AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.78
Data decisione, Autorità:
23.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.78/ROC/MAM
7055/009
Bellinzona
23
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario Michele Maggi per statuire sul ricorso 20 febbraio 2003 presentato
da
,___________
rappr. da: _________
_________ di _________ di _________ _________ SA _________,
contro
la decisione
14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione,
___________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione della circolazione, ___________,
letti ed
esaminati gli atti;
Ritenuto, in fatto
A.Con decisione 14 febbraio 2003 (emanata in forza di un
rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di ___________, del 29
novembre 2002, cui ha fatto seguito la rituale intimazione del rapporto di
contravvenzione del 18 dicembre 2002, avverso il quale il ricorrente ha
formulato sue osservazioni in data 27 gennaio 2003, respingendo sostanzialmente
ogni addebito) la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, ___________,
ha inflitto a ___________ ___________, ______________________, una multa pari a
fr. 500.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per essersi egli, alla guida
della vettura _________, inoltrato in un'intersezione, ostacolando la
marcia ad un motociclista, ___________ ___________, sopraggiungente da destra,
il quale, pur riuscendo ad evitare la collisione, cadeva, e per avere egli di
seguito abbandonato il luogo del sinistro. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90 cfr. 1 e 92 cpv. 1 LCS, come
pure dell'art. 14 cpv. 1 ONC.
B.La decisione dipartimentale è in particolare sorretta dalla
deposizione fornita fronte alle forze inquirenti dal teste ___________
___________, ___________, nel cui verbale di interrogatorio del 22.11.2002 egli
ha in particolare dichiarato che al momento del predetto incidente della
circolazione, egli si trovava fermo con amici al passaggio pedonale di Via _________
in prossimità dell’intersezione Via _________ - Via _________,
e, da tale posizione poteva osservare il sopraggiungere della vettura guidata
dal ricorrente lungo Via _________, il quale, circolando a velocità
limitata e giunto all’intersezione con Via _________, anziché fermarsi
proseguiva immettendosi nell’incrocio proprio nel mentre in cui sopraggiungeva
da destra, su via _________ e a velocità molto moderata, la motoleggera
guidata dalla parte lesa ___________, che frenava per evitare l’impatto con la
vettura del ricorrente e conseguentemente, verosimilmente a causa del fondo
bagnato e scivoloso, rovinava a terra, unitamente al proprio motoveicolo, per
poi rialzarsi prontamente ed essere aiutato dal teste stesso a risollevare la
propria motocicletta, l’automobilista, ormai giunto al centro della fatidica
intersezione, fermandosi per un breve istante ad osservare la scena e
limitandosi, senza scendere dalla vettura, ad inveire nei confronti del teste e
dei di lui amici in toni e modi poco edificanti per poi ripartire, senza fallo,
su via _________ in direzione di Via _________.
C.La predetta testimonianza ha confermato integralmente la
versione dei fatti fornita dal motociclista e protagonista (involontario?)
dell’incidente, ___________ ___________ (che ha fra l’altro dichiarato di avere
riportato delle ferite lievi alla gamba destra ed al gomito destro), il quale
ha inoltre però sottolineato nel proprio verbale di interrogatorio 22.11.2002,
il fatto che il ricorrente, al momento dei fatti, neppure gli avrebbe chiesto
se si fosse fatto male a seguito della caduta, rammentandogli altresì che la
stessa era unicamente dovuta ad una imprevidenza colpevole del suo
protagonista.
D.Contro la predetta pronuncia dipartimentale ___________
___________ si aggrava ora davanti a questo Giudice chiedendone l'annullamento,
sostenendo in particolare, come da lui dichiarato nel proprio verbale di
interrogatorio 22.11.2002, che l’intera responsabilità dell’incidente sia da
addebitare al motociclista che ha sì frenato bruscamente ed è di conseguenza
caduto verosimilmente scivolando a causa del fondo stradale bagnato, quanto
precede però non a causa di una eventuale e denegata omissione delle regole
della precedenza da parte del ricorrente il quale, al contrario, si sarebbe regolarmente
fermato all’intersezione in esame, proprio per verificare e permettere, come da
norma, la precedenza ai veicoli sopraggiungenti da destra. Malgrado la sua più
totale estraneità ai fatti il ricorrente, pur non scendendo dalla vettura, si
sarebbe comunque fermato, per spirito di solidarietà, al fine di verificare le
condizioni di salute del malcapitato e una volta appurato che tutto si era
risolto per il meglio, riprendeva la propria marcia in direzione di Via _________.
