AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.420
Data decisione, Autorità:
19.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.420 ROC/MAM
33724/002
Bellinzona
19
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso _________ 2003
presentato da
_________, _________
difeso da: avv. _________ _________,
_________,
contro
la decisione
_________ 2003 della Sezione della Circolazione, Camorino,
viste le osservazioni _________ 2004 presentate dall’Ufficio della Circolazione,Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione _________ 2003 (emanata in forza di un
rapporto di constatazione di incidente della circolazione della Polizia
cantonale, posto di _________, del _________2003, e relativo ad un rapporto di
segnalazione _________2003 della Polizia comunale di _________, cui ha fatto
seguito la rituale intimazione della contravvenzione _________2003, avverso la
quale il denunciato ha tempestivamente formulato le proprie osservazioni di
data _________2003, negando sostanzialmente ogni addebito di natura
contravvenzionale), la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
ha inflitto ad _________, _________, una multa ammontante a Fr. 300.-
(trecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 60.- (sessanta) e spese per
complessivi Fr. 70.- (settanta), per avere egli, in data _________ 2003, alle
ore 20.45 ca., in territorio di _________ (zona via _________), circolando alla
guida del motoveicolo TI _________, frenato - a detta del denunciato unicamente
a causa di un gatto che avrebbe improvvisamente attraversato la strada -
perdendo di conseguenza la padronanza di guida e, susseguentemente, cadendo e
strisciando, per andare così ad urtare un muro sito alla sua sinistra,
lasciando una traccia di frenata di 53 metri. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli
artt. 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è
insorto con tempestivo ricorso _________ 2003, postulandone egli
l’annullamento, stante la presenza di un fattore oggettivo, esterno ed
imprevedibile, quale il repentino attraversamento di un gatto proprio in
prossimità del sopraggiungente motoveicolo, che costituirebbe un chiaro motivo
giustificativo atto ad escludere l’illiceità dell’accertata sua perdita di
padronanza di guida e, conseguentemente, le proprie responsabilità oggettive e
soggettive in merito all’accaduto. Il ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà
concessagli dall’art. 11 cpv. 2 LPcontr, ha postulato l’assunzione di una
prova, segnatamente l’escussione testimoniale del signor _________ _________,
_________.
C.Con sue osservazioni _________ 2004, la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, propone, per contro, la reiezione
del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
-
Preliminarmente, il
ricorrente, come visto, ha postulato l’assunzione in questa sede della
precitata prova. Orbene, l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle
prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza; DTF 124 I 211 consid. 4a, DTF 122 V 162 consid. 1d). Nella
concreta fattispecie, la nuova prova offerta, segnatamente l’audizione
testimoniale del signor _________ _________, non risulta suscettibile di recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatate in particolare le più
che esaustive e complete dichiarazioni rese a verbale fronte alle forze
inquirenti da parte di tutte le persone presenti (a loro detta) sul luogo
dell’incidente della circolazione o nelle sue immediate vicinanze (fra le
quali, del resto, quella della persona qui citata dal ricorrente in qualità di
teste). Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
-
La norma
fondamentale di sicurezza nella circolazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCS,
prevede che ciascuno debba comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di
pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite. In
particolare, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo
da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS),
rivolgendo la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli
compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1
ONC). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare
alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1, prima frase
LCS). Il conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di
fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1, prima frase ONC).
4.In concreto, l’accusato, nel proprio verbale di interrogatorio
fronte alle forze inquirenti dell’_________.2003, ha ammesso di avere
transitato, in data _________ 2003, alle ore 20.45, alla guida del motoveicolo
_________ targato TI _________, su Via _________, non sollevando obiezione
alcuna in punto al fatto di avere colà perduto la padronanza di guida ed essere
conseguentemente rovinato a terra, per essere poi, abbandonando il luogo
dell’incidente senza comunicazione veruna alle competenti Autorità, ritornato
al proprio domicilio. Circa la causa della perdita di padronanza di guida, il
ricorrente ha dichiarato che la stessa sarebbe da imputare al subitaneo e
repentino attraversamento del tratto stradale in questione da parte di un
gatto. In questo senso, il denunciato ha dichiarato che la sua versione
potrebbe senz’altro essere confermata dal teste, suo conoscente, _________
_________, il quale, alla guida di una vettura, percorreva la medesima
carreggiata dello stesso, e nel suo identico senso di marcia, sopraggiungendo,
da tergo, proprio al momento dell’incidente che qui ci occupa.
5.Nelle proprie osservazioni _________2003, il ricorrente ha
avantutto confermato la bontà delle predette allegazioni ed ha inoltre
sostanzialmente aggiunto nuova linfa circa la versione dei fatti poi sfociati
nel procedimento che qui ci occupa, asserendo segnatamente che egli avrebbe
investito con la propria motocicletta il gatto, collidendo con lo stesso
all’altezza della ruota anteriore del mezzo (particolari, questi, altamente
significativi, ma che il ricorrente, in modo altrettanto significativo, ha
omesso di dichiarare fronte all’agente interrogante!). Il denunciato ha inoltre
asserito che il sopraggiungente teste _________ si sarebbe fermato per
sincerarsi delle sue condizioni a seguito della caduta, per poi direttamente
proseguire oltre, non prima di avere però sentito la risposta del ricorrente
che lo rassicurava, garantendogli di stare bene ed escludendo la necessità di
qualsivoglia intervento d’aiuto.
6.Nel proprio verbale di interrogatorio _________2003, il teste
_________ ha dichiarato di avere assistito all’intera scena dell’incidente,
svoltosi proprio di fronte ai suoi occhi, poiché seguiva nelle immediate
vicinanze il denunciato, e di avere in particolare visto che il _________,
prima di rovinare a terra con il motoveicolo, aveva investito un gatto che è
poi sparito senza lasciare traccia. _________ _________ ha inoltre dichiarato
di non essersi fermato per soccorrere il denunciato, avendo anzi direttamente
proseguito la sua corsa sino ad un Bar sito nelle vicinanze, ma di avere
comunque nel frattempo visto il ricorrente alzarsi e raddrizzare la sua
motocicletta.
7.Il teste _________, che transitava in bicicletta nelle
surriferite circostanze di tempo e luogo, nel senso di marcia contrario a
quella del ricorrente, ha invece dichiarato che quest’ultimo dopo essersi
inoltrato su Via _________, proveniente da Via _________, ha accelerato e, pur
non avendo visto l’inizio dell’incidente, ha comunque potuto constatare,
girandosi, come il motociclista ed il relativo veicolo stessero strisciando a
terra. Egli non ha notato la presenza di alcun gatto ed ha affermato
laconicamente e a chiare lettere che dietro la motocicletta non stava
sopraggiungendo nessuno. (cfr. verbale di interrogatorio di _________ _________
del _________.2003).
8.Anche il teste _________, posizionato
presso un distributore di benzina dal quale era possibile osservare visivamente
l’intera lunghezza di Via _________, ha dichiarato di avere sentito chiaramente
il rombo di un motoveicolo in accelerazione come pure il rumore della susseguente
caduta del mezzo meccanico, potendo poi solo allora, voltandosi, osservare il
centauro e la sua motocicletta a terra e notare chiaramente come non vi fosse
su Via _________ alcun veicolo sopraggiungente. Egli ha inoltre affermato di
non essersi accorto della presenza di gatto veruno ed ha poi anche precisato di
avere aiutato il motociclista, il quale non era stato in grado di rialzare da
solo il motoveicolo, a sollevare il mezzo meccanico. (cfr. verbale di
interrogatorio di _________ _________ del _________.2003).
