, 1.1.2001-1.1.2002
e 1.1.2002-1.1.2003, per un importo complessivo superiore ai fr. 6'500 (cfr.
doc. A5).
L'interessata,
vistasi recapitare lo stesso giorno la richiesta di pagamento di un importo
considerevole, considerata la precaria situazione finanziaria (essa beneficia
infatti delle prestazioni complementari), ha chiesto all'amministrazione il
condono del pagamento dell'ammontare percepito. L'assicurata non contesta di
essere debitrice dell'importo richiesto ma ritiene, viste le sue condizioni di
salute, l'età, la non perfetta padronanza della lingua (essendo di lingua madre
francese) e il suo comportamento nel notificare tempestivamente la somma
ricevuta alle autorità fiscali, di aver agito correttamente.
Nella
decisione contestata la Cassa ha respinto la domanda di condono, negando il
presupposto della buona fede.
L'assicurata
afferma invece di aver agito rispettando la legge e, rifacendosi in particolare
alle definizioni figuranti nel dizionario "Zingarelli", ritiene di
essere in completa buona fede.
Va
preliminarmente rammentato che il concetto di buona fede, sviluppato dalla
giurisprudenza, non corrisponde al significato comunemente utilizzato. Il TFA,
come visto, ha infatti definito in maniera più restrittiva la buona fede,
bastando una negligenza grave per impedire all'assicurato di prevalersene (cfr.
consid. 2.3).
Vi è in
particolare grave negligenza se l'interessato non segue le istruzioni della
Cassa allegate alla decisione (cfr. DTF 100 V 151).
Per cui
nel caso concreto, anche se l'insorgente ha avuto la convinzione di pensare e
di agire onestamente senza arrecare danno a nessuno, come si vedrà in corso di
motivazione, non può prevalersi della buona fede.
2.5. Dagli atti,
prodotti dalla stessa ricorrente, emerge in particolare che alle decisioni è
stato allegato uno scritto dove figurano diverse informazioni relative al
sussidio cantonale versato ed in particolare che "il sussidio per il
mantenimento a domicilio è in via di principio soggetto all'imposizione
fiscale. Lo stesso sarà infatti considerato quale reddito per quelle persone
che si occupano effettivamente dell'aiuto all'anziano o all'invalido. L'anziano
o l'invalido beneficiario del sussidio, sarà di conseguenza considerato quale
datore di lavoro e come tale sarà tenuto al versamento dei contributi
AVS/AI/IPG/AD." (doc. A10)
Il TCA
con scritto dell'11 marzo 2004 ha chiesto informazioni alla Cassa a proposito
del contenuto del doc. A10, datato 18 gennaio 2002. Questo Tribunale ha chiesto
"di voler precisare, entro 10 giorni, quando lo scritto del 18 gennaio
2002 è stato trasmesso alla ricorrente e se un documento analogo è stato
allegato a tutte le decisioni notificatele" e di trasmettere le copie
degli allegati. (doc. VI)
Alla
risposta 24 marzo 2004 l'amministrazione ha allegato una lettera della __________
del seguente tenore:
"(…)
le comunichiamo che fin dai primi anni
dall'introduzione del contributo per le spese di mantenimento a domicilio è
sempre stato allegato alla decisione di concessione del contributo un foglio
riassuntivo con gli articoli di legge ai quali la decisione faceva riferimento.
A partire dal 1998, in fondo all'allegato è stata
aggiunta la nota che rendeva attenti i beneficiari sul loro statuto di datori
di lavoro e di conseguenza sulla necessità di versare i contributi sociali.
La copia di questo allegato che abbiamo reperito
nei nostri archivi cartacei non porta purtroppo la data, che è comunque
anteriore all'anno 2000 poiché fa riferimento agli articoli della Legge anziani
(LA) che sono poi stati sostituiti da quelli della Legge sull'assistenza e cura
a domicilio (LACD) al momento della sua entrata in vigore il 1° gennaio 2000.
Siamo riusciti a risalire al documento archiviato
nell'ordinatore; dallo stesso risulta che l'allegato in questione è stato
redatto nella versione di cui vi inviamo copia nel corso del mese di novembre
1998.
" (doc. 1)
Nel
citato allegato viene indicato che "l'anziano o l'invalido beneficiario
del sussidio, sarà di conseguenza considerato quale datore di lavoro e come
tale sarà tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD." (doc. 2)
Da parte
sua l'insorgente, chiamata a prendere posizione in merito, ha affermato che
"non presento altre osservazioni scritte ma mantengo tutte le
argomentazioni espresse nel ricorso." (doc. XI)
Dal citato documento si evince – come visto - che
la Cassa aveva espressamente avvisato l'assicurata dell'obbligo di dover pagare
i contributi sociali sugli importi del sussidio percepito dal __________.
L'insorgente non contesta di aver ricevuto questa informazione. D'altra parte è
la medesima ricorrente che ha allegato lo scritto del 18 gennaio 2002 in cui
viene informata dell'obbligo di pagamento.
L'insorgente era dunque cosciente di questo
obbligo. D'altronde, era dall'anno 2000 che l'insorgente percepiva il sussidio
(cfr. la decisione del 30 maggio 2000, doc. A7, concernente il sussidio del
2000), per cui da alcuni anni conosceva l'obbligo contributivo e doveva
aspettarsi di essere chiamata al pagamento degli oneri sociali.
Nemmeno l'ignoranza delle disposizioni di legge
può essere d'aiuto. Infatti, anche se l'insorgente non avesse conosciuto tale
obbligo, non potrebbe prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto
dall'ignoranza della legge (STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid.
2 pag. 3; DTF 124 V 215, consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA
del 4 dicembre 2002 nella causa J., Inc. n. 30.2002.201).
Da quanto sopra esposto discende che la buona
fede, nella fattispecie, non può essere riconosciuta all'insorgente.
Ritenuto che i due requisiti (buona fede e gravi
difficoltà) devono essere cumulativamente adempiuti, il rifiuto del condono è
da confermare, senza esaminare la questione dell'onere troppo grave.
Va infine rilevato che la circostanza che la
Cassa ha chiesto il pagamento dei contributi solo nel corso del 2003 non è
rilevante nella misura in cui, da una parte l'assicurata doveva aspettarsi
questa richiesta viste le informazioni ricevute e dall'altra la prescrizione
per la fissazione dei contributi è, di regola, cinque anni dalla fine dell'anno
civile per il quale sono dovuti (cfr. art. 16 cpv. 1 LAVS). La richiesta
dell'amministrazione è pertanto tempestiva.
Questo TCA rileva tuttavia che l'amministrazione,
di fronte ad una persona anziana che si trova in una situazione di salute e
finanziaria difficile (essa beneficia infatti di un assegno per grandi invalidi
di grado medio e di una prestazione complementare), avrebbe potuto agire
diversamente, chiedendo annualmente, o meglio ancora trimestralmente, il
pagamento dei contributi dovuti, al fine di evitare all'interessata di dover
versare, in una volta sola, un importo non indifferente (oltre fr. 6'500 per
una beneficiaria di una prestazione complementare, nel 2003, di fr. 338 e di un
assegno per grandi invalidi).
Questo Tribunale invita pertanto la Cassa a
trovare una soluzione con la ricorrente per il versamento del dovuto (per
esempio tramite un pagamento rateale) e ad agire diversamente nei casi di
persone anziane in situazione finanziaria e di salute difficile, che devono
versare i contributi sui sussidi a loro versati.
Va a questo proposito rammentato che dal 1°
gennaio 2003 per l'art. 27 cpv. 1 LPGA gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. Nel
caso concreto, un intervento maggiormente tempestivo nel chiedere il pagamento
di contributi dovuti nel 2000 ma fissati oltre tre anni dopo su sussidi
concessi nel 2000, avrebbe evitato spiacevoli conseguenze per l'interessata.
Il ricorso va comunque respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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