E. La tesi ricorsuale sarebbe
(parzialmente) sorretta dal documento A, prodotto dal ricorrente quale nuovo
mezzo di prova in applicazione dell’art. 11 cpv. 2 LPContr, che contiene una
dichiarazione datata 5.02.2003 e apparentemente redatta da tale sedicente _________
_________, _________, nella quale questi asserisce di avere visto il
giorno 22.11.2002 “ ___________ di ___________ ___________ approcciarsi
lentamente all’incrocio Via ___________ /Via ___________ e fermarsi, quando
arrivava a velocità abbastanza sostenuta uno scooter da Via ___________ e che,
probabilmente frenando violentemente, è caduto sull’asfalto bagnato.
Successivamente il signor ___________, avanzandio lentamente nell’incrocio, ha
parlato allo scooterista che si era prontamente rialzato. Dopodiché il sig.
___________ è ripartito verso via ___________ ”.
B.Con sue osservazioni 27 febbraio 2003, la Sezione della
circolazione sostiene, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa
conferma della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge
da destra (art. 36 cpv. 2 prima frase LCS). In caso d'ifortunio, nel quale
hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono
fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza
della circolazione (art. 51 cpv. 1 LCS). Le persone coinvolte nell'infortunio,
per primi i conducenti dei veicoli, devono avvertire la Polizia. Queste
persone, compresi i passeggeri, devono collaborare all'accertamento dei fatti.
Esse non possono abbandonare il luogo dell'infortunio senza il permesso della
Polizia, fatti salvi casi eccezioniali, che, in concreto, non sono dati (cfr. art.
51 cpv. 2 LCS). Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve
avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l'indirizzo (art. 51
cpv. 3 LCS). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di
chi ne ha diritto.Egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
3.La presente fattispecie offre pertanto, come visto, due
elementi di prova (segnatamente le testimonianze dei sigg. ___________
___________, ___________, e ___________ ___________, ___________)
completamente contrastanti e divergenti l’uno dall’altro, ciascuno volto e, di
principio, atto, a suffragare e sottomurare le reciproce versioni fornite dal
ricorrente, da una parte, e dal competente Dipartimento, dall’altra.
Null’altro. Nulla più. Nessuna ulteriore prova viene in soccorso a chi deve
pronunciare il giudizio.
4.Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove,
il Giudice dispone però di un ampio e libero potere di apprezzamento, limitato
(recte: completato) dal noto principio "in dubio pro
reo" (deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art.
4 vCost), il quale, quo alla valutazione delle prove, comporta che il Giudice
non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano
dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi
astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre
possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece
violato quando il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire
rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86
cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A.,
cons. 3).
5.Certo, proceduralmente, e alla luce dei principi testé citati,
non è a priori condivisibile che a fronte di due elementi di prova di eguale
portata che concludono diversamente, si decida di privilegiarne uno a
detrimento dell’altro quando la soluzione corretta sarebbe quella di
considerare l’elisione reciproca dei due mezzi di prova contraddittori, ma,
concretamente, e a non averne dubbio, il peso specifico probatorio dell’uno
(deposizione testimoniale di ___________ ___________), appare ben più
importante, determinante e sottomurato dell’altro (dichiarazione scritta di ___________
___________) - che neppure appare tale da manifestare i predetti rilevanti
e insopprimibili dubbi ai fini di giudizio - e ciò sulla base delle costatazioni
esposte nei considerandi a seguire.
