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Numero d'incarto:
30.2003.126
Data decisione, Autorità:
10.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.126
30.2003.127
Bellinzona
10
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 7 aprile 2003
presentato da
________, ________
(difesa dall'avv. ________ ________, ________)
contro
le decisioni n.
() /________ e ()
/________ del 21 marzo 2003 emesse dalla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni del 23 aprile
2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, con
decisione n. () /________ del 21 marzo
2003, ha inflitto a ________ ________ una multa di fr. 300.–,
addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr.
20.–, per avere omesso di notificare – quale gerente del ristorante villa ________
di ________ – l'arrivo di 5 ospiti al competente posto di polizia
(fatti avvenuti a fine maggio/inizio giugno 2002);
che la medesima autorità, con
decisione n. () /________ dello stesso
giorno, ha inflitto all'interessata la medesima sanzione per avere consentito,
quale rappresentante della ________ Sagl, che tale società assumesse la
gestione dell'omonimo esercizio pubblico, dal 30 maggio al 3 giugno 2002,
sprovvista della necessaria autorizzazione dell'ufficio permessi;
che tali risoluzioni sono
state emesse in applicazione degli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66 LEsPub; 78 a 81
RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot;
che ________ è insorta
contro tali decisioni con un unico ricorso del 7 aprile 2003 in cui postula
"l'annullamento di una delle due multe" e "la riduzione dell'unica
multa inflitta";
che nelle sue osservazioni del
23 aprile 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il gravame e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in
ordine;
che le domande della
ricorrente intese a richiamare incarti relativi a un procedimento civile "________
-__________ c/ ________ a ________ " e uno penale
"promosso da Simone a Marca c/ avv. Vittorio Mariotti" non meritano accoglimento,
tali atti istruttori non apparendo suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 3 cpv. 1 lett.
b LEsPub un esercizio pubblico può essere aperto e gestito se il gerente è in
possesso – fra l'altro – dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28
LEsPub;
che giusta l'art. 53 cpv. 3
LEsPub il gerente di un esercizio pubblico con alloggio è altresì responsabile
delle notifiche degli ospiti alla polizia, secondo le modalità stabilite dagli
art. 4, 10 e 13 DENot;
che l'art. 66 cpv. 1 prima
frase LEsPub commina per le infrazioni alla legge e al regolamento una multa da
fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili il gestore, il gerente, il titolare
della patente e i loro rappresentanti (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, da un lato, per avere consentito
– quale rappresentante della ________ Sagl – che tale società assumesse
la gestione dell'omonimo ristorante sprovvista della necessaria autorizzazione
dell'ufficio permessi (decisione n. () /________);
che la ricorrente si duole al
riguardo di come "la multa inflitta alla ________ Sagl
doveva essere emessa solo se gli amministratori della Sagl (avv. ________
________ e dottor ________ ________) fossero stati al
corrente del fatto e fossero stati per qualche verso coinvolti nell'irregolarità"
(ricorso, punto 3);
che la ________ Sagl,
come qualsiasi altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa (universitas
delinquere non potest: DTF 97 IV 203); una persona giuridica è punibile in
altre parole solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA) o il diritto
cantonale lo preveda espressamente, ciò che non è il caso nella specie;
che quando un'infrazione è
commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche
che hanno agito – o omesso di agire – nella loro qualità di organi (DTF
105 IV 172, 97 IV 202; v. anche Killias,
Précis de droit pénal général, 2ª edizione, pag.
82 n. 611);
che, in concreto,
dall'estratto del registro di commercio della ________ Sagl (reperibile
sul sito ________) risultano quali soli organi della società
i gerenti indicati dalla ricorrente, ossia l'avv. ________ e il dr.
________;
che invano si cercherebbe
altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta di considerare
altrimenti la ricorrente quale organo della società, foss'anche solo di fatto,
non bastando al riguardo che l'interessata si sia dichiarata
"rappresentante" della società nei confronti dell'Ufficio dei
permessi (cfr. il rapporto 2 luglio 2002 dell'isp. ________ e il verbale
d'interrogatorio allegato);
che su questo punto il ricorso
si rivela di conseguenza provvisto di buon diritto;
che l'autorità di primo grado
ha multato inoltre l'interessata per avere omesso di notificare – quale gerente
del ristorante villa ________ di ________ – l'arrivo di 