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Numero d'incarto:
30.2003.127
Data decisione, Autorità:
10.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.126
30.2003.127
Bellinzona
10
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003
presentato da
________, ________
(difesa dall'avv. ________ ________, ________)
contro
le decisioni n.
() /________ ()
________ /____ del ____ 2003 emesse dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni del 23 aprile
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, con
decisione n. (___)/ del ___________ 2003, ha inflitto a
___________ ___________ una multa di fr. 300.–, addebitandole inoltre una tassa
di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per avere omesso di notificare
– quale gerente del ristorante villa ___________ di ___________ – l'arrivo di 5
ospiti al competente posto di polizia (fatti avvenuti a fine maggio/inizio
giugno 2002);
che la medesima autorità, con
decisione n. (___) _____/ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessata
la medesima sanzione per avere consentito, quale rappresentante della
___________ Sagl, che tale società assumesse la gestione dell'omonimo esercizio
pubblico, dal 30 maggio al 3 giugno 2002, sprovvista della necessaria
autorizzazione dell'ufficio permessi;
che tali risoluzioni sono
state emesse in applicazione degli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81
RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot;
che ___________ ___________ è
insorta contro tali decisioni con un unico ricorso del 7 aprile 2003 in cui
postula "l'annullamento di una delle due multe" e "la riduzione
dell'unica multa inflitta";
che nelle sue osservazioni del
23 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in
ordine;
che le domande della
ricorrente intese a richiamare incarti relativi a un procedimento civile
"___________ -___________ c/ ___________ a ___________ " e uno penale
"promosso da ___________ a ___________ c/ avv. ___________ ___________
" non meritano accoglimento, tali atti istruttori non apparendo
suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 3 cpv. 1 lett.
b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in
possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28
LEsPub;
che giusta l'art. 53 cpv. 3
LEsPub il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è altresì responsabile
delle notifiche degli ospiti alla polizia, secondo le modalità stabilite dagli
art. 4, 10 e 13 DENot;
che l'art. 66 cpv. 1 prima
frase LEsPub commina per le infrazioni alla legge e al regolamento una multa da
fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare
della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, da un lato, per avere consentito
– quale rappresentante della ___________ Sagl – che tale società assumesse la
gestione dell'omonimo ristorante sprovvista della necessaria autorizzazione
dell'ufficio permessi (decisione n. () ___________ /);
che la ricorrente si duole al
riguardo di come "la multa inflitta alla ___________ Sagl doveva
essere emessa solo se gli amministratori della Sagl (avv. ___________
___________ e dottor ___________ ___________) fossero stati al
corrente del fatto e fossero stati per qualche verso coinvolti nell'irregolarità"
(ricorso, punto 3);
che la ___________ Sagl, come
qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas
delinquere non potest: DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in
altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto
cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;
che quando un'infrazione è
commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche
che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF
105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias,
Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag.
82 n. 611);
che, in concreto,
dall'estratto del registro di commercio della ___________ Sagl (reperibile sul
sito ___________) risultano quali soli organi della società i gerenti
indicati dalla ricorrente, ossia l'avv. ___________ ___________ e il dr.
___________;
che invano si cercherebbe
altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare
altrimenti la ricorrente quale organo della società, foss'anche solo di fatto,
non bastando al riguardo che l'interessata si sia dichiarata
"rappresentante" della società nei confronti dell'Ufficio dei
permessi (cfr. il rapporto 2 luglio 2002 dell'isp. ___________ e il verbale
d'interrogatorio allegato);
che su questo punto il ricorso
si rivela di conseguenza provvisto di buon diritto;
che l'autorità di primo grado
ha multato inoltre l'interessata per avere omesso di notificare – quale gerente
del ristorante villa ___________ di ___________ – l'arrivo di 5 ospiti al
competente posto di polizia (decisione n. ()
/___________);
che in proposito la ricorrente
non nega l'infrazione rimproveratale, che considera tuttavia di "marginale
importanza", essendo essa "stata indotta a concedere il
pernottamento dal comportamento subdolo e malvagio della persona prestatasi ad
agire per conto della signora ___________ a ___________, la quale
ha agito con un comportamento altrettanto squalificante" (ricorso,
punto 2);
che il possibile
coinvolgimento di terzi nell'infrazione, contrariamente al parere della
ricorrente, non consente tuttavia di sminuire le responsabilità personali della
gerente nella violazione perpetrata alle già citate norme sulla notifica di
ospiti;
che la multa inflitta alla
ricorrente per siffatto reato è, in definitiva, confacentemente proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che nella misura in cui
conclude per "la riduzione dell'unica multa inflitta", il ricorso è
destinato perciò all'insuccesso;
che l'esito del gravame
giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio e all'attribuzione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66
LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione n. () ___________ del
___________ 2003 è annullata, mentre la decisione n. () ___________
/___ dello stesso ___________ 2003 è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________,
– avv. ___________ ___________, ___________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ___________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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