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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.361
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.361/AMM
30159/003
Bellinzona
25
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 30 ottobre 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 26 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
17 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
140.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 1° luglio 2003 in territorio di __________
__________:
"Ha circolato con il
veicolo marca __________ omettendo di apporre le targhe prescritte";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 96 e 219 cpv. 1 OETV;
che __________ __________
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 30 ottobre 2003 in cui
chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 26
novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima
frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è – fra l'altro – conforme alle
prescrizioni; gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, delle targhe previste (art. 96 OETV);
che chiunque conduce un
veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta
dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto
o con la multa (art. 93 n. 2 cpv. 1 LCS, cui rinvia anche l'art. 219 cpv. 1
OETV);
che la stessa pena è comminata
al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di
sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l'uso di un
veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 93 n. 2 cpv. 2 LCS);
che la Sezione della
circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "circolato
con il veicolo marca __________ omettendo di apporre le targhe
prescritte";
che la ricorrente fa valere di
non avere "circolato con il veicolo senza le targhe, ma il veicolo era
parcheggiato sotto casa, all'interno del quale, sul parabrezza era posizionato
il cartellino rilasciato dal municipio di __________, dal quale
risulta il numero di targa e il pagamento annuale per il parcheggio nel comune.
Le targhe le avevo tolte rientrando a casa la sera, perché la posteriore si era
staccata e l'anteriore la volevo sistemare meglio nel portatarghe, applicando
del nastro adesivo" (ricorso, primo paragrafo);
che in un successivo rapporto
di contro-osservazioni del 14 novembre 2003 l'agente denunciante ha precisato
come "la signora effettivamente non ha circolato con l'autovettura
priva di targa; ma ha parcheggiato la stessa in un parcheggio pubblico
senza apporre la targa";
che, ciò posto, la decisione
impugnata secondo cui l'interessata avrebbe "circolato con il veicolo …
omettendo di apporre le targhe" non può essere mantenuta, tant'è che
la medesima Sezione della circolazione – preso atto delle doglianze ricorsuali
– si è rimessa al giudizio di quest'autorità;
che in simili evenienze si
giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, annullare il querelato giudizio
e soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 96 e
219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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