AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.187
Data decisione, Autorità:
11.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.187/ROC/MAM
15602/005
Bellinzona
11
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 24 maggio 2003
presentato da
__________, __________
contro
la decisione
16.05.2003 emessa dalla Sezione della circolazione __________
viste le osservazioni 16 giugno 2003 presentate
dalla Sezione della Circolazione, __________;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. Con decisione
16 maggio 2003 (emanata in forza di una tempestiva querela ex art. 375 ter cpv.
2 inoltrata in data 25.03.2003 dalla spett. __________ SA, e, per essa,
dal suo rappresentante __________ SA, __________, avverso la
quale il denunciato ha formulato proprie osservazioni 29.03.2003 e 23.04.2003
respingendo sostanzialmente ogni addebito di natura contavvenzionale) la
Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, __________, ha
inflitto a __________ __________ una multa di Fr. 50.- (cinquanta) oltre
a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 25 marzo 2003, in
territorio di __________, località via __________, illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo
privato (part. no. __________ RFD, __________, di proprietà della
__________ SA e costituito da due stabili con annesso terreno non
edificato), debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente Giudice di Pace del Circolo di __________, con sua decisione,
regolarmente passata in giudicato, del 4 novembre 1999. La risoluzione è stata
resa in applicazione degli artt. 375 bis e 375 ter CPC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, il ricorrente ha
interposto tempestivo ricorso 24 maggio 2003, postulandone l’annullamento,
ammettendo altresì di avere effettivamente parcheggiato la propria autovettura,
nelle surriferite circostanze di tempo, nei parcheggi di cui al fondo part. no.
__________ RFD, __________, questi ultimi risultando però essere
riservati, così come previsto dalla apposita segnaletica ivi posta, ai clienti
dei negozi colà ubicati, e, di conseguenza, pure al ricorrente medesimo il
quale avrebbe reso visita in quell’occasione ad un negozio (denominato __________
__________, Solarium __________), proprio situato negli stabili di
cui al predetto mappale.
C. Con sue osservazioni
16.06.2003, il competente Dipartimento - basandosi pure sulle osservazioni
13.06.2003 redatte dal querelante, e con le quali questi si é sostanzialmente
riconfermato nelle proprie allegazioni e postulazioni - ha per contro proposto
la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
- La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile
in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2.In concreto, né il ricorrente lo contesta, il proprietario del
fondo mapp. no. __________ RFD, __________, __________ SA,
è stato, come visto, a suo tempo autorizzato dalla competente autorità, in
virtù dell’art. 375 bis CPC ed allo scopo di inibire l’uso illecito altrui del
proprio bene immobile, ad affiggere in loco uno specifico avviso che enunciasse
il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli, comminando ai contravventori una multa da Fr. 20.- a Fr. 500.-.
3.Orbene, in questo contesto il ricorrente sostiene di non avere
infranto alcuna disposizione legale, avendo egli parcheggiato, nelle surriferite
circostanze di tempo e luogo, il veicolo __________ in un posteggio
indicato dalla segnaletica colà ubicata quale parcheggio riservato ai clienti
dei negozi, senza alcuna ulteriore specificazione. Il querelante, d’altro
canto, nelle sue osservazioni 13.06.2003, precisa come tale segnaletica
specificasse esattamente i nomi dei negozi destinati a beneficiare della
predetta riservazione, il negozio denominato ‘__________ essendone
manifestamente escluso, i parcheggi riservati a quest’ultimo risultando essere
poi chiaramente (ed unicamente) contrassegnati da apposite (e ben visibili)
specifiche targhe separate.
4.Stante quanto precede, è comunque il ricorrente a confermare
implicitamente la versione del querelante, laddove egli ammette di avere
parcheggiato il veicolo in una zona appositamente riservata ai clienti di
determinati negozi, senza per questo contestare esplicitamente la circostanza
(non solo verosimile ma, stando così le cose, fedefacente) che tali negozi
apparissero (esaustivamente) citati ed elencati nella apposita e relativa
segnaletica, il negozio cui il ricorrente faceva riferimento essendone senza
dubbio escluso, ciò di cui __________ __________ non si è mai, a non
averne dubbio, avveduto.
5.Ora, lo scrivente Giudice non ha dubbi circa la buona fede
(presunta) del ricorrente, ma, indipendentemente da quanto precede, va comunque
ricordato che giusta l’art. 375 ter cpv. 1 CPC, per la contravvenzione in esame,
sia l’intenzionalità che la negligenza sono ugualmente punibili. Appurata così
(e sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) la mancanza di
intenzionalità nella predetta infrazione commessa dal ricorrente, la sua
imprevidenza colpevole va comunque senz’altro punita, dacché, alla presenza,
come da lui medesimo ammessa, di una variegata e visibile segnaletica sul fondo
part. no. __________ RFD, __________, questi avrebbe dovuto
pedissequamente prestare maggiore attenzione alla visione e comprensione della
stessa, ciò che invece egli ha negligentemente omesso di fare.
6.In questo senso, e abbondanzialmente, il ricorrente neppure ha
ritenuto opportuno, al fine di sottomurare le proprie asserzioni, fare capo
all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LPContr, in virtù del quale, questi
avrebbe potuto proporre ulteriori eventuali mezzi di prova a suo sgravio
(quali, ad esempio, fotografie del fondo in questione e relativa segnaletica
colà posta).
7.La multa inflitta appare, peraltro, confacentemente proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti concessi dalla legge (art. 375 bis cpv. 2 CPC), conto
tenuto in particolare della brevità della sosta, durata, come visto, non più di
20 minuti. Il ricorso va pertanto respinto, seguito, in applicazione del
principio della soccombenza, di tassa di giustizia e spese (art. 375 ter cpv. 5
CPC).
per questi motivi richiamati gli artt. 375 bis, 375 ter
CPC, come pure gli artt. 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso 24 maggio 2003 è
respinto.
§ Di conseguenza, la
decisione no. __________ /__________ del __________ 2003
della Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________, è
confermata.
-
La tassa di giustizia e
le spese per complessivi fr. 100.00 sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________,
__________ __________, __________,
Il giudice: Il
segretario assessore:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster