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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.257
Data decisione, Autorità:
05.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.257
21199/2003
30.2003.258
21200/003
Bellinzona
5
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato
da
__________ __________, __________
contro
le decisioni n.
__________ /__________ e __________ /__________ del __________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 7 agosto
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________
una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 24 maggio 2003
in territorio di __________:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo
privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace";
che la medesima autorità, con decisione n. __________
/__________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima
sanzione e i medesimi oneri processuali per analoghi fatti accertati il 23
maggio 2003 nello stesso luogo;
che le risoluzioni sono state
emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è
insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 24 luglio 2003 in cui
chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del
7 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere
"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento
ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti);
che il ricorso si esaurisce
nella seguente argomentazione: "Io non ho fatto assolutamente uso
illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi
sarei grati se faceste ulteriori verifiche";
che l'insorgente, pur
adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare
la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo
veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia;
che la doglianza non consente
quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto
meno l'onere di circostanziare le proprie censure;
che ciò vale a maggior ragione
se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui
l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa
delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e
__________;
che, in simili circostanze, il
ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per
altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente
commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge;
che la natura particolare
dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al
prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le
decisioni impugnate sono confermate.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'odierno giudizio.
-
Intimazione a:
– __________ __________, __________,
– Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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