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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.395
Data decisione, Autorità:
01.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.395/AMM
32120/008
Bellinzona
1°
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 21 novembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 4 dicembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
del 14 novembre 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr.
500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di
fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 27 agosto 2003 in territorio di
_________:
"alla guida
dell'autofurgone _________, dopo essersi fermato ad uno 'stop'
s'inoltrava in un'intersezione e collideva con un motoveicolo sopraggiungente
da destra";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 14
cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 novembre 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
4 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad arrestarsi e
a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si avvicina
(art. 36 cpv. 1 prima frase OSS);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne
ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso in
un'intersezione dopo un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un
motoveicolo avente la precedenza;
che la decisione dell'autorità
di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 6
settembre 2003, pag. 4):
"Il
motociclista _________, il quale circolava su Via _________ in
direzione del centro, giunto poco prima dell'intersezione con via _________,
notava il protagonista _________ il quale, proveniente da tale via,
stava attraversando la carreggiata (Via _________) da sinistra verso
destra.
Il
_________ tentava quindi di frenare perdendo il controllo della sua
motocicletta e rovinava a terra collidendo di striscio con la parte anteriore
dell'autofurgone guidato dal _________ ";
che il ricorso si esaurisce
nelle seguenti censure:
"Egregi
signori, leggendo attentamente il vostro scritto del 14 novembre 03 si nota
bene che voi scrivete che l'infrazione commessa è chiaramente documentata dal
rapporto di polizia, chiaro dato che io stesso in seconda persona ha steso il
rapporto dell'evento (la prima persona che ha battuto a macchina logicamente
sarà stato uno dei vostri agenti) che ha compiuto il suo dovere chiaramente.
Ma
siccome che di documenti ce ne saranno due e il secondo sarà quello del
conducente del motoveicolo chiaramente steso dopo che sarà uscito dal pronto
soccorso sicuramente dirà tutto il contrario.
Comunque
io resto sulla mia osservazione che vi ho già spedito alla sezione della
circolazione in data 17 ottobre 03";
che
nelle evocate osservazioni del 17 ottobre 2003 il ricorrente si doleva – in
sostanza – di come il centauro "sopraggiungeva ad una velocità elevata
ed vedendo che non poteva passarmi davanti all'ultimo momento ha tentato di
frenare e dato che la sua velocità era eccessiva ho perso il controllo del suo
motoveicolo (nel tentativo di fermare il suo motoveicolo ha iniziato a sbandare
a destra e a sinistra scivolando su un fianco urtando per fortuna il mio
paraurti porta targhe del mio furgone fermo sulla carreggiata. Per fortuna sono
riuscito ad fermare il mio veicolo dato che ero ad una velocità molto bassa
dato che mi ero fermato ed uno stop e poi non arrivando nessuno sono ripartito
e appena avanzato mi vedo sbucare dall'incrocio un po' più in giu la citata
motocicletta ed rispettiva autovettura dietro dal lato destro e accelerando
sproporzionatamente, giungendo sulla mia traiettoria";
che non giova tuttavia al
ricorrente prevalersi di colpe del motociclista, ove appena si consideri come
in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'eventuale velocità
eccessiva dell'altro protagonista non esimeva pertanto il ricorrente
dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella
decisione impugnata;
che in proposito il centauro
ha rilevato quanto segue (cfr. verbale d'interrogatorio del 28 agosto 2003
allegato al rapporto di polizia citato, pag. 1 verso il basso):
"Il
27.08.2003 verso le ore 14.45 stavo circolando solo su Via _________ con
l'intenzione di recarmi al mio domicilio. Indossavo il casco e i fari
anabbaglianti erano accesi. La mia velocità era di circa 50/55 km/h.
Giunto
a 20 metri dall'intersezione con Via _________ notavo un furgone
di colore bianco che attraversava da sinistra verso destra la carreggiata
sulla quale stavo circolando. Istintivamente ho schivato sulla
destra il veicolo e ho poi frenato. Sono in seguito caduto sul lato destro e la
moto è strisciata sull'asfalto per una decina di metri fermandosi sul
marciapiede destro […]";
che tale versione diverge
invero dalle dichiarazioni rese dal ricorrente (cfr. il relativo verbale
allegato al rapporto di polizia citato, pag. 1 nel mezzo), secondo cui:
"In
data e ora sopraccitata, per lavoro circolavo solo su Via _________ a _________.
Ero regolarmente allacciato con le cinture di sicurezza.
Giunto
allo stop all'intersezione con Via _________, mi fermavo completamente.
Ho guardato prima a destra e poi a sinistra, poi lentamente sono ripartito
proseguendo diritto. Fatti pochi metri, avevo ancora il primo rapporto inserito,
ho notato che dalla mia destra stava arrivando un motociclista in sella ad una
motocicletta di colore rosso che ha iniziato a frenare sbandando ed è poi caduto
a terra strisciando […]";
che non è dato tuttavia a
divedere, né il ricorrente spiega, come egli abbia potuto non scorgere per
tempo il motoveicolo – quand'anche sopraggiungente a velocità eccessiva – in un
tratto di strada rettilineo per diverse centinaia di metri com'è via _________
verso sud prima dell'intersezione con via _________;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al
convincimento di come l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione – a prescindere da possibili
colpe dell'altro protagonista – non potendosi ragionevolmente ritenere che il
motoveicolo si trovasse fuori dalla visuale del multato nel momento in cui
quest'ultimo si è immesso nell'intersezione;
che la sanzione inflitta, per
finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente
commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve quindi
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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