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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.163
Data decisione, Autorità:
17.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.163/AMM
13436/090
Bellinzona
17
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'8 maggio 2003
presentato da
_________, _________
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 28 maggio
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del
25 aprile 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
120.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 13 dicembre 2002 in territorio di _________:
"Ha posteggiato il
veicolo _________ su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 79 cpv. 4";
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso dell'8 maggio 2003 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
28 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la documentazione prodotta
dal ricorrente può essere acquisita agli atti, mentre la domanda intesa
all'esperimento di ulteriori prove risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo
essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare
"invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida (art. 65 cpv. 5 OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non autorizzato su
un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato all'ordinanza concernente
le multe disciplinari (_________) commina una sanzione pecuniaria di fr.
120.–;
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per
avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e
al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia cantonale);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo di avere parcheggiato "non
su un posto riservato agli invalidi, bensì su un posto sul quale non vi era il
simbolo con la sedia a rotelle. Tale parcheggio era occupato per metà da uno
spazzaneve (credo un _________), mentre l'altra metà era libera"
(lettera del 10 gennaio 2002 [recte: 2003] alla Polizia cantonale, cui
rinvia il ricorso, pag. 2 a metà);
che l'interessato adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia cantonale;
donde il postulato annullamento della decisione impugnata;
che le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che in concreto, nel rapporto
di contro osservazioni del 16 marzo 2003 posto a fondamento della decisione
impugnata, l'agente denunciante ha dichiarato come – contrariamente alle
affermazioni del multato – "il parcheggio riservato al 'Servizio
invernale' era completamente occupato dallo spazzaneve. Mentre la
vettura del denunciato era posteggiata sul parcheggio riservato agli
invalidi";
che da uno schizzo dello
stesso agente contestuale al rapporto di contro osservazioni del 23 maggio
2003, successivo al ricorso, risulta tuttavia come lo spazzaneve occupi solo
una parte del parcheggio riservato al servizio invernale, mentre la vettura
dell'insorgente si trovi in parte su tale superficie e in parte sul parcheggio
riservato agli invalidi;
che il ricorrente, chiamato a
esprimersi al riguardo, ha riaffermato in un memoriale del 20 agosto 2003 di
non avere invaso l'area riservata agli invalidi, sottolineando in particolare
quanto segue:
"Non conosco le misure
del veicolo _________ adibito a spazzaneve che sostava sullo
spazio riservato al servizio invernale, ma ricordo bene che si trattava di un
piccolo mezzo che permetteva appunto, posteggiando con cura e prudenza, di
poter allineare il mio veicolo senza invadere il posteggio accanto adibito agli
invalidi. Ricordo bene che la manovra di posteggio non era semplice, proprio
perché mi sono dovuto accostare al massimo, consapevole del fatto che non
potevo invadere il posteggio adibito agli invalidi. Non ho evidentemente
reperti fotografici, ma solo la mia memoria quale ausilio. Tuttavia si può
notare dallo schizzo allegato al rapporto di contro-osservazioni come il mio
veicolo avrebbe una larghezza di almeno 2020 mm [anziché 1695 mm come
risulta dai documenti allegati al memoriale] ed il _________ di
almeno 2070 mm, quindi le misure non corrispondono alla realtà e non si può
altresì escludere che fosse oggettivamente possibile per i due mezzi accostati
di rimanere nei limiti dei 4 ml di larghezza del posteggio in questione"
(memoriale citato, pag. 2 nel mezzo);
che questo giudice,
raffrontando gli accertamenti di polizia – in parte contraddittori – con la
versione lineare fornita dal ricorrente, non riesce a pervenire al
convincimento di come quest'ultimo abbia effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale
giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1
LCS; 65 cpv. 5 e 79 cpv. 4 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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