AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.32
Data decisione, Autorità:
10.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.32/pg
266/007
Bellinzona
10 marzo 2003
Decreto
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 27 gennaio 2003 presentato da
________, domiciliata a ________, Via ________,
contro
la decisione ________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ________,
letti
ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in
fatto ed in diritto
A. Il
27 gennaio 2003 ________ ________ ha
inoltrato ricorso contro la decisione 17 gennaio 2003 con cui la Sezione della
circolazione le ha inflitto una
multa di fr. 200.- oltre che fr. 40.- di tassa di giustizia e fr. 20.- di spese per aver, alla guida del veicolo ________,
attraversato in senso ortogonale la carreggiata oltrepassando la linea di
sicurezza.
L'allegato
era redatto in lingua francese .
B. In
data 4 febbraio 2003 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
"in
possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle
norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le
contravvenzioni:
art.
4 3 Il ricorso
deve contenere:
a) la
menzione della decisione impugnata;
b) una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
c) una
breve motivazione;
d) le
conclusioni.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.
art.
5 1 Il ricorso deve
essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
art.
5 2 Errori di
scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.
In
applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un
termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua
italiana nella forma indicata con la comminatoria che, trascorso
infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
C. Il
termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta
l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si
tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo
legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti
esclusivamente ai Cantoni stabilire quali linque possono essere usate nelle
relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.;
v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo
l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono
rinviati all'interessato con l'invito a ripresentarli entro un termine
perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno
dichiarati irricevibili.
Nella
fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel
suo gravame, malgrado sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va
pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può
prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15
LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,
dichiara
e
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 gennaio 2003 inoltrato da ________
________, ________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50 sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, ________,
________ ________, ________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster