Emission-control check overdue; fine confirmed

30.2003.155Other CourtAug 8, 2003Dismissed

Summary

The President of the Pretura penale dismissed an appeal against a traffic authority decision fining the appellant CHF 300 for failing to have his vehicle undergo the required emissions-control maintenance in time. The court held the appeal admissible but found the violation proven because the last service had expired months before the police inspection. The appellant’s reliance on good faith and on the garage’s failure to remind him was rejected: the owner must monitor the deadline, and negligence is punishable. The fine was held proportionate, and appeal costs were imposed on the appellant.

Regest

Art. 59a ONC; Art. 96 ONC; periodic emissions-maintenance obligation and negligence liability: light motor vehicles with catalytic converters must undergo the prescribed exhaust-gas service every 24 months; the duty rests on the vehicle holder, who must monitor the deadline himself. No legal rule imposes on the garage a duty to remind the owner of the next inspection. A failure by third parties does not exclude or attenuate liability for a traffic offence attributable to the holder's own negligence. A fine within the statutory limits and proportionate to the gravity of the infringement and the degree of fault will be upheld (consid. relevant).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.155

Data decisione, Autorità: 08.08.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.155/KRM 13672/009

Bellinzona 8 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 30 aprile 2003 presentato da

___________ ___________, Viale ___________, ___________

contro

la decisione 25 aprile 2003 n. 13672/009 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste le osservazioni 13 maggio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti.

ritenuto in fatto

che la Sezione della circolazione, con decisione del 25 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 9 febbraio 2003 in territorio di ___________:

"Ha omesso di sottoporre il veicolo ___________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico …";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1 e 96 ONC;

che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso 30 aprile 2003 in cui postula l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni 13 maggio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

che per i veicoli con catalizzatore il servizio di manutenzione dev'essere effettuato ogni 24 mesi (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

che l'ultimo servizio di manutenzione, effettuato il 18 luglio 2000, era scaduto il 18 luglio 2002, ossia più di 6 mesi prima del controllo eseguito dalla polizia cantonale il 9 febbraio 2003;

che il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di essere stato in buona fede, poiché avendo fatto l'ultimo controllo in un garage diverso da quello abituale non ha ricevuto alcun sollecito; rileva altresì di aver sottoposto il veicolo al controllo pochi giorni dopo l'accertamento della polizia;

che l'affermazione non è concludente, perché non vi è nessuna norma che imponga al garage che ha eseguito il controllo di sollecitare quello successivo (i garage che effettuano simili richiami lo fanno per rendere un più o meno interessato servizio al cliente): incombe per contro al detentore tenere sotto controllo il proprio veicolo (all'uopo è prevista anche un'apposita vignetta) e sottoporlo per tempo all'esame dei gas di scarico;

che nella misura in cui si adombrino eventuali colpe di terzi il ricorso si palesa d'acchito inconsistente, perché in ambito penale ognuno risponde delle proprie violazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa;

che, comunque sia, l'asserita buona fede della ricorrente non permette di discostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri come le contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP; 100 n. 1 prima frase LCS);

che le doglianze del ricorrente si rivelano pertanto sprovviste di buon diritto;

che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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