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Numero d'incarto:
30.2003.359
Data decisione, Autorità:
15.03.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.359/AMM
30594/009
Bellinzona
15
marzo 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 13 novembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
24 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr.
40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di
fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 3 agosto 2003 in territorio di __________:
"Ha
posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il
divieto di parcheggio";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che Giada Artiglia è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2003 in cui postula in
sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per avere posteggiato il veicolo __________ in luogo in
cui è segnalato il divieto di parcheggio;
che la ricorrente non contesta
la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato "il 10.09.2003 … la
multa di fr. 40 alla polizia comunale di __________ " e chiede
pertanto di "voler rivedere la vostra decisione";
che a ragione la polizia
cantonale sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in
procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 3
settembre 2003 (cfr. contro osservazioni del 10 novembre 2003, con riferimento
al rapporto di contravvenzione del 4 settembre 2003), sette giorni prima che
l'insorgente effettuasse il pagamento;
che il mancato versamento
della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura
ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base
all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato,
deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero
essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari
del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto
prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
–
__________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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