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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.214
Data decisione, Autorità:
27.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.214/AMM
16907/006
Bellinzona
27
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 giugno 2003
presentato da
____________ ____________, ____________
contro
la decisione n.
____________ /____________ del ____________ 2003 emessa dalla
Sezione della circolazione, ____________,
viste le osservazioni del 2 luglio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 6
giugno 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 400.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr.
80.–, per i seguenti fatti accertati il 30 marzo 2003 in territorio di
____________:
"alla guida della
vettura ____________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra
collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che ____________ ____________
è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 giugno 2003 in cui
postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una
riduzione della multa;
che in uno scritto del 2
luglio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS
il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a
un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che
seguono;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere
eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di
svolta a sinistra collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo in fase
di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione; lamenta in sostanza come
l'incidente non sia da ascrivere a una sua manovra irregolare (egli avrebbe in
effetti verificato che non sopraggiungessero veicoli, inserito l'indicatore di
direzione e si sarebbe correttamente posto in preselezione: ricorso, pag. 1 in
basso), bensì al comportamento dell'altra protagonista la quale avrebbe
cominciato la manovra di sorpasso dopo ch'egli aveva manifestato l'intenzione di
voltare a sinistra, in violazione dell'art. 35 cpv. 5 LCS (ricorso, pag. 2 a
metà);
che il Tribunale federale ha
posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra
che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato
l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a
prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo
segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra
(DTF 125 IV 83 evocato anche nel ricorso, pag. 2 nel mezzo);
che, in concreto, dal
fascicolo processuale – e segnatamente dalla dinamica dell'incidente descritta
dai conducenti dinanzi alla polizia – non è possibile evincere con certezza se
il sinistro sia in qualche modo riconducibile a una violazione da parte
dell'insorgente delle norme comportamentali sancite dal Tribunale federale, o
se sia per converso dovuto a un indebito sorpasso dell'altra conducente;
che, in siffatte evenienze,
questo giudice non dispone di elementi sufficienti per ascrivere al ricorrente
un'eventuale inosservanza dell'art. 34 cpv. 3 LCS, sicché l'interessato deve in
definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali e non si è altresì opposta
all'accoglimento del ricorso;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
che l'interessato ha agito del
resto senza l'ausilio di un patrocinatore e non ha dovuto perciò sopportare
spese di rilievo;
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1
LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– ____________ ____________, ____________,
– Sezione della circolazione, ____________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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