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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.66
Data decisione, Autorità:
16.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.66/ROC/MAM
03
131/108
16
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 29 gennaio 2003
presentato da
_________, _________,
contro
la decisione
17 gennaio 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni presentate in
data 28 febbraio 2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
____________, ;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione
17 gennaio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione
dell’Ufficio regionale degli Stranieri, avverso il quale il ricorrente, benché
regolarmente invitato in tal senso, non ha formulato osservazione alcuna al
riguardo) la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, ha
inflitto a _________ _________, _________, quale responsabile del
personale del Bar _________ SA, _________, una multa di Fr.
100.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per non avere egli tempestivamente
comunicato al competente Dipartimento la cessazione dell’attività lavorativa,
con effetto al 31 gennaio 2002, della signora _________ _________,
cittadina croata, allora dipendente del precitato esercizio pubblico in qualità
di cameriera.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________ è insorto con tempestivo
ricorso 29 gennaio 2003. Il ricorrente afferma segnatamente che il ritardo
nella segnalazione sarebbe da addebitarsi alla vecchia gestione che non gli
avrebbe fornito tempestivamente, al momento del trapasso del locale di cui
sopra e avvenuto nel corso del mese di gennaio 2002, tutta la necessaria
documentazione.
C. Con sue osservazioni 28
febbraio 2003, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro,
che il gravame venga respinto e la decisione impugnata confermata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta l’art. 29 RLALPS-extra CE/AELS, il datore di lavoro
notifica entro 8 giorni al competente Ufficio regionale degli stranieri, la
modifica della ragione sociale, della sede o dell’indirizzo della ditta, nonché
la cessazione dell’impiego della persona straniera non domiciliata;
3.In concreto, il ricorrente ha sì notificato la cessazione del
predetto rapporto di impiego, ma, per sua stessa ammissione, con ben oltre
sette mesi di ritardo, ciò che giustifica l’emissione da parte del competente
Ufficio giuridico della contravvenzione che qui ci occupa, in applicazione dei
combinati disposti di cui agli artt. 45 RLALPS-extra CE/AELS in rel. con art.
23 cpv. 6 LDDS, il ricorrente non avendo sufficientemente sottomurato le
proprie giustificazioni, rimaste mere allegazioni di parte.
4.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa - richiamata in particolare la ratio legis
del predetto Regolamento e di tutta la relativa legislazione in materia,
mirante a salvaguardare importanti interessi giuridici di polizia quali
l’ordine e la sicurezza - rettamente commisurata al grado di colpa - conto
tenuto in particolare del lungo periodo intercorso tra la cessazione del
rapporto contrattuale e la relativa notifica al competente Ufficio
dipartimentale - e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va
pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per
questi motivi, visti gli artt. 29 e 45 RLALPS-extra CE/AELS, 23
cpv. 6 LDDS, artt. 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 29 gennaio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, è
confermata la multa di fr. 100.- (cento) inflitta con decisione 17 gennaio
2003 dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, a _________ _________, _________.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 100.00 sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
-
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________,
-
_________ _________, _________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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