AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.363
Data decisione, Autorità:
12.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.363 ROC/MAM
30239/006
Bellinzona
12
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 31 ottobre 2003
presentato da
__________, __________
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
contro
la decisione
17 ottobre 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, __________
viste le osservazioni 10 novembre 2003
della Sezione della Circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 17
ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione di incidente
della Polizia cantonale, posto di __________, del 22.07.2003, cui ha
fatto seguito la rituale intimazione della contravvenzione del 4.09.2003,
avverso la quale il denunciato ha tempestivamente formulato le proprie
osservazioni di data 29.09.2003 negando sostanzialmente ogni addebito di natura
contravvenzionale), la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________,
__________, una multa ammontante a Fr. 400.- (quattrocento) oltre a
tassa di giustizia di Fr. 80.- (ottanta) e spese per complessivi Fr. 80.-
(ottanta), per avere egli, in data 17 giugno 2003, in territorio di __________,
zona Via __________, circolato alla guida della vettura __________,
senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione e senza mantenere la
distanza sufficiente da un autoveicolo che lo precedeva, e che si era fermato
davanti ad un passaggio pedonale per permettere l’attraversamento del campo
stradale a due pedoni, urtandolo posteriormente e provocando pedissequamente
l’avanzamento di tale vettura, la quale, di conseguenza, investiva così un
pedone. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt 31 cpv. 1, 32
cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e
12 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ è
insorto con tempestivo ricorso 31 ottobre 2003, postulandone egli
l’annullamento in applicazione della nota massima “in dubio pro reo”. Il
ricorrente, inoltre, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 11 cpv. 2
LPContr, ha postulato l’assunzione di nuove prove, segnatamente le escussioni
testimoniali dei signori __________ __________, __________, e __________
__________, __________, nonché il sopralluogo.
C.Con sue osservazioni 10.11.2003, la Sezione della
Circolazione, Ufficio giuridico, __________, propone, per contro, la
reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la
legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono
date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.Preliminarmente, il ricorrente, come
visto, ha postulato l’assunzione in questa sede delle precitate prove. Orbene,
l’art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà
di completare l’istruttoria d’ufficio. Il Giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125
I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I
211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella concreta fattispecie, le nuove
prove offerte, segnatamente il sopralluogo e le audizioni testimoniali dei
signori __________ e __________, non risultano suscettibili di
recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, constatate in particolare
le più che esaustive e complete (e per nulla contraddittorie) dichiarazioni
rese (a verbale) fronte alle forze inquirenti da parte di tutte le persone
direttamente e/o indirettamente coinvolte nell’incidente della circolazione che
qui ci occupa (fra le quali, del resto, quelle delle persone qui citate dal
ricorrente in qualità di testi), come pure la notoria lieve pendenza del tratto
stradale relativo alla zona dell’avvenuto incidente, così come descritta dal
ricorrente stesso, che, già di per sé e per motivi di economia processuale,
renderebbe superflua, una ulteriore verifica in loco. Nulla osta pertanto
all’esame del ricorso nel merito.
3.La norma fondamentale di sicurezza
nella circolazione di cui all’art. 26 cpv. 1 LCS, prevede che ciascuno debba
comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che
usano la strada conformemente alle norme stabilite. In particolare, il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCS), rivolgendo la sua
attenzione alla strada e alla circolazione e non dovendo egli compiere
movimenti che impediscano la manovra sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). La
velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle
peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1a frase LCS). Il
conducente deve inoltre circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi
nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 a frase ONC). Egli deve tenersi a una
distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare,
sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCS).
Quando veicoli si susseguono, il conducente deve osservare una distanza
sufficiente dal veicolo che lo precede al fine di potersi fermare per tempo in
caso di frenata inattesa (art. 12 cpv. 1 ONC).
4.Orbene, il ricorrente, come detto,
nega ogni addebito di natura contravvenzionale. Egli sostiene in particolare
che la vettura che lo precedeva, (____________________ targata __________)
guidata da __________ __________, non fosse ferma davanti alle strisce
pedonali, in attesa del passaggio dei pedoni, ma, anzi avesse dapprima, senza
fermarsi e proseguendo la sua corsa, investito un pedone, rallentando dunque
bruscamente soltanto in un secondo tempo, ciò che avrebbe pedissequamente
provocato il conseguente (ammesso) tamponamento operato da tergo da __________
__________ ai danni del veicolo condotto da __________ __________ (cfr.
verbali di interrogatorio di __________ del 18.06.2003 e del
17.07.2003).
5.__________ __________ allega
per contro una versione diametralmente opposta a quella esposta dal denunciato.
La conducente della vettura antistante ha infatti categoricamente dichiarato
fronte alle forze inquirenti di avere fermato il proprio veicolo davanti al
passaggio pedonale per permettere il relativo transito ai due pedoni presenti e
intenzionati ad attraversare il campo stradale, e di essere poi stata, una
volta arrestatasi, tamponata dal veicolo del ricorrente che provocava così
l’importante avanzamento della propria vettura, tale da travolgere uno dei due
pedoni in procinto di attraversare.
6.Ora, in assenza di
una prova apodittica, la presente fattispecie, che riveste tutti i crismi di un
procedimento indiziario, deve giocoforza essere attentamente valutata e vagliata,
sia riguardo ai fatti che alla valutazione delle prove, alla luce dell’(ampio)
potere di apprezzamento di cui beneficia il Giudice. Rientra in questo contesto
la nota massima penale "in dubio pro reo", deducibile
dall'art. 32 cpv. 1 Cost e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. Tale principio
si applica, principalmente, in punto alla valutazione delle prove, laddove esso
comporta innanzitutto il fatto che il giudice non possa dichiararsi convinto di
una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia
verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia
sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può
essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni
l'imputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 cons. 2a, 120 Ia 31 cons. 2c,
sentenza inedita 1P.91 12 maggio 2000 in re A., cons. 3).
7.In buona sostanza,
gli atti contengono, sì, le due divergenti e precitate versioni dei fatti
fornite dai protagonisti motorizzati, ma includono pure le testimonianze dei
due pedoni, __________ e __________, che hanno oltretutto potuto osservare quanto accaduto procedendo
ad una constatazione di agevole momento, essendo entrambi, in concomitanza con
il momento ed il luogo dell’avvenuto sinistro, specificatamente intenti a
verificare proprio le condizioni della circolazione stradale su Via __________, ritenuto che gli stessi si accingevano ad iniziare,
rispettivamente terminare, l’attraversamento di tale campo stradale.
8.Il teste __________
__________, nel suo verbale di interrogatorio fronte alle
forze inquirenti del 26 giugno 2003, si è espresso nei seguenti termini:”…
mi trovavo a camminare sul marciapiede dalla stazione __________
di __________ in
direzione dell’autosilo pubblico con una conoscente, __________
__________. Giunti all’altezza della chiesa decidevamo
di attraversare sulle strisce pedonali, essendoci molto traffico facevo segno
con la mano alla vettura che giungeva nell’intento di farle capire la nostra
attenzione di attraversare. La conducente capendo la nostra intenzione
rallentava e io precedendo la mia amica iniziavo ad attraversare da destra
verso sinistra, non so se la __________ avesse
iniziato ad attraversare, vorrei specificare che questa vettura non era
completamente ferma quando mi sono incamminato, circolava molto lentamente, era
in fase di rallentamento per appunto farci attraversare. Quando ero quasi
giunto sul marciapiede di sinistra sentivo un rumore giungere da dietro, era
appena successo un incidente stradale. Vedevo la __________ a quindici metri dalle strisce pedonali che rotolava a terra, ferita
ad una gamba, al torace e ad un braccio. Notavo la vettura che si era fermata
alle strisce pedonali che si trovava distante 5-6 metri dalla __________, per un totale dalle strisce pedonali di circa una ventina di
metri. Non saprei dire se questa vettura fosse ferma quando io mi sono girato.
C’era un’altra vettura ferma a pochi metri dalle strisce pedonali che perdeva
del liquido dal cofano e che aveva un danno alla parte anteriore, vorrei
aggiungere che questa vettura non era perfettamente parallela alla careggiata…
Come già detto non ho visto come si è svolto il sinistro e ho sentito il rumore
di un impatto ma nessun rumore di frenata”.
9.La teste __________
__________ ha altresì dichiarato nel proprio verbale di
polizia del 24/26.06.2003, riferendosi alle circostanze del sinistro, che:”…
in compagnia di un mio conoscente di nome __________ __________, provenienti dalla stazione __________ di __________, camminavo sul
marciapiede destro in direzione della chiesa. Giunti alle strisce pedonali, il
mio conoscente ha fatto un segno in quanto volevamo attraversare e la macchina
che sopraggiungeva si è subito fermata. Il __________ ha iniziato ad attraversare, da destra verso sinistra, un po’ più
rapidamente di me e quindi si trovava 1-2 metri davanti. Ad un certo punto mi
sono trovata per terra diversi metri dopo le strisce ed ho realizzato che ero
stata travolta da un’auto. Non mi ricordo il momento dell’urto… mentre stavo
iniziando ad attraversare una vettura era ferma prima delle strisce ed una
colonna di vetture stava giungendo… Ho attraversato esattamente sulle strisce
pedonali … Sono sicura che la vettura che ci ha lasciato attraversare era
ferma… mentre stavo attraversando non ho sentito alcun rumore particolare o
perlomeno non ricordo…”.
-
Fronte
alle versioni dicotomiche testé riportate dei due conducenti (quella del
ricorrente, da una parte, e di __________ __________, dall’altra),
appare senz’altro opportuno, nel limite del possibile, rifarsi alle precitate
dettagliate ed univoche descrizioni e dichiarazioni dei testi, __________
__________, __________ di __________, e __________
__________, __________, che non risultano per nulla essere foriere
di crasse contraddizioni, imprecisioni o quant’altro. Anzi. A mente dello
scrivente Giudice, tali (imparziali) testimonianze costituiscono infatti un
sustrato probatorio estremamente chiaro ed obbiettivo e non possono dare adito
a fantascientifiche interpretazioni o supposizioni, ritenuto in particolare,
quo alla dignità probatoria di tali escussioni testimoniali fronte alle forze
inquirenti (la cosiddetta Beweiswürdigkeit) come non vi sia motivo di
nutrire dubbio veruno in punto alla credibilità ed attendibilità dei testi __________
e __________, i quali, oltretutto, a differenza del ricorrente (come
pure della ulteriore conducente __________ __________, direttamente
coinvolta nel sinistro), non hanno alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione,
non avvenuta, del contrario) a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà,
con il rischio, tra l’altro, di incorrere in importanti sanzioni penali.
-
Riassumendo,
il teste __________ ha dichiarato che la conducente della
sopraggiungente vettura, (giocoforza, quindi, in assenza di elementi contrari, __________),
capite le intenzioni dei pedoni in punto alla loro volontà di attraversare la
strada, avesse conseguentemente rallentato, circolando così molto lentamente,
pur non essendo del tutto ferma nel momento in cui __________ medesimo
si incamminava lungo il percorso descritto dalle strisce pedonali. La teste __________,
conferma che l’altro pedone si sarebbe effettivamente incamminato più
rapidamente della stessa (versione, questa, altamente credibile e verosimile
non fosse altro che per una ovvia constatazione in punto all’anagrafe degli
interessati: lui, un uomo di 65 anni; lei, e con tutto il rispetto, una anziana
donna di 81 anni!), ciò nulla togliendo al fatto che questa, seppur con un
attimo di ritardo rispetto all’altro pedone, fosse comunque avanzata senza
tentennamenti alcuni (come invece ipotizzato, senza alcun minimo e ragionevole
indizio al proposito, dal ricorrente, che tralascia d’altro canto l’ipotesi di
una semplice e dovuta prudenza del pedone, considerato poi che la vettura della
__________, come dichiarato dal teste __________, al momento
dell’inizio dell’attraversamento da parte di quest’ultimo, non fosse ancora
completamente ferma), e osserva inoltre, questa volta, sì, senza tentennamenti
veruni, che la vettura della ricorrente fosse completamente ferma mentre ella
attraversava Via __________, ricordando inoltre una retrostante colonna
di vetture (tra le quali, giocoforza, ed in mancanza di elementi contrari,
quella del ricorrente), in movimento e che stavano sopraggiungendo in quella
zona.
