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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.147
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.147/AMM
12350/090
Bellinzona
4
agosto 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 aprile 2003
presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n.
___________ /___________ dell' ___________ 2003 emessa
dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni del 29 aprile
2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione
dell'11 aprile 2003, ha inflitto a ___________ ___________ ___________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le
spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 13 dicembre 2002 in territorio
di ___________ -_____:
"Ha illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente
giudice di pace. […]";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che ___________ ___________
è insorta contro tale decisione con un ricorso del 16 aprile 2003 in cui
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che in uno scritto del 29
aprile 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare
osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC
l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata
di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta
un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il
giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la
turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che
enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di
veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del
divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine
perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per
iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter
cpv. 2 CPC);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere "illecitamente
fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________, di
un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con rinvio
alla denuncia presentata dal proprietario del fondo in rassegna);
che l'insorgente nega di aver
commesso l'infrazione rimproveratale, lamentando che alla data e ora indicate
nella denuncia – il 13 dicembre 2002, alle ore 17.40 – l'automobile predetta
"era posteggiata in via ___________ a ___________ No.
__posteggio privato del salone ___________ dove mi trovavo"
(osservazioni del 2 gennaio 2003, cui il ricorso rinvia);
che tale circostanza è stata
confermata dalla deposizione scritta resa dallo stesso ___________
___________ il 28 gennaio 2003, secondo cui la ricorrente "il giorno
13 dicembre 2002 alle 17.40 era nel mio salone da parrucchiere a ___________
e la sua autovettura ___________ ___________ era posteggiata sul
posteggio privato in via ___________ No. __" (dichiarazione allegata
alle osservazioni del 28 gennaio 2003);
che raffrontando le
dichiarazioni del denunciante con la versione fornita dalla ricorrente,
suffragata dalla testimonianza scritta appena evocata, questo giudice non
riesce a pervenire al convincimento che l'insorgente sia effettivamente incorsa
nel reato indicato nella decisione impugnata;
che del resto anche la Sezione
della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha rinunciato a
formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che, persistendo dubbi e
incertezze, la ricorrente deve in definitiva essere prosciolta dall'addebito;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri
processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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