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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.327
Data decisione, Autorità:
20.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.327/AMM
28329/004
Bellinzona
20
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 settembre 2003
presentato da
_________ RI0 _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0
viste le osservazioni del _________
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il _________
2003 in territorio di _________:
"ha circolato con la
vettura TI _________ avente l'apparecchiatura elettrica non conforme
alle prescrizioni (colore di alcune luci non autorizzato). […]
le osservazioni del ..2003
non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73 cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2
OETV;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale
chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
_________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere "circolato
con la vettura TI _________ avente l'apparecchiatura elettrica non
conforme alle prescrizioni (colore di alcune luci non autorizzato)",
soggiungendo che "le osservazioni del . 2003
non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";
che tale decisione poggia sul
rapporto di contravvenzione steso il _________ 2003 dalla Polizia cantonale,
secondo cui il multato è incorso nelle seguenti infrazioni: "le luci di
posizione erano verdi [,] la plastica che ricopriva le lampadine della
retromarcia erano blu [e] la plastica che ricopriva le lampadine delle
frecce anteriori, laterali e posteriori era blu[.] Tutte queste
modifiche non sono state notificate";
che il ricorrente si duole in
sostanza di come l'agente denunciante si sia accontentato di esaminare il
colore "del gruppo delle frecce" senza verificarne il
funzionamento; sottolinea altresì di avere "decine di persone pronte a
testimoniare che le frecce svolgevano in modo perfetto la loro funzione e che
quando azionate facevano una bella luce arancione";
che ci si potrebbe invero
interrogare sulla natura dell'accertamento esperito dalla polizia, ove si consideri
come – per l'allegato 10 all'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i
veicoli stradali (OETV; RS 741.41) – "la luce prodotta da vetri colorati
deve essere esaminata adoperando una lampada prevista dal costruttore, alla
tensione nominale" (punto 12, prima frase);
che la questione può rimanere
nondimeno indecisa, le censure ricorsuali essendo limitate al "gruppo
delle frecce" (cfr. anche osservazioni del _________ 2003: "gruppo
ottico delle frecce (posteriori comprensivi di luce retromarcia"),
senza riferimento alle "luci di posizioni, (blu e non verdi)"
per le quali l'interessato si dice anzi "dispiaciuto in quanto,
avendole viste montate su decine e decine di auto credevo fossero omologate …"
(osservazioni citate, in alto);
che la sanzione inflitta
dall'autorità di primo grado risulta in definitiva giustificata – comunque si
opini riguardo al colore del gruppo delle frecce – già per la colorazione
irregolare delle luci di posizione, al cui riguardo l'insorgente non fa valere
ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata;
che neppure soccorre al
ricorrente invocare la sua buona fede (osservazioni citate, loc. cit.), le contravvenzioni
alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se
commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che il ricorso – infondato –
deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che le tasse e le spese
dell'odierna sentenza seguirebbero la soccombenza del ricorrente;
che si giustifica nondimeno –
data la generica indicazione "alcune luci" di cui al querelato
giudizio, suscettibile di indurre l'interessato all'impugnativa – di rinunciare
al prelievo di siffatti oneri;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 73
cpv. 5 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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