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30.2003.36 ΓÇó Traffic fine reduced after medical condition explained driving errors
30.2003.36Other CourtJan 18, 2005Partially Granted
RI 1 appealed a departmental decision imposing a CHF 800 fine for multiple episodes of losing control of his car and causing damage. He argued that an undiagnosed legionella infection had impaired him. The court held that he was not culpable for getting behind the wheel because he could not know of his illness, but once he had already experienced the first loss of control he should have stopped driving. The appeal was therefore partially upheld and the fine reduced to CHF 500. Appellate court costs were waived because of his financial situation.
Art. 90 cifra 1 LCStr; culpability where a driver suffers from an unknown medical condition: no negligence is attributable for setting off if the incapacity was neither known nor reasonably foreseeable, but once an initial loss of control objectively reveals a driving impairment, the driver must stop without delay. Continuing the trip thereafter constitutes culpable imprudence. The sanction may be reduced on account of limited financial means, even where the degree of fault and danger to other road users remain significant.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2003.36
Data decisione, Autorità: 18.01.2005, PRPEN
Titolo: perdita di padronanza del veicolo
Incarto n. 30.2003.36 5603/008
Bellinzona 18 gennaio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4 febbraio 2003 presentato da
RI 1
contro
la decisione 31 gennaio 2003 n. 5603/008 emessa CRTE 1
viste le osservazioni presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 31 gennaio 2003 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 800.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 90.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della vettura TI __________, nell’abbordare una semicurva piegante per lui a sinistra perdeva la padronanza della guida, sbandava a sinistra della linea di sicurezza, usciva di strada divellendo un palo della segnaletica. Rientrato in strada ripartiva e dopo circa 1 km/h [recte km] in prossimità di una curva piegante per lui a sinistra usciva di strada sulla destra, saliva sulla scarpata, urtava un palo di recinzione e ritornando in strada si capovolgeva”.
Fatti accertati il 12 novembre 2002 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento o, quanto meno, una riduzione della multa.
Eccepisce di essere stato affetto a sua insaputa da legionella, malattia che aggredisce i centri nervosi e rende incoscienti.
C.La CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.
Il ricorrente non contesta di avere commesso le infrazioni addebitategli dalla CRTE 1, sostiene tuttavia che non gli può essere imputata colpa alcuna, perché ignorava di essere affetto da legionella, una malattia che colpisce i centri nervosi e che sarebbe stata all’origine degli errori da lui commessi. Egli ha d’altronde affermato che “la responsabilità di tutto va addotta al mio stato di salute precario di cui non ero a conoscenza (se così non fosse non mi sarei permesso di mettermi alla guida del mio veicolo)” (cfr. lettera del 4 febbraio 2003 all’indirizzo della CRTE 1).
Chiede di conseguenza in via principale l’annullamento della contravvenzione e in via subordinata la riduzione della multa.
Dall’esame degli atti si evince però che l’insorgente è stato protagonista di un terzo episodio di perdita di padronanza di guida, precedente agli altri due.
La conducente del veicolo che seguiva quello del ricorrente ha infatti dichiarato che ancor prima dei due episodi citati, e da lei confermati nella testimonianza, RI 1 “sbandava a destra uscendo dalla carreggiata e rientrando immediatamente” (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 13 novembre 2002, pag.1).
La legionella è una malattia diagnosticabile mediante test di laboratorio, che si sviluppa in particolare in individui di sesso maschile di età avanzata e che, dopo un’incubazione tra i 2 e i 10 giorni, può essere accompagnata da polmonite, ma anche da manifestazioni neurologiche, renali e gastrointestinali.
Dagli atti si evince che il morbo che ha colpito il ricorrente, al momento dei fatti sessantottenne, ha provocato una polmonite unita a disturbi cerebrali: il quadro clinico effettivamente riscontrato corrisponde quindi alla definizione teorica della legionella.
Ben si può concludere in questo caso che RI 1, a causa dei disturbi cerebrali e neurologici provocati dalla legionella, non sapeva di non essere in grado di guidare. Non essendoci neppure indizi che gli permettessero di accorgersi o di presumerlo non è ravvisabile alcuna imprevidenza colpevole nel fatto di essersi messo al volante della sua automobile.
Se per il fatto di essersi messo alla guida e per la prima perdita di padronanza del veicolo non può essere imputata all’insorgente alcuna colpa, per quanto successo in seguito si può rimproverargli di non aver dato prova della diligenza necessaria. L’avere in quella situazione proseguito la corsa costituisce un’imprevidenza colpevole che deve essere sanzionata.
Dall’incarto emerge che l’insorgente – risultato negativo alla prova etanografica e interrogato a distanza di due ore dai fatti – si ricordava nel dettaglio e chiaramente le infrazioni commesse; egli le ha esposte in modo lineare, limitandosi ad affermare di non sapersi spiegare i motivi del suo comportamento. In queste circostanze non entra in linea di conto una scemata responsabilità: il ricorrente, pur non comprendendo il motivo delle sue difficoltà, era perfettamente in grado di capire che il suo comportamento nella circolazione stradale non era corretto e che quindi sarebbe stato suo dovere interrompere la corsa.
Per quanto riguarda l’ammontare della multa si rileva che è rettamente commisurata al grado di colpa, poiché il ricorrente circolando in quelle condizioni ha gravemente messo in pericolo gli altri utenti della strada.
In concreto la modesta situazione finanziaria dell’insorgente, che vive della sola rendita di vecchiaia, impone tuttavia una riduzione dell’importo, che può essere fissato in fr. 500.-. Per lo stesso motivo si prescinde eccezionalmente dal prelevare una tassa di giustizia proporzionalmente ridotta al grado di soccombenza e le spese cagionate in questa sede.
In questo senso il ricorso è parzialmente accolto.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a fr. 100.- di tassa di giustizia e a fr. 80.- di spese.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
I
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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