AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2003.399
Data decisione, Autorità:
23.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.399 ROC/MAM
32209/010
Bellinzona
23
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 9 dicembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
_________,
difeso da: avv. _________
_________, _________,
contro
la decisione
21 novembre 2003 della
Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni 19 dicembre 2003
presentate dalla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 21
novembre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente
della Polizia cantonale, posto di _________, del 23.06.2003) la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ ,
_________ _________ (), una multa ammontante a Fr. 400.-
(quattrocento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per
complessivi Fr. 30.- (trenta), per avere egli, in data 9 giugno 2003, alle ore
00.15, in territorio di _________ (Via _________), alla guida del motoveicolo
_________ - non avvedendosi che il veicolo che lo precedeva, in corretta preselezione,
stava svoltando a sinistra - colliso con quest’ultimo, urtandolo da tergo alla
parte posteriore ed alla fiancata sinistra. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5 e 90 cfr. 1
LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1 e 4 cpv.1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale _________ _________
è insorto con tempestivo ricorso 9 dicembre 2003, postulandone l’annullamento e
negando ogni addebito di natura contravvenzionale. Il ricorrente, inoltre,
avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv.2 LPContr, ha postulato
l’assunzione di nuove prove, segnatamente una perizia volta all’accertamento
della posizione finale dei due veicoli al momento dell’impatto, come pure
l’edizione dal sig. _________ _________, _________, dell’intera documentazione
fotografica relativa alla fiancata della sua vettura, ritratta dopo la
collisione.
C. Con sue osservazioni 17
dicembre 2003, il competente Dipartimento propone, per contro, la reiezione del
gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4
LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato
sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Preliminarmente, il ricorrente, come visto, ha postulato
l’assunzione in questa sede delle precitate prove. Orbene, l’art. 12 cpv. 1
LPContr conferisce al Giudice della Pretura penale la facoltà di completare
l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad
assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di
rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in
fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V
162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, le nuove prove offerte non
risultano suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio,
ritenuto come (e lo si vedrà meglio nei considerandi qui appresso) la presente
decisione debba in particolare fondarsi sull’accertabile comportamento tenuto
dai protagonisti (ed in particolare dal ricorrente medesimo) nei momenti
direttamente antecedenti il verificarsi dell’incidente della circolazione, ciò
che, manifestamente, esula dalla tematica di cui alle prove notificate dal
richiedente. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.
Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCS, il conducente deve costantemente padroneggiare
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza,
rivolgendo la sua attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli
compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1
ONC). La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare
alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della
strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1a frase LCS). Il
conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi
nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 a frase ONC). Egli deve tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCS); in questo contesto, quando veicoli si susseguano, il conducente
deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di
potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC) e
non può sorpassare un veicolo quando il conducente indica l’intenzione di
voltare a sinistra (art. 35 cpv. 5 LCS).
Orbene, nel proprio allegato ricorsuale 9.12.2003, il ricorrente
nega, come detto, ogni addebito di natura contravvenzionale, ammettendo
segnatamente di avere urtato da tergo con la propria motocicletta la vettura
che lo precedeva (_________ targata _________), la causa della collisione non
potendosi però in alcun modo relazionare ad una sua (denegata) negligenza ma
dovendosi unicamente rapportare al comportamento dell’automobilista, il quale,
repentinamente ed imprevedibilmente, svoltava a sinistra, tagliandogli la
strada, costituendo dunque ciò un inatteso ed imprevedibile ostacolo ad
escludere di conseguenza l’illiceità della manovra incriminata. In questo senso
egli sostiene quindi di avere potuto legittimamente attendersi che la vettura
antistante avrebbe normalmente proseguito sulla sua corsia di circolazione,
richiamando così implicitamente il noto principio dell’affidamento di cui
all’art. 26 cpv. 1 LCS.
Nel proprio verbale di interrogatorio del 14.06.2003 fronte alle
forze inquirenti il ricorrente ha ha altresì dichiarato: “… stavo
percorrendo Via _________ in direzione del valico di _________.
Non ricordo più molto della dinamica dell’incidente come del resto della serata
in quanto ho battuto la testa. Mi ricordo che stavo percorrendo la strada in
salita ed ad un certo punto mi sono trovato davanti a me la sagoma di una
vettura di traverso sulla carreggiata. Mi ricordo vagamente che fosse una _________
di colore scuro… Non mi sembra che stessi sorpassando. Sicuramente stavo
circolando dietro a questa vettura, non ricordo come mai ho dovuto frenare ed
ho poi urtato _________. Potrebbe essere che ho valutato che il
conducente stesse accostando a destra ed io ho pensato di passare a sinistra.
