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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.315
Data decisione, Autorità:
09.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.315/AMM
26734/005
Bellinzona
9
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003
presentato da
_________ _________, _________
(difeso dall'avv. _________,
_________)
contro
la decisione n.
_/ del _________ 2003 emessa dalla Sezione
della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 30 settembre
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 5
settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr.
20.–, per il seguente fatto accertato il 9 luglio 2003 in territorio di
_________:
"alla guida della
vettura _________ superava un veicolo fermo davanti ad un passaggio
pedonale e ometteva di concedere la precedenza a due pedoni che stavano
attraversando la carreggiata";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 6 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui
chiede – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato
giudizio e il suo proscioglimento;
che nelle sue osservazioni del
30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta
dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa
all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo
essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 6 cpv. 1 prima
frase ONC, il quale concreta il principio sancito dall'art. 33 cpv. 1 LCS,
davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico il conducente deve
accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o
che attende davanti a esso e che visibilmente vuole attraversarlo;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 200.–, come detto, per
avere omesso di concedere la precedenza a due pedoni che stavano attraversando
la carreggiata (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di
contravvenzione e al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia
comunale di _________);
che l'insorgente si duole di
un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante, sottolineando
come i due pedoni evocati – ch'egli ha avuto modo di vedere – non si trovavano
sulla carreggiata né avevano manifestato l'intenzione di attraversare (ricorso,
pag. 2 verso il basso; cfr. anche le osservazioni del 24 luglio e del 19 agosto
2003);
che a sostegno delle sue
affermazioni, l'interessato produce una dichiarazione scritta della moglie, la
quale – pur non essendo in grado di escludere la presenza di pedoni a destra
della strada – è certa che "nessuno di costoro aveva iniziato
l'attraversamento del passaggio pedonale" (allegato D al ricorso);
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto questo
giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione lineare
fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al convincimento che
quest'ultimo sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli dalla
Sezione della circolazione;
che, persistendo un
ragionevole dubbio, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi, visti gli art. 33 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
–
_________ _________, _________,
– avv. _________ _________,
_________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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