9.In buona sostanza,
gli atti contengono, come visto, le quattro (parzialmente divergenti fra loro)
precitate versioni dei fatti, fornite dal protagonista motorizzato come pure
dai vari testimoni. Orbene, stante quanto precede, ed in assenza dunque di una
prova apodittica, la presente fattispecie, che riveste tutti i crismi di un
procedimento indiziario, deve giocoforza essere attentamente valutata e
vagliata, sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce
dell’(ampio) potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in
questo contesto la nota massima penale "in dubio pro reo",
deducibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Tale
principio si applica, principalmente, in punto alla valutazione delle prove,
laddove esso comporta innanzitutto il fatto che il giudice non possa
dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando,
secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi
che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e
teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una
certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando
il giudice condanni l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31
cons. 2c, sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
Ebbene, circa la concreta valutazione ed il concreto apprezzamento
delle prove agli atti, una considerazione, su tutte, appare, già di primo
acchito, inevitabile, e cioè quella di cui all’accertabile mala fede del teste
_________ _________ (la cui credibilità appare non solo vacillante ma
addirittura azzerata!) così come alle constatazioni qui appresso. In primis,
infatti, il ricorrente, ha dichiarato, anche se solo in un secondo tempo, che
il _________ si sarebbe fermato per offrirgli il proprio aiuto, mentre che
quest’ultimo ha invece laconicamente affermato di non avere arrestato la
propria corsa, e di avere, anzi, proseguito in direzione di un bar nelle
vicinanze, ciò che già di per sé dimostra una crassa discrepanza in punto alle
due dichiarazioni testé citate. In secundis, il teste _________, pur
senza arrestarsi al momento della caduta del ricorrente, e proseguendo
direttamente oltre, avrebbe comunque, a sua detta, assistito all’intero
svolgimento dei fatti (durati certo qualcosa di più di un cosiddetto ‘secondo
giuridico’, cui sembrerebbe invece fare allusione la versione del teste
_________ medesimo!), avendo così visto il ricorrente rialzarsi, recuperare il
mezzo meccanico e raddrizzarlo, senza per questo avere assolutamente accennato
al benché minimo intervento in aiuto del centauro ad opera del teste _________,
così come dichiarato da quest’ultimo e ammesso dal ricorrente medesimo in sede
ricorsuale. Un po’ strano, per la verità… Ma non solo. V’è di più. Molto di
più! Entrambi i testi, _________ e _________, hanno confermato, come visto, che
dietro la motocicletta del ricorrente non sopraggiungeva alcuna automobile, ciò
che contrasta con quanto asserito dal _________.In quest’ultimo contesto, non è
unicamente la maggioranza numerica delle testimonianze a far propendere lo
scrivente Giudice per una versione piuttosto che per l’altra, ma anche la
generale dignità probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal teste _________
(le quali, già solo per i primi due motivi citati poc’anzi, risultano
palesemente contraddittorie, incomplete e fuorvianti), come pure la qualità
delle dichiarazioni di _________ _________ e di _________ _________, testé
riportate, le quali, al contrario, non appaiono per nulla foriere di crasse
contraddizioni, imprecisioni o quant’altro; anzi, a mente dello scrivente
Giudice, le precitate testimonianze risultano infatti essere estremamente
chiare, imparziali ed oggettive e non possono dare adito a fantascientifiche
interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare, quo alla dignità
probatoria di tali escussioni testimoniali (la cosiddetta Beweiswürdigkeit)
come non vi sia motivo di nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed
attendibilità dei testi _________ e _________, i quali, oltretutto, a
differenza del ricorrente (di cui, contrariamente al teste _________, non
risultano essere né amici né conoscenti), non hanno alcun interesse (e ciò sino
a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di incorrere in
sanzioni di vario genere.
Lo scrivente Giudice perviene pertanto all’intimo convincimento
che _________ _________ non fosse in realtà effettivamente presente nelle
surriferite circostanze di tempo e luogo al momento dell’incidente e non vi
abbia dunque assolutamente assistito. Per il che la versione di quest’ultimo
non appare minimamente rilevante, né utile e pertinente ai fini di giudizio.
