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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.181
Data decisione, Autorità:
11.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.181/AMM
14977/010
Bellinzona
11
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 19 maggio 2003 presentato
da
__________, __________
contro
la decisione n.
__________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 18 giugno
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del 9
maggio 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 100.–,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr.
10.–, per il seguente fatto accertato il 3 dicembre 2002 in territorio di __________:
"ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono
senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3
cpv. 1";
che __________ __________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 maggio 2003 in cui postula
in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 18
giugno 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo
"mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (__________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della
circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il
proprio veicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo
"mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di
contravvenzione allestito dalla polizia comunale il 29 gennaio 2003);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo – fra l'altro – di non essere
circolato il 3 dicembre 2002 a Paradiso, né di avere telefonato durante la
guida;
che, sempre stando
all'interessato, il giorno indicato nel rapporto di contravvenzione egli si
trovava "a __________ per lavoro, accompagnato dal sig. __________
di __________ ", con il quale si era recato "nello studio
audio di __________ __________ " (v. osservazioni al rapporto di
polizia, richiamate nel ricorso);
che il ricorrente adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale;
donde il postulato annullamento della decisione impugnata;
che la polizia comunale di __________,
invitata dalla Sezione della circolazione a precisare le circostanze del reato,
non è stata in grado di fornire ragguagli (cfr. lettera del 6 giugno 2003);
che in concreto, esaminando
gli atti del fascicolo processuale, questo giudice non riesce a pervenire al
convincimento di come l'insorgente sia effettivamente incorso nell'infrazione
rimproveratagli;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della lettera della
polizia comunale del 6 giugno 2003, ha rinunciato a formulare osservazioni
rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
__________ __________, __________,
Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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