-
Quanto
precede combacia perfettamente con la versione dei fatti descritta da __________,
mentre quella fornita dal ricorrente, rimasta oltretutto incomprovata, appare
invece, a mente dello scrivente Giudice, piuttosto vacillante e, perciò, non
credibile se rapportata alle oggettive ed imparziali dichiarazioni dei testi,
ed in particolare della teste __________ (il teste __________,
non essendo comunque stato in grado di dichiarare se, al momento dell’impatto,
la vettura condotta da __________ si fosse o meno precedentemente
arrestata, avendo egli un paio di metri circa di vantaggio sul pedone che lo
seguiva ed essendo perciò, intento a terminare l’attraversamento del campo
stradale, già oltre la corsia di riferimento). Non si capirebbe infatti, se non
per gusto del fantastico, come una vettura, manifestamente arrestatasi per
permettere il passaggio dei pedoni (cfr., in particolare, teste __________),
rispettivamente, (quand’anche, per avventura, ci si volesse unicamente attenere
alle dichiarazioni del teste __________ e si volesse fare completa
astrazione da quelle del secondo pedone), in chiara fase di rallentamento e
procedente ad una velocità molto(!) lenta, possa, sia alle prime
come alle seconde predette condizioni e modalità di circolazione, violentemente
investire un pedone e farlo rotolare (oltretutto in un settore stradale
soggetto, come detto, ad una lieve pendenza in salita) a ben oltre 17 metri di
distanza dall’impatto (cfr. schizzo croquis redatto dal gendarme App. B. __________)!
-
Ma
v’è di più. L’intimo convincimento dello scrivente Giudice in punto alla
responsabilità del ricorrente circa l’accaduto (recte: il tamponamento della
vettura ___________ ___________ guidata da ___________ ed il conseguente
avanzamento della stessa con relativo investimento del pedone ___________), e scatente
dalle laconiche dichiarazioni dei testi ed in particolare della teste
___________ - che ha più volte confermato, ed è bene ripeterlo, la circostanza
secondo la quale, al momento dell’attraversamento delle strisce pedonali da
parte di quest’ultima, la vettura posizionata di fronte alla stessa, fosse
senz’ombra di dubbio completamente ferma - non si incrina infatti punto,
nemmeno alla luce delle ulteriori contestazioni sollevate dal patrocinatore del
ricorrente in sede ricorsuale. In primis,
e come già detto, non risulta dagli atti,
come invece palesato dal ricorrente, tentennamento alcuno da parte della teste
___________ (non avendo ella dichiarato nulla al riguardo), ma solo, semmai,
una qual certa sua lentezza nei movimenti (e fors’anche, prudenza), che non ha
ad ogni modo ingannato ___________ inducendola così ad un eventuale (e
denegato) mancato arresto del proprio mezzo meccanico (in questo senso, e quo
alla intera comprensione di ciò che si svolgeva davanti agli occhi di
___________, si confronti proprio la dichiarazione di quest’ultima: “ ho
visto che vi erano due pedoni che volevano attraversare….”, verbale di
interrogatorio ___________ 18.06.2003). In secundis, neppure le
disquisizioni circa le posizioni finali delle vetture, distanti oltre trenta
metri l’una dall’altra, permettono di escludere le responsabilità del
ricorrente, anzi, al contrario: proprio perché lo scrivente Giudice è pervenuto
all’intimo convincimento che la vettura di ___________ fosse ferma al momento
del passaggio sulle strisce pedonali della teste ___________, il sensibile
avanzamento della sua vettura, considerato oltretutto il tratto in salita(!), e
derivato giocoforza dall’urto da tergo operato dal ricorrente, manifestamente
disattento alle condizioni di viabilità del momento, non può che derivare, a
meno di considerare ipotesi del tutto irragionevoli, dalla potenza sprigionata
da detto tamponamento, evidentemente relazionata, per le note leggi della
fisica, alle velocità delle due vetture (recte: alla velocità della vettura del
ricorrente, essendosi accertato in questa sede il precedente arresto della
vettura guidata da ___________), tali per cui, tanto più la distanza finale tra
le vetture che ci occupano risultasse accresciuta, tanto più elevata, per
calcolo proporzionale pressoché diretto, risulterebbe la velocità della vettura
in movimento e che ha provocato l’urto. In questo senso, concretamente, fronte
ad un avanzamento pari a ca. 17 (diciassette!) metri da parte di una vettura
inizialmente ferma e causato da una forza e potenza d’urto da tergo, non vi è
chi non veda come, in realtà, la velocità del ricorrente non dovesse essere
particolarmente ridotta, e come quest’ultimo non fosse dunque particolarmente
attento alle condizioni di viabilità, omettendo così di adottare le principali
norme di sicurezza in materia di circolazione stradale a vantaggio di tutti gli
utenti della strada e attorno alla cui protezione ruota l’intera Legislazione
in materia di circolazione stradale, e che, anzi, la giustifica e le dà
fondamento costituzionale. Si noti in questo contesto, da ultimo ed in via
abbondanziale, che né il teste ___________, né la teste ___________ hanno
notato stridore di freni veruno, e questo la dice lunga sulla scarsa attenzione
mostrata dal ricorrente in quel frangente, che non sembra dunque nemmeno avere
avuto quella opportuna e necessaria presenza di spirito per addivenire alle
proprie incombenze, tra le quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 12 cpv.