Già solo per il motivo che precede, dunque, neppure la versione dei
fatti addotta dal denunciato può convincere: confermando infatti reiteratamente
la presenza, da tergo, del suo conoscente _________ _________ (manifestamente
sconfessata dalla totalità degli altri testimoni), la sua credibilità risulta,
a dir poco, altamente vacillante, le sue dichiarazioni non potendo certo così
essere considerate fondamentali, poiché manifestamente non fedefacenti. Si
aggiunga poi a questo il fatto che nessuno abbia potuto constatare la concreta
presenza di un gatto (“non ho visto nessun animale” cfr. verbale _________.2003
teste _________, “Io non ho visto nessun gatto” cfr. verbale _________.2003
teste _________), il quale sembrerebbe poi misteriosamente sparito senza
lasciare traccia alcuna ed in condizioni fisiche verosimilmente gravi se solo
si volesse prestare fede a quanto dichiarato dal ricorrente nelle proprie
osservazioni _________2003, secondo il quale il gatto sarebbe stato investito
(o, comunque, toccato!) da una motocicletta del peso di 240 kg! Inoltre, sempre
in questo contesto, e a rendere ulteriormente meno credibile la tesi del
ricorrente, il fatto che questi abbia asserito di avere subito, ma senza
risultato, cercato il gatto (misteriosamente volatilizzatosi) e soltanto dopo
essersi definitivamente sincerato della sua scomparsa, egli sarebbe dunque
ripartito (cfr. osservazioni _________2003). Ma, nuovamente, tali allegazioni
fanno acqua da tutte le parti e contrastano con le (imparziali) dichiarazioni
del teste _________, il quale ha dichiarato che il ricorrente, dopo essersi
rialzato e dopo avere, con l’aiuto del teste medesimo, rialzato la
motocicletta, poneva in marcia quest’ultima allontanandosi subito dal luogo
dell’incidente; tutto questo, dunque, senza tentennamenti di sorta (!). Ma non
è tutto. Malgrado l’asserita presenza del felino - qui tecnicamente inteso
quale elemento esterno straordinario ed imprevedibile atto ad escludere
l’illiceità della manovra incriminata ! - neppure il ricorrente avrebbe
comunque detto alcunché al proposito alla persona direttamente accorsa in suo
aiuto (il teste _________); altra stranezza, quest’ultima, che non può non
lasciare perplesso chi scrive, ritenuto poi come il ricorrente potesse e
dovesse ritenere, se del caso, lo sconosciuto soccorritore quale potenziale
testimone della propria disgrazia.
Se è vero dunque che il denunciato ha elegantemente
cercato di istillare, per ciò che ne è del convincimento del Giudice, l’ipotesi
del dubbio, è però altrettanto chiaro che questi, data la predetta
inconsistenza delle versioni fornite dal denunciato e dal teste _________,
assolutamente non fedefacenti, né verosimili e, per certi versi, pure
contrastanti, e richiamate, al contrario, le esaustive, dettagliate e
specificate dichiarazioni dei testi _________ e _________ (che hanno oltretutto
potuto osservare e /o sentire quanto accaduto procedendo ad una constatazione
di agevole momento, essendo entrambi presenti nelle immediate vicinanze del
luogo dell’avvenuto sinistro) non possa nutrire dubbi rilevanti e
insopprimibili circa la effettiva e concreta, negligente e colposa,
perdita di padronanza di guida del motoveicolo da parte del ricorrente. Dalla
presente fattispecie, estremamente particolare per il suo genere, non si può
certo pretendere una certezza assoluta ed apodittica, ma la versione dei fatti
così come allegata dal ricorrente (imprecisa, contraddittoria e, sotto certi
aspetti, non solo sufficientemente sottomurata ma persino fasulla!) può
unicamente generare dubbi astratti e teorici, i quali non costituiscono però
substrato sufficiente per prosciogliere il denunciato, le escussioni
testimoniali dei signori _________ e _________ (e la pedissequa irrilevanza
delle dichiarazioni del teste _________, poiché crassamente inverosimili)
consentendo, per la loro completezza e fedefacenza, una deduzione logica e
rigorosa in punto all’accertata negligente perdita di padronanza di guida da
parte del qui ricorrente e, più in generale, quo alle concrete responsabilità
di quest’ultimo.
Stante tutto quanto precede, e malgrado
dunque la presa di posizione del ricorrente che nega ogni addebito, lo
scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio,
che _________, alla guida del motoveicolo TI _________, abbia, accelerando,
negligentemente perso la padronanza di guida cadendo e scivolando così sulla
strada, la dinamica di quanto accaduto non potendosi in alcun modo concretamente
relazionare a fattori esterni imprevedibili (e non gestibili) per il
ricorrente, pur non potendosi certo, in applicazione del principio in dubio pro
reo, confermare integralmente la motivazione alla base della risoluzione
impugnata stante l’impossibilità oggettiva di verificare se, dopo la caduta, il
ricorrente abbia o meno invaso la corsia di contromano e, di conseguenza, abbia
o meno urtato il muretto posto sulla sinistra rispetto alla sua corsia
direzionale, così come invece asserito dalla competente Autorità.
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con
la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del
surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi
principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante
quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del
caso, ed in particolare dell’estrema pericolosità della manovra in questione
(la quale, seppur astratta, risulta essere ugualmente punibile, cfr. BUSSY/RUSCONI,
Commentario LCS, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS), come pure
dell’atteggiamento tenuto dal ricorrente durante tutto l’intero iter
procedurale (il quale ha persino direttamente coinvolto un proprio conoscente,
che, sciaguratamente, ha sostenuto la sua causa, sottoponendosi così al rischio
di gravi conseguenze penali per la sua persona), nonché del suo personale curriculum
in materia di circolazione stradale che lo ha visto protagonista di svariate
infrazioni per le quali gli è stata reiteratamente revocata la licenza di
condurre, ritiene peraltro equo l’importo di Fr. 300.- (trecento) inflitto a
titolo di multa ad _________, confacentemente proporzionato alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti concessi dalla Legge, quanto precede malgrado il fatto che, come
visto, non si sia potuto appurare con certezza l’intera dinamica
dell’incidente, né risolvere la questione a sapere se il ricorrente abbia o
meno invaso la corsia di contromano e abbia o meno urtato il muro sito alla sua
sinistra. Per il che, il ricorso _________ 2003 deve essere respinto come ai
considerandi che precedono con pedissequo accollo al ricorrente, in
applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di
giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
Abbondanzialmente, e a mo’ di monito per il futuro, giovi ricordare
che lo scrivente Giudice, se solo la Polizia comunale di _________ avesse reso
edotti gli interrogati delle conseguenze penali di una falsa testimonianza
(ritenuto come il presupposto processuale per l’applicazione di tale disposto
di legge sia costituito dalla validità formale della testimonianza) ciò
che, al contrario, non risulta dai relativi verbali, avrebbe allora senz’altro
potuto (e dovuto) segnalare (recte: denunciare) il signor _________ Pasta al
competente Ministero Pubblico in virtù dell’art. 307 CPS (falsa testimonianza
in un procedimento giudiziario). Insomma, architettare, con maggior o minore
astuzia, artefizi quali quello di specie, non expedit!
per questi motivi, richiamati
gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1
ONC,
art. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso _________ 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, la
risoluzione no. 33724/002/EP del _________ 2003 della Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, è integralmente confermata.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a
carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione:
- Sezione della circolazione,
Camorino,
- Avv_________, _________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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