AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.22
Data decisione, Autorità:
14.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.22/CEG/BIF
73/110
Bellinzona
14
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per statuire sul ricorso 22 gennaio 2003 presentato da
_________ _________ _________, Via _________ _________,
_________,
contro
la decisione n.
_________ / _________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 13 febbraio 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto,
che la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione _________ 2003 ha
inflitto a _________ una multa di fr. 2'000.--, addebitandole inoltre
una tassa di giustizia di fr. 200.-- e spese di fr. 50.--, per avere
"lavorato in qualità di addetta alle pulizie, dal .2001 al
30.4.2002, a favore dell'albergo _________, _________,
sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che le
consentisse di svolgere detta attività" (decisione citata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione 12.9.2002);
che contro tale
risoluzione _________ è insorta con un ricorso il 22 gennaio 2003 in cui
chiede di prescindere dalla multa, in particolare per le sue difficili
condizioni economiche e di salute;
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni 13 febbraio 2003, propone,
viste la situazione economica della ricorrente, l'accoglimento parziale del
gravame e la conferma della decisione impugnata limitatamente a fr. 1'500.--
oltre a fr. 250.-- di tassa di giustizia e spese;
e considerato in diritto,
che la competenza
di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che l'autorità di
primo grado ha sanzionato l'interessata, come visto, per avere lavorato come
addetta alle pulizie, dal _________.2001 al _________ 2002,
presso l'albergo _________ _________, _________, sprovvista di
regolare autorizzazione;
che l'insorgente
non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratale, ma fa valere di avere
agito in buona fede, avendo atteso il permesso dal datore di lavoro che le
avrebbe promesso che lo stesso sarebbe giunto di lì a poco. Inoltre le
condizioni di lavoro le avrebbero causato una grave malattia, che le
comporterebbe anche degli oneri finanziari, atteso inoltre il costante sostegno
dovuto alla di lei madre (cifrato in 500 € mensili) e l'onere locativo (800 €
al mese);
che per l'art. 3
cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego soltanto se il
permesso di dimora lo autorizzi;
che è considerata
attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente
dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e segnatamente qualsiasi
attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all'estero,
indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in Svizzera o all'estero
(art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS);
che l'entrata in
vigore, il 1. giugno 2002, dell'accordo bilaterale tra Svizzera e CE-AELS sulla
libera circolazione delle persone nulla ha mutato riguardo alle predette
disposizioni, potendo un cittadino europeo non domiciliato lavorare nel nostro
Paese solo se al beneficio della necessaria autorizzazione;
che giusta l'art.
38 del regolamento della legge di applicazione alla legge federale in materia
di pesone straniere concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati
terzi beneficiari dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (Rast
CE-AELS), l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
per quanto non diversamente disposto, emette giusta l'art. 23 cpv. 6 LDDS le
contravvenzioni relative alle infrazioni alle norme in materia di persone
straniere;
che l'eventuale
buona fede dell'interessata non consente di discostarsi dalla decisione
impugnata, ove solo si consideri come le contravvenzioni alle norme di polizia
degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (at. 333
cpv. 3 CP);
che la fattispecie
non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità
ai sensi dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché la violazione è
perdurata per ben sei mesi;
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni, ha considerato le
difficili condizioni economiche e di salute, peraltro non provate,
dell'insorgente, acconsentendo ad un accoglimento parziale del ricorso nel
senso di una riduzione di fr. 500.-- della multa inizialmente comminata;
che la sanzione inflitta,
appare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa; purtuttavia, anche
poiché seguita dall'onere di tasse e spese (art. 15 LPContr), essa appare
ancora passibile di lieve riduzione in ragione del grado di colpa della
ricorrente che, pur nell'errore, riteneva il permesso in arrivo e, nell'attesa,
aveva reiteratamente chiesto spiegazioni, venendo rassicurata in tal senso dal
datore di lavoro; infine, dalle osservazioni della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, si evince che la ricorrente lavora dal gennaio 2003 solo a
metà tempo e quindi gode di un reddito ancor più modesto rispetto al momento
dei fatti;
che l'importo
dovuto a titolo di multa può essere commisurato in fr. 1'200.--, cui vanno
aggiunti fr. 300.-- per tasse e spese complessivi, e quindi il ricorso
parzialmente accolto;
che rettamente la
Sezione dei permessi e dell'immigrazione rileva all'attenzione dell'insorgente
come sia possibile corrispondere l'importo della multa per mezzo di rate
mensili, previo accordo con l'Ufficio esazione e condoni di Bellinzona;
per questi motivi, visti gli art. 3
cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS, 3 cpv. 6 ODDS, 6 OLS, 38 Rast CE/AELS, 48 cpv. 2 CP; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso
22 gennaio 2003 di _________, _________, è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione n. _________ / _________ del _________
2003 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona è
modificata come segue:
"A
_________, _________, è inflitta una multa di fr.
1'200.--, oltre a una tassa di giustizia di fr. 200.-- e spese di fr. 50.--".
-
La
tassa di giustizia e le spese per complessivi fr 50.-- sono poste a carico
della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica del testo integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione
a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione,
Bellinzona,
_________, _________
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster