Traffic fine for ignoring a road closure sign upheld

30.2003.212Other CourtSep 23, 2003Dismissed

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Omnilex summary

The Ticino criminal court heard an appeal against a CHF 100 traffic fine imposed for ignoring a sign prohibiting traffic in both directions. The appellant argued that she had municipal authorization, had not been stopped by police, and that the penalty decision lacked the name of the officer. The court noted that the municipality denied issuing any transit authorization, that the absence of an immediate contest caused no disadvantage, and that the officer's name was not required in the decision. The appeal was dismissed insofar as admissible, the fine was confirmed, and the appellant was ordered to pay court fees and costs.

Omnilex headnote

Art. 27 cpv. 1 LCS; art. 18 cpv. 1 ONC; disciplinary fines for disregarding a general prohibition of traffic in both directions: a road user must comply with traffic signs, and the CHF 100 fine prescribed in the disciplinary-fine schedule is justified where no valid authorization to pass is proven. The validity of the penalty decision does not depend on the immediate stopping of the offender or on the indication of the reporting officer’s name in the decision, provided the person concerned had the opportunity to contest the measure and no procedural disadvantage ensued (consid. on immediate contestation and file access).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.212

Data decisione, Autorità: 23.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.212/AMM 15691/006

Bellinzona 23 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 18 giugno 2003 presentato da


____________, ____________ (rappresentata da ____________ ____________, ____________)

contro

la decisione n. ____________ del ____________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ____________,

viste le osservazioni del 9 luglio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 maggio 2003, ha inflitto a ____________ ____________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'11 gennaio 2003 in territorio di ____________:

"Alla guida del veicolo ____________ non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 ONC;

che ____________ ____________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 18 giugno 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del 9 luglio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice e la legittimazione attiva dell'insorgente sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è – sotto questo profilo – ricevibile;

che ci si potrebbe seriamente interrogare sulla tempestività dell'impugnativa, il ricorso essendo stato presentato oltre un mese dopo l'intimazione del querelato giudizio;

che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il gravame dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione nelle due direzioni l'elenco delle multe allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessata, come detto, per non avere osservato un segnale indicante "divieto generale di circolazione nelle due direzioni";

che la ricorrente si duole di essere stata "in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune di ____________ per poter accedere alla zona dove stava transitando" (ricorso, punto 1), di non essere stata fermata da nessun agente (punto 2), di come la decisione impugnata non rechi il nominativo "dell'agente che ha notato l'infrazione e steso il rapporto di contravvenzione" (punto 3) e di come essa abbia già fatto valere per telefono le sue ragioni davanti all'autorità di primo grado (punto 4), ritenendo con ciò evasa la questione (punto 5);

che in una successiva lettera del 3 luglio 2003 – cui la ricorrente non ha presentato osservazioni – il Comune di ____________ ha rilevato tuttavia come "nessuna autorizzazione di transito è stata rilasciata dal Municipio, né a favore della signora ____________ né tantomeno a favore della ____________ SA";

che neppure giova alla ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, ove si consideri come l'interessata ha avuto modo di far valere le proprie ragioni sia davanti all'autorità di primo grado sia davanti all'autorità ricorsuale;

che l'assenza di una contestazione immediata non ha dunque recato svantaggi all'insorgente né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;

che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.–, conformemente a quanto previsto nel predetto allegato all'ordinanza sulle multe disciplinari, per non avere osservato un divieto generale di circolazione nelle due direzioni;

che, contrariamente al parere dell'insorgente, la validità di una risoluzione di multa non è subordinata all'indicazione dell'agente "che ha notato l'infrazione e steso il rapporto di contravvenzione", tale informazione potendo figurare in altri atti del fascicolo processuale o essere all'occorrenza richiesta dal multato;

che il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

  2. Intimazione a:

– ____________ ____________, ____________, – ____________ ____________, ____________, – Sezione della circolazione, ____________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

traffic signadministrative fineroad closureprocedural admissibilitymunicipal authorizationcosts

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Key legal question

Whether the appeal was admissible and timely

Extracted holding

The court held that jurisdiction and active standing existed; timeliness could remain undecided because the appeal failed on the merits in any event.

Extracted reasoning

Under Art. 4 LPContr the court had competence and the appellant standing. Even if the appeal may have been filed late, that question was unnecessary to decide because dismissal was inevitable.

Key legal question

Whether the administrative fine for ignoring the traffic prohibition sign was lawful

Extracted holding

The fine of CHF 100 was lawful because the appellant did not respect a mandatory traffic sign and no valid transit authorization had been shown.

Extracted reasoning

Road users must obey traffic signals under Art. 27(1) LCS; the sign prohibits traffic in both directions under Art. 18(1) ONC. The disciplinary fine schedule sets CHF 100 for that violation, and the municipality stated that no authorization had been issued to the appellant or to the company named in the file.

Key legal question

Whether the lack of immediate contestation or identification of the reporting officer invalidated the penalty decision

Extracted holding

Neither point invalidated the fine; the appellant had been able to present her arguments in the proceedings, and the officer's identity need not appear in the penalty decision itself.

Extracted reasoning

The absence of an immediate stop caused no substantive or procedural disadvantage. The identity of the officer may be contained elsewhere in the file or requested later by the fined person.

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