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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.85
Data decisione, Autorità:
25.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.85/AMM
6198/004
Bellinzona
25
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
(difeso dal
lic. iur. ___________ ___________, ___________)
contro
la decisione n.
___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 28 febbraio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 7
febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr.
400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 10 dicembre 2002 in territorio di ___________:
"alla guida della
vettura ___________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con un
motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che ___________ ___________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio 2003 in cui
postula l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della circolazione
ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in
violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a
sinistra collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare, bensì al
comportamento dell'altro protagonista il quale avrebbe "cercato di
superare la ___________ che lo precedeva nell'istante in cui, dopo
averne segnalato l'intenzione, il suo conducente si apprestava a svoltare a sinistra"
(ricorso, pag. 6 verso l'alto);
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, ove appena si consideri
come in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente
al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una
qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro;
che, comunque sia,
un'eventuale manovra scorretta del conducente della motocicletta non esimeva il
ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli
dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha
invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a
sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha
azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere
tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico
che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla
sinistra (DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 5 in basso);
che ciò non esime tuttavia il
conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante prima
di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr.
anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto,
non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a
sottolineare di avere esposto il segnalatore e di avere notato, a manovra di
svolta già cominciata, il motociclista in fase di sorpasso (verbale
d'interrogatorio del 10 dicembre 2002, pag. 1 verso il basso);
che anche in sede ricorsuale
l'interessato ribadisce di avere "badato che, nel momento di dare
inizio alla svolta segnalata, non vi fossero veicoli intenzionati a
superare il suo" (ricorso, punto 4 in fine), senza tuttavia addurre una
previa osservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS;
che se avesse prestato la
dovuta attenzione al traffico retrostante prima di segnalare il
cambiamento di direzione, l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere il
motoveicolo in fase di sorpasso, desistere dalla manovra di svolta ed evitare,
in ultima analisi, la collisione;
che in siffatte evenienze,
considerata la dinamica dell'incidente descritta dai protagonisti davanti alla
polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente
abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della
circolazione,
che ciò vale a prescindere
dall'eventuale colpa ascrivibile al conducente del motoveicolo (ricorso, pag.
6), dalla questione di sapere se i veicoli si siano urtati prima della caduta
del centauro (ricorso, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto) e senza che sia
necessario disporre ulteriori accertamenti;
che l'affermazione ricorsuale
secondo cui i veicoli non avrebbero colliso prima della caduta della moto
contraddice del resto le dichiarazioni rese dallo stesso insorgente davanti
alla polizia cantonale, stando al quale "notavo che lo avevo sul fianco
della vettura, tentavo di continuare diritto per evitare l'urto ma non potevo
fare ciò. La moto entrava, seppur in modo lieve [donde l'assenza di
ammaccature evidenti sulla parte superiore della fiancata, n.d.r.], in
contatto con la mia auto alla fiancata lato sinistro, all'altezza della
porta anteriore sinistra. […] A causa dell'urto il motociclista cadeva a
terra e la moto si fermava sul piazzale del distributore sito alla nostra
sinistra" (cfr. verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);
che il ricorso si rivela
dunque anche su questo punto destituito di buon fondamento;
che la multa inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– lic. iur. ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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