6.In primis, è di fondamentale importanza rilevare il
fatto che il contenuto delle deposizioni rilasciate dal teste ___________
___________ scaturisce da un vero e proprio interrogatorio di quest’ultimo
fronte alle forze inquirenti, ritualmente corretto ed in conformità dei
principi costituzionali in materia, essendo stato questi segnatamente ed in
particolare ammonito a dire la verità ai sensi dell’art. 128 CPPTi e reso
pedissequamente attento delle conseguenze penali di cui all’art. 307 CPS (che
prevede, in caso di falsa testimonianza resa sotto giuramento o promessa
solenne, la pena della reclusione sino a cinque anni o della detenzione non
inferiore a sei mesi). Al contrario, la dichiarazione scritta (unilaterale) del
teste ___________ ___________ non adempie a tali (importanti) requisiti
formali, la sua efficacia probatoria apparendo, già solo per questo motivo,
subordinata rispetto a quella scatente dal predetto verbale di interrogatorio
del 29.11.2002, senza dubbio garante di maggiore affidabilità.
7.In secundis, le note massime giurisprudenziali e
dottrinali, stabiliscono in particolare che una dichiarazione scritta di un
terzo (come quella di cui al documento A allegato all’atto ricorsuale che
concretamente ci occupa) è, di regola, irritualmente sostitutiva di una
testimonianza allorché essa viene allestita, come in casu, su richiesta di una
parte con l’intento di fornire una prova. Di conseguenza, la dichiarazione
testimoniale scritta del 5.02.2003 di ___________ ___________, ___________,
manifestamente consegnata in un documento precostituito sui fatti sui quali lo
stesso poteva essere benissimo sentito come testimone in giudizio o per
rogatoria è da considerarsi inammissibile e, come tale, deve essere disattesa
dallo scrivente Giudice.
8.In terzo luogo, va inoltre rilevato che il ricorrente neppure
ha del resto ritenuto necessario dovere fare capo all’istituto di cui all’art.
11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, fra l’altro, egli avrebbe potuto in
questa sede proporre quale nuovo mezzo di prova, a suo sgravio, la vera e
propria escussione testimoniale di ___________ ___________, ciò che, al
contrario, questi ha negligentemente omesso.
9.In quarto luogo, sia detto abbondanzialmente, anche la tempistica
concernente la dichiarazione scritta di cui al doc. A, suscita non pochi dubbi
e perplessità. Essa è stata infatti redatta in data 5.02.2003, e ciò a oltre
settantacinque giorni di distanza dall’accaduto (!) senza che il dichiarante
avesse manifestato alcun desiderio di esprimersi in precedenza. Ciò appare
tanto più sospetto se si considera che il ricorrente, generalmente prolisso nei
proprio atti procedurali, neppure cerca minimamente di indicare le generalità
del teste (la cui dichiarazione potrebbe oltretutto, per quanto è dato di
sapere, anche apparire dubbia sotto un profilo soggettivo, se solo si
considerasse, ad esempio, il rischio di un suo eventuale, e non conosciuto,
rapporto di subordinazione con il ricorrente) né di spiegarne la sua improvvisa
(tardiva) entrata in scena, che non può non lasciare di stucco…Anche per questi
motivi, la pertinenza del predetto documento A non può non apparire di dubbia
attendibilità e ciò a discapito della tesi sostenuta dal ricorrente.
Stante quanto precede, la deposizione del teste ___________
___________ appare manifestamente più attendibile, affidabile e fedefacente
rispetto a quella del teste ___________ ___________, motivo per cui lo
scrivente Giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero
potere di apprezzamento e sulla base dei riscontri oggettivi di tale
testimonianza, che risulta senz’altro essere completa, precisa e dettagliata e
tale da potere essere considerata quale prova materiale inconfutabile, o,
quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica
e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
. La multa
inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di
tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
richiamati gli artt. 36 cpv. 2, 51 cpv. 1, 90
cfr. 1, 92 cpv. 1 LCS, art. 14 cpv. 1 ONC, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 20 febbraio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di Fr. 500.- inflitta con decisione 14 febbraio 2003 dalla Sezione
della circolazione, ___________, a ___________ ___________, ______________________.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 250.- e le spese per complessivi fr. 150.00 sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale Federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
___________,
___________ ___________, ______________________,
___________, ___________ di assicurazione
di ___________ ___________ SA, ___________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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