Sono comunque sicuro di non aver tentato il sorpasso sulla corsia di
preselezione ivi esistente”.
Nel suo verbale d’interrogatorio del 09.06.2003, il conducente
dell’autovettura, _________ _________, ha invece dichiarato che: ”Stavo
percorrendo Via _________ e sono giunto all’altezza della discoteca,
volevo parcheggiare nel piazzale ivi presente quindi ho cominciato la manovra
di preselezione a sinistra. Ho inserito l’indicatore di direzione sinistro,
dopo aver controllato gli specchi retrovisori e non avendo notato veicoli che
giungevano da tergo. Dopo di che allora mi sono spostato a sinistra. Per
accedere al parcheggio bisogna imboccare la strada laterale presente. Quando mi
trovavo con la mia autovettura al centro della carreggiata, il mio veicolo era
di traverso, ho udito un forte colpo contro la fiancata posteriore sinistra
della mia auto. Una frazione di secondo dopo ho visto una persona che rovinava
a terra”.
Ora, alla luce delle differenti (e, parzialmente, divergenti)
versioni testé riportate e in assenza di una prova apodittica, la presente
fattispecie, che riveste tutti i crismi di un procedimento indiziario, deve
giocoforza essere attentamente valutata e vagliata, sia riguardo ai fatti che
alla valutazione delle prove, alla luce dell’(ampio) potere di apprezzamento di
cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto la nota massima penale ‘in
dubio pro reo’. Tale principio è il corollario della presunzione
d’innocenza garantita agli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto
ONU II e concerne sia la ripartizione dell’onere della prova che la valutazione
delle prove in quanto tali. Tali disposizioni costituzionali e convenzionali
garantiscono diritti fondamentali analoghi (DTF 127 I 38 consid. 2b; 123 I 221
consid. II/3f/aa). Riferito all’onere probatorio, il principio “in dubio pro
reo” significa che spetta all’accusa o all’autorità giudicante provare la
colpevolezza dell’imputato e non invece a quest’ultimo dimostrare la sua
innocenza. In ambito di valutazione delle prove il principio afferma che il
Giudice penale non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti
sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati in quel
modo. La massima non impone però che l’amministrazione delle prove conduca ad
una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non
sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere
pretesa: il principio è disatteso quando il Giudice penale avrebbe dovuto
nutrire, dopo un’analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell’imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a
e rinvii).
In buona sostanza, gli atti contengono, sì, le due
precitate (e divergenti) versioni dei fatti fornite dai protagonisti
motorizzati, ma includono pure la testimonianza di _________ _________, il quale, procedendo ad una constatazione di agevole momento, ha
potuto dichiarare nel suo verbale d’interrogatorio fronte alle forze
inquirenti del 9 giugno 2003 quanto segue: “… Sceso dal veicolo, volgendo lo
sguardo su via _________, all’altezza dell’intersezione, notavo la
vettura _________ di colore blu con esposto l’indicatore di direzione
sinistro che si trovava in posizione di svolta per accedere al parcheggio
principale dell’EP citato (sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia _________).
All’altezza della fiancata sinistra, notavo pure a terra un motoveicolo. Subito
mi dirigevo in quel punto e capivo che era successo un incidente. Sono sicuro
di aver visto l’indicatore di direzione sinistro della vettura acceso, infatti,
poiché il conducente era spaventato, provvedevo io ad esporre le quattro frecce
ed il segnale di veicolo fermo. Ho quindi potuto notare chiaramente che la
freccia era ancora esposta”.
Dalle chiare (oggettive ed imparziali) dichiarazioni del teste
_________ (il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse, sino
a dimostrazione - non avvenuta - del contrario, a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà con il rischio, tra l’altro, di incorrere in
importanti sanzioni penali), questo Giudice perviene senz’altro all’intimo
convincimento che il conducente della vettura _________ che precedeva il
ricorrente, avesse correttamente inserito l’indicatore direzionale sinistro,
manifestando così espressamente la propria volontà di svoltare in tal guisa.
Altrettanto accertato il fatto secondo cui, al momento dell’impatto da tergo,
l’automobilista avesse comunque già da tempo iniziato la propria manovra di
svolta a sinistra (“notavo la vettura _________ di colore blu con
esposto l’indicatore di direzione sinistro che si trovava in posizione di
svolta per accedere al parcheggio principale dell’EP citato,sulla sinistra
rispetto alla direzione di marcia dell’Audi”, cfr, teste _________).
