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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.367
Data decisione, Autorità:
29.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.367/AMM
30221/090
Bellinzona
29
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 novembre 2003
presentato da
__________ __________, __________,
(difeso dalla lic. iur. __________
__________, __________)
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 13 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
17 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 300.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
70.–, per i seguenti fatti accertati il 5 agosto 2003 in territorio di
__________:
"alla guida della
vettura __________ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo
con un motoveicolo circolante sulla pubblica via";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 n. 1 LCS e 15 cpv. 3 ONC;
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 novembre 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 36 cpv. 4 LCS
il conducente che si appresta a entrare nella circolazione non deve ostacolare
gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale disposizione è
concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, secondo cui chi si immette in una strada
principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da
un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni
di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza
ai veicoli che circolano su tali strade;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso
"nel flusso della circolazione collidendo con un motoveicolo circolante
sulla pubblica via";
che il ricorrente nega invece
ogni sua responsabilità nel sinistro; adduce, fra l'altro, di essersi immesso
con circospezione sulla strada osservando il traffico proveniente da entrambi i
sensi e di avere visto la motocicletta solo dopo essersi già trovato sulla
carreggiata;
che sempre stando al
ricorrente il sinistro sarebbe dovuto esclusivamente alla velocità eccessiva
del motociclista, tale da non permettergli di fermarsi nel suo spazio visivo;
che in ambito penale ognuno
risponde per vero delle proprie colpe, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabile a propria colpa;
che l'insorgente si duole
nondimeno di come il sinistro, senza la colpa centauro, non si sarebbe affatto
verificato, il che esclude – secondo l'interessato – ogni suo coinvolgimento
penale;
che il multato, in un
interrogatorio del 5 agosto 2003 davanti alla polizia cantonale, ha così
descritto la dinamica dell'incidente (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto
di polizia del 1° settembre 2003):
"Mi
trovavo fermo nel mio piazzale con l'auto pronta ad immettersi sulla principale.
Osservavo alla mia destra, indi volgevo lo sguardo nello specchio posto al di
là della carreggiata che permette di notare se sopraggiungono veicoli da nord. Essendo
in quel frangente in entrambe le direzioni di marcia il campo completamente
libero, iniziavo la manovra di svolta.
Quando
con la mia auto mi trovavo completamente sulla corsia scendente, notavo
improvvisamente, in senso contrario di marcia, un motociclista che stava
sopraggiungendo. […]";
che
tale versione diverge dalle dichiarazioni rese dall'altro protagonista dell'incidente,
stando al quale "a circa 150/200 metri oltrepassata l'intersezione circolare,
ho notato che da un piazzale sito alla mia destra fuoriusciva un'autovettura di
colore grigio. Convinto che quest'ultima avrebbe effettuato la manovra di
sortita dal piazzale in un attimo e visto che tra noi vi era una distanza di
circa una cinquantina di metri, ho proseguito il mio percorso senza preoccuparmi
più di quel tanto. […] Ad un tratto l'autovettura che stava sortendo si
bloccava ostruendo completamente la mia corsia. A questo punto d'istinto
azionavo i freni […]" (cfr. il relativo verbale allegato al rapporto
di polizia citato);
che tuttavia questo giudice –
dopo aver vagliato attentamente gli atti istruttori – non dispone di indizi
sufficienti ad ascrivere al ricorrente una qualsivoglia inosservanza degli art.
36 cpv. 4 LCS e 15 cpv. 3 ONC, non potendosi segnatamente escludere che il
motoveicolo fosse ancora fuori dalla visuale dell'automobilista nel momento in
cui quest'ultimo si è immesso nella circolazione;
che sussistendo un ragionevole
dubbio, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la
decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1
LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– lic. iur. __________ __________,
__________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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