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Numero d'incarto:
30.2003.208
Data decisione, Autorità:
02.10.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.208/ROC/MAM
18339/003
Bellinzona
2
ottobre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 13 giugno 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione
6 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione __________
viste le osservazioni 25 giugno 2003 presentate
dalla Sezione della Circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione
6 giugno 2003 (emanata in forza di un rapporto 14.04.2003 della Polizia
cantonale, __________ __________, cui ha fatto seguito la rituale
intimazione di contravvenzione di data 25 aprile 2003, avverso la quale il
denunciato non ha sollevato osservazione alcuna) la Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, __________, ha inflitto a __________ __________,
__________, una multa di fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese,
per avere egli, in data 29 marzo 2003, alle ore 02.30 in territorio di __________,
località __________, alla guida della vettura __________,
spostandosi sulla destra, urtato e danneggiato una proprietà privata ed
abbandonato in seguito il luogo del sinistro senza osservare i doveri
impostigli dalla Legge, omettendo segnatamente di avvisare immediatamente il
danneggiato o, senza indugio, la Polizia. La risoluzione è stata resa in
applicazione degli artt. 31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cfr. 1, 92
cpv. 1 LCS, come pure degli artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 e 56 cpv. 4 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale, __________ __________, è insorto con
tempestivo ricorso 13 giugno 2003, postulandone l'annullamento. Egli ha sì
ammesso la fattispecie soggettiva e oggettiva di cui alle infrazioni
imputategli, ma adduce a motivo del suo agire (e ad escluderne pertanto
l'illiceità) il fatto di essere una persona audiolesa, ciò che avrebbe
giocoforza implicato da parte sua l'impossibilità, o, quantomeno, l'estrema
difficoltà, di comunicare al danneggiato e/o alle forze inquirenti gli
avvenimenti di cui al sinistro in esame.
C. Con comunicazione 25
giugno 2003, il competente Dipartimento si è formalmente astenuto dal formulare
osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente
Giudice.
considerato in diritto
-
La competenza di questo
Giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
-
Giusta i combinati
disposti di cui agli artt. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza, e rivolgere la sua attenzione alla strada ed alla
circolazione senza compiere movimenti che impediscano la manovra sicura del
veicolo. I veicoli devono circolare a destra (art. 34 cpv. 1 LCS), pur tenendo
una distanza sufficiente dal margine della carreggiata (art. 7 cpv. 2 LCS).
3.Il ricorrente ha manifestamente dichiarato nel proprio verbale
d'interrogatorio 30.03.2003 fronte alle forze inquirenti (non sollevando
neppure in sede ricorsuale obiezione e/o opposizione alcuna in tal senso) di
essersi, alla guida della precitata vettura e nelle surriferite circostanze di
tempo e di luogo, spostato troppo verso il ciglio destro della strada, per
ragioni che non è stato in grado di indicare, andando pedissequamente ad urtare
di striscio contro la recinzione di una casa di proprietà di __________
__________, __________, e danneggiando così alcuni paletti di ferro
ed alcuni metri di rete metallica. Stante quanto precede, l'infrazione di cui
ai predetti articoli di Legge, appare senz'altro, sia da un punto di vista
oggettivo che soggettivo, commessa (ed ammessa), ritenuto inoltre che, giusta l'art.
100 cfr. 1 LCS, salvo disposizione espressa e contraria della Legge, anche la
negligenza è punibile. Su questo punto, la decisione impugnata deve pertanto
essere confermata.
4.Giusta l'art. 51 cpv. 1 LCS, in caso d'infortunio nel quale
hanno parte veicoli a motore, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito
e provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi
sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il
danneggiato indicando il nome e l'indirizzo. Se ciò è impossibile, deve
avvertire senza indugio la Polizia (artt. 51 cpv. 1 LCS e 56 cpv. 4 ONC).
5.In concreto, quo alla fattispecie oggettiva dell’infrazione in
esame, __________ __________ ha ammesso di non avere chiamato,
immediatamente dopo l'incidente, né il danneggiato, né la Polizia. Su tale
aspetto, non giova pertanto soffermarsi oltre. Diverso discorso deve invece
essere fatto per ciò che concerne la fattispecie soggettiva. Orbene, nel
predetto verbale d'interrogatorio 30.03.2003, egli asseriva di non avere
ritenuto opportuno prendere subito contatto con il danneggiato e ciò in
considerazione dell'ora piuttosto tarda. Nel proprio allegato ricorsuale, egli
ha invece affermato di avere in un primo tempo cercato il proprietario
danneggiato e di avere abbandonato il luogo del sinistro in un secondo tempo,
non avendolo trovato. Stante quanto precede, non vi è chi non veda la crassa e
manifesta contraddizione insita nelle due precitate dichiarazioni del sig. __________
__________, la cui credibilità, già solo per questo motivo, risulta essere
alquanto vacillante. Non solo. V’é di più. Il ricorrente asserisce infatti di
non avere potuto prendere contatto con il danneggiato o con la Polizia, stante
la menomazione fisica di cui già si è detto. Tale condizione, però, seppure
senz'altro suscettibile di umana comprensione da parte dello scrivente Giudice,
non può, sola, e per i motivi di cui si dirà qui appresso, influenzare il
presente giudizio. In primis, poiché, malgrado quanto precede, il
ricorrente è comunque stato in grado di sostenere un interrogatorio fronte alle
forze inquirenti (rispondendo segnatamente a molteplici domande postegli dal
preposto agente di Polizia) senza dovere per questo necessitare di un
interprete. In secundis, poiché il ricorrente, al momento dei fatti, ben
avrebbe almeno potuto contattare - se non proprio il danneggiato (e ciò per
verosimili difficoltà di comunicazione che codesto Giudice non ha comunque
certo aprioristicamente ritenuto di escludere!) - almeno le competenti Autorità
di Polizia (ad esempio recandosi personalmente presso gli Uffici o richiedendo
l’aiuto e l’intervento di terze persone che avessero potuto riferire
telefonicamente e a chi di dovere sull’accaduto) che, in ogni tempo e per ogni
necessità avrebbero senz'altro potuto reperire senza particolari difficoltà un
interprete idoneo. In terzo luogo, mal si comprende poi l'affermazione del
ricorrente, secondo cui questi, proprio a cagione della sua menomazione fisica,
non sarebbe mai stato a conoscenza del suo obbligo di contattare la Polizia in
caso di incidente della circolazione con danni materiali, facendo difetto il nesso
causale tra la menomazione fisica del ricorrente e la misconoscenza di
quest’ultimo dei predetti obblighi (l’ignoranza della Legge non potendo d’altro
canto essere ammessa), e ritenuto poi oltretutto che __________ __________ risulta
essere titolare di una licenza di condurre (cat. B) a fare tempo dal 15.4.1975,
ben potendosi dunque presumere in questo contesto da parte sua il necessario
bagaglio di esperienza e conoscenza in materia. Anche su questo punto il
gravame non merita pertanto accoglimento, la menomazione fisica del ricorrente
non potendo, concretamente, rappresentare un motivo di esclusione
dell’illiceità dell’infrazione.
- Giusta l'art. 90 cfr. 1
LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con
l'arresto o con la multa. Chiunque, in caso d'infortunio, non osserva i doveri
impostigli dalla Legge, è punito con l'arresto o con la multa (art. 92 cpv. 1
LCS). Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in
virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi
dottrinali e giurisprudenziali a fondamento degli artt. 63 e 48 CPS. Stante
quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del
caso, ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa a suo tempo
inflitta a __________ __________, ed ammontante
segnatamente a Fr. 300.- (trecento), confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi della legge. Per il che, il ricorso va respinto con
pedissequo accollo al ricorrente, in applicazione del principio generale della
soccombenza, di tasse e spese di giustizia di questa sede (art. 15 LPContr),
che lo scrivente Giudice, alla luce della particolarità del caso di specie,
ritiene di dovere fissare in misura estremamente contenuta.
per questi motivi richiamati gli artt. 31 cpv. 1, 34
cpv. 1, 51 cpv. 1, 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 LCS, artt. 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 56
cpv. 4 ONC, artt. 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 giugno 2003 di __________
__________, __________, è respinto.
§ Di conseguenza, la
decisione no. __________ /__________ del __________ 2003
della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, è
integralmente confermata.
-
La tassa di giustizia in
fr. 50.00 e le spese per complessivi fr. 50.00, relative al presente giudizio,
sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro
30 giorni dalla
notifica della sentenza (art. 272 PP).
- Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
_________ _________, _________.
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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