Malgrado quanto precede (ed indipendentemente dalla questione
a sapere circa la tempestività o meno della manovra di svolta
dell’automobilista, che, come si vedrà meglio in seguito, non può in alcun caso
influenzare il giudizio che qui ci occupa), appare comunque altresì evidente
che _________ _________ non abbia controllato rigorosamente il traffico da
tergo prima di effettuare completamente la manovra di svolta. Questi non si è
infatti inspiegabilmente accorto della presenza del centauro, malgrado il fatto
che quest’ultimo si trovasse proprio nelle sue immediate vicinanze, così come
dimostra la striscia di frenata lasciata sulla strada dal ricorrente, lunga
soli 10 metri lineari. La presenza del centauro poteva e doveva dunque
concretamente essere senz’altro accertata dall’automobilista (tanto più se si
considera che il tratto stradale in questione é un rettilineo, e, dunque, più
facilmente controllabile), se solo questi avesse adoperato la necessaria ed
opportuna attenzione e prudenza in merito. Ora, stante quanto precede, ben si
potrebbe ammettere che l’automobilista si sia reso colpevole di una violazione
dell’obbligo impostogli in base all’art. 34 cpv. 3 LCS poiché non ha badato ai
veicoli che sopraggiungevano da tergo, ciò che gli avrebbe fors’anche
verosimilmente permesso di evitare il sinistro adottando segnatamente una
manovra più appropriata. La precitata disposizione di legge prevede infatti che
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono. La segnalazione con l’indicatore di direzione non svincola il
conducente dall’obbligo di usare la necessaria prudenza (art. 39 cpv. 2 LCStr).
Secondo dottrina e giurisprudenza l’obbligo di badare ai veicoli che seguono
deve essere inteso nel senso di “non metterli in pericolo”, specie quando questi
sono in fase di sorpasso (sentenza _________ del _________ 2003, consid. 3.2.1;
BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n.
3.1. e 3.2. ad art. 34 LCStr, con rispettivi rinvii). Le precauzioni che il
conducente deve prendere al fine di evitare pericoli agli utenti che lo
seguono, sono determinate dalle circostanze particolari; in effetti ogni
modifica della direzione di marcia crea un pericolo supplementare per cui si
impone una prudenza accresciuta. Ciò che, manifestamente, _________ _________
ha omesso non accorgendosi minimamente del sopraggiungere del motociclo!
Ma, vi è un ma. Una constatazione, su tutte, appare in
effetti chiara e contrasta sotto tutti i punti di vista con le tesi addotte dal
ricorrente, inchiodandolo, anzi, fronte alle proprie responsabilità: dagli atti
di causa emerge infatti con sufficiente chiarezza come _________ _________ non
abbia osservato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, e questo
poiché, anche volendo prendere per buona la tesi di una repentina svolta a
sinistra del _________ ed una sua pedissequa repentina ed intempestiva
accensione dell’indicatore direzionale sinistro, la frenata del centauro, così
come indicata nel relativo croquis di polizia, risulta essere di soli 10 metri,
per il che non vi è chi non veda (per lo stesso ragionamento di cui sopra), che
la distanza esistente tra i due protagonisti dell’incidente precedentemente
all’impatto ed alla relativa manovra d’arresto del ricorrente non potesse certo
considerarsi adeguata. Quanto precede è, a maggior ragione, ancor più grave se
solo si pon mente al fatto che, come si evince dal precitato rapporto di
segnalazione di Polizia, l’omissione delle distanze di sicurezza per parte del
ricorrente si sia verificata di notte, in tratto stradale solo parzialmente
illuminato artificialmente e in prossimità dell’accesso ad un noto e
frequentato locale per il quale, non a caso, era stata prevista una corsia di
preselezione. Proprio l’omissione del mantenimento di una giusta distanza di
sicurezza non può dunque fare propendere, come altrimenti vorrebbe il
ricorrente, per la tesi dell’ostacolo inatteso ed imprevedibile (ad escludere
così l’illiceità del suo agire) perché se anche manifesta intempestività
(recte: tardività) nella manovra di svolta del _________ ci fosse stata, questa
non potrebbe considerarsi un ostacolo imprevedibile a’sensi della nota dottrina
e giurisprudenza in materia: se solo, infatti, _________ _________ avesse
mantenuto una corretta distanza di sicurezza, il veicolo del _________ non
avrebbe minimamente rappresentato un ostacolo permettendo al centauro di
frenare tempestivamente fronte alla manovra della vettura antistante così come
auspicato e prescritto, fra l’altro, all’art. 12 cpv. 1 ONC, e senza mettere in
periglio la propria incolumità fisica o quella di terze persone. Tutto ciò
sottomura la tesi della non ineluttabilità della collisione, se solo tutte le
norme della circolazione fossero state rispettate da entrambi i
protagonisti dell’incidente che avrebbero così evitato le loro rispettive
concolpe concomitanti!
Orbene, nella misura in cui il ricorrente rimprovera al
coprotagonista di essere il solo responsabile dell’incidente, giova del resto
ricordare, che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni od
omissioni. Il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa.
Non esiste infatti in questo ambito compensazione delle colpe (sentenza
_________ del _________ 1991, consid. 1c). Il ricorrente confonde in tal senso
argomentazioni che avrebbero semmai rilevanza in ambito giusprivatistico ovvero
la ripartizione della responsabilità per il pregiudizio cagionato dal sinistro,
questione da sollevare eventualmente in altra sede giurisdizionale, qualora
dovesse insorgere una controversia civile in merito.
Il ricorrente non ha dunque rispettato le distanze di sicurezza dal
veicolo che lo precedeva, collidendo conseguentemente, da tergo, con lo stesso.
Questa condotta configura pacificamente una violazione degli obblighi
prescritti agli artt. 34 cpv. 4 LCS, 4 e 12 cpv. 1 ONC, per cui va sanzionata,
già per sé stessa, quale contravvenzione alle norme della circolazione giusta
l’art. 90 cfr. 1 LCS. Il principio dell’affidamento, così come sollevato dal
ricorrente, non può né deve avere in questo ambito nessuna rilevanza. Esso
viene del resto invocato dal ricorrente quasi come se fosse una discriminante
generica, tale da escludere l’antigiuridicità obiettiva del fatto. Al contrario
si tratta di un principio dedotto dall’art. 26 cpv. 1 LCStr, il quale prescrive
che ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo tale da non essere
di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle
norme stabilite. Da questa norma fondamentale della circolazione viene tratto
il principio secondo il quale ogni utente della strada che si comporta in
maniera corretta può a sua volta confidare nel comportamento corretto degli
altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario
(DTF 125 IV 83 consid. 2b; 124 IV 81 consid. 2b pag. 84 e rispettivi rinvii).
Ma questo principio non può in alcun modo venire interpretato come
autorizzazione a violare le norme della circolazione stradale per motivo che
l’altro conducente ha tenuto un comportamento imprevedibile e altamente
scorretto. La tesi sostenuta dal ricorrente è in questo senso priva di
qualsiasi fondamento ed anzi molto pericolosa dal profilo della sicurezza
stradale. Nel complesso egli cerca di applicare principi che non hanno nessuna
pertinenza con la tipologia di infrazione qui in esame, ma che semmai avrebbero
rilevanza se fosse in discussione un reato per negligenza, come ad esempio
quello di lesioni colpose, la cui architettura dogmatica sarebbe comunque di
tutt’altro tipo (v. DTF 125 IV 189 consid. 3; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213, TRECHSEL/NOLL
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I., 5a ed., Zurigo 1998, pag.
270).
Riassumendo, lo scrivente Giudice accerta, al di là di qualsiasi
ragionevole dubbio, che _________ _________, circolando senza prestare la
dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
dall’autoveicolo che lo precedeva, collideva con quest’ultimo, urtandolo da
tergo alla parte posteriore e alla fiancata sinistra, la dinamica di quanto
accaduto non permettendo comunque di richiamare una eventuale paventata
concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in campo penale, la
compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né potendosi in alcun
modo, per quanto detto sopra, concretamente relazionarsi a fattori esterni
imprevedibili (e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento,
segnatamente l’illiceità dell’accaduto e la conseguente responsabilità
oggettiva e soggettiva di _________ _________, poggia sui predetti
inequivocabili indizi di cui sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali
da consentire una deduzione logica e rigorosa circa le effettive responsabilità
del ricorrente.
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene
alle norme della circolazione contenute nella presente Legge o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con
la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del
surriferito richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi
principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante
quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del
caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione e della
crassa disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro
equo l’importo di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa ad _________
_________, confacentemente proporzionato alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto
nei limiti concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 9 dicembre 2003 deve
essere respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in
applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di
giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
per questi motivi, richiamati gli art. artt. 31 cpv. 1,
32 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 5, 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv.1 ONC,
artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 dicembre 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza la
risoluzione no. _________ /_________ /_________ del _________ 2003 della
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, è integralmente
confermata.
-
La tassa di giustizia in
Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a
carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione:
- Sezione della
circolazione, _________,
- Avv. _________ _________, _________,
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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