Traffic emissions-test fine partially reduced on appeal

30.2003.167Other CourtSep 22, 2003Partially Granted

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Omnilex summary

The appellant challenged a traffic authority decision fining him CHF 500 for failing to submit his vehicle to the mandatory exhaust-emissions inspection. The Pretura penale held the appeal admissible but found the violation established because the appellant did not plausibly explain how the vehicle had entered and circulated in Switzerland without being subject to the inspection duty. The court therefore upheld the sanction in principle, but reduced the fine to CHF 200 and lowered the first-instance justice fee and expenses. No costs or fees were charged for the appeal proceedings.

Omnilex headnote

Art. 59a cpv. 1 e 96 ONC; ricorso contro multa per omissione del controllo dei gas di scarico. Il proprietario di un veicolo immatricolato in Svizzera resta soggetto all'obbligo di sottoporlo al servizio di manutenzione antinquinamento; allegazioni generiche circa un uso all'estero o un fermo in officina non bastano a escludere l'infrazione, ove non sia spiegato in modo plausibile il trasferimento del veicolo sul territorio svizzero. Pur sussistendo la violazione, il giudice può mitigare la sanzione e adeguare le spese in considerazione delle circostanze concrete (consid. in fatto e in diritto).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.167

Data decisione, Autorità: 22.09.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.167/AMM 13460/003

Bellinzona 22 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 9 maggio 2003 presentato da


_________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste le osservazioni del 22 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il 15 gennaio 2003 in territorio di _________:

"Ha omesso di sottoporre il veicolo _________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 maggio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 22 maggio 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

che l'ultimo servizio di manutenzione, avvenuto il 7 settembre 1999, era scaduto nel settembre 2001 (rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di _________; cfr. anche doc. C allegato al ricorso), ossia più di quindici mesi prima del controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 gennaio 2003;

che il ricorrente fa valere quanto segue:

"dal 1998 la mia auto era fuori dal territorio svizzero. Il 15 gennaio 2003 la mia auto era parcheggiata a _________ perché dovevo fissare un appuntamento dal mio garagista per il controllo del collaudo che aspettavo a giorni. Allegato alla presente vi invio la copia del preavviso al collaudo e copia del documento gas di scarico. La mia auto è rimasta ferma in officina fino al momento del collaudo. Per ulteriori informazioni vi prego di indirizzarvi presso il Garage _________ _________ SA, via _________, _________ …";

che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo antinquinamento, ove appena si consideri come non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo il veicolo in rassegna sia giunto dall'Italia al parcheggio a _________ e poi al garage _________ di _________, senza circolare sul territorio svizzero;

che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione appare quindi – di per sé – giustificata;

che si ritiene nondimeno opportuno, considerate le ragioni addotte dal ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–.

  1. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

traffic offenseemissions inspectionadministrative finemitigationcourt costsvehicle maintenance

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal against the circulation authority's fine decision was admissible and could be decided on the file

Extracted holding

The court held that jurisdiction, standing, and timeliness were satisfied, so the appeal was admissible and could be decided on the basis of the record.

Extracted reasoning

Competence, active standing, and timeliness followed from Art. 4 LPContr; under Art. 12 LPContr the case could be decided on the file.

Key legal question

Whether the appellant was exempt from the duty to submit the vehicle to the emissions inspection

Extracted holding

The appellant remained subject to the inspection duty and his explanations did not excuse the omission.

Extracted reasoning

The court found no plausible explanation for how the vehicle could have been brought from Italy to the parking place and then to the garage in Switzerland without circulating there; the sanction was therefore justified in principle.

Key legal question

Whether the amount of the fine and first-instance costs should be reduced

Extracted holding

The fine was reduced and the first-instance court costs and expenses were lowered accordingly.

Extracted reasoning

Although the offense was established, the court considered the appellant's explanations sufficient to warrant mitigation.

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