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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.19
Data decisione, Autorità:
14.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.19/pg
Bellinzona
14
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi per statuire sul ricorso 27 gennaio 2003 presentato da
__________ __________,
contro
la decisione emessa dalla Sezione
della circolazione, Camorino,
letti
ed esaminati gli atti.
considerato in
fatto ed in diritto
-
Il
__________ __________ 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la
decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 210.-
-
In
data 3 febbraio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
"al
ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come
previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.
Richiamato
l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5
giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che,
trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato
irricevibile."
-
Secondo
l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata.
A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i
requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro
un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa
disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che
necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata
decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere
sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10
cpv. 1 LPContr).
-
Il
termine assegnato al ricorrente mediante raccomandata - ritirata in data 6
febbraio 2003 - è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza
essere dichiarato irricevibile.
Visto
l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica
tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi
motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il
ricorso 27 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è
irricevibile.
-
La
tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Sezione
della circolazione, Camorino,
__________, __________,
Il
presidente: Il
cancelliere:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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