1 e 2 ONC, secondo i quali il ricorrente avrebbe dovuto osservare una distanza sufficiente
dal veicolo che lo precedeva al fine di potersi fermare per tempo in caso di
sua frenata o rallentamento improvviso, laddove, per parte del ricorrente, una
frenata od un arresto improvviso sarebbe senz’altro stato permesso (ed
auspicabile!) in caso di bisogno, come poteva senz’altro considerarsi la
situazione relativa alla fattispecie che qui ci occupa.
-
Stante
tutto quanto precede, e malgrado la presa di posizione del ricorrente che nega
ogni addebito, lo scrivente Giudice accerta di contro, al di là di qualsiasi
ragionevole dubbio, che ___________, circolando senza prestare la dovuta
attenzione alla circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente
dall’autoveicolo che lo precedeva, che si trovava fermo ad un passaggio
pedonale per permettere l’attraversamento del campo stradale a due pedoni, lo
urtava posteriormente provocando quindi il repentino avanzamento di
quest’ultimo veicolo ed il pedissequo investimento di uno dei due predetti
pedoni, la dinamica di quanto accaduto non permettendo comunque di richiamare
una eventuale paventata concolpa concomitante di terzi, non essendo ammessa, in
campo penale, la compensazione delle colpe (DTF 85 IV 91; 105 IV 216), né
potendosi in alcun modo concretamente relazionarsi a fattori esterni imprevedibili
(e non gestibili) per il ricorrente. Tale accertamento, segnatamente
l’illiceità dell’accaduto e la conseguente responsabilità oggettiva e
soggettiva di ___________, poggia sui predetti inequivocabili indizi di cui
sopra, senz’altro sufficientemente precisi e tali da consentire una deduzione
logica e rigorosa circa le effettive responsabilità del ricorrente.
-
Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della
circolazione contenute nella presente Legge o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio Federale, è punito con l’arresto o con la multa. Per la
commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del surriferito richiamo
di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e
giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo
scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in
particolare dell’estrema pericolosità della manovra in questione e della crassa
disattenzione del ricorrente alla base della stessa, ritiene peraltro equo
l’importo di Fr. 400.- (quattrocento) inflitto a titolo di multa a ___________, confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti
concessi dalla Legge. Per il che, il ricorso 31 ottobre 2003 deve essere
respinto come ai considerandi che precedono con pedissequo accollo, in
applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di
giustizia di questa sede (art. 15 LPContr).
-
Quo
alla richiesta del ricorrente volta all’ammissione dello stesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (recte: gratuito patrocinio, l’estensione di tale
beneficio in punto alle tasse e spese di giustizia non essendo prevista in
campo penale), la stessa non può essere decisa dalla scrivente Pretura, la sua
competenza in tal senso non risultando dalla LPContr, silente al riguardo. Per
il che, in applicazione degli artt. 26 e segg. Lag, l’incarto va trasmesso al
competente Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’Arresto perché abbia a
decidere al riguardo.
per questi motivi, richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 32
cpv.1, 34 cpv. 4 e 90 cfr. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC,
artt. 1 e segg. LPContr, artt. 26 e segg. LAG;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 31 ottobre 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza la
risoluzione no. ___________ /___________ del ___________ 2003 della Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, è integralmente
confermata.
2.La tassa di giustizia in Fr. 150.- (centocinquanta) e le spese
per complessivi Fr. 100.- (cento) sono a carico del
ricorrente.
3.L’incarto viene trasmesso al competente Ufficio dei Giudici
dell’Istruzione e dell’Arresto, ___________, per quanto di sua competenza,
segnatamente per la decisione in punto alla richiesta del ricorrente di essere
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
-
Intimazione:
- Sezione della
Circolazione, ___________,
- Avv. ___________ ___________, ___________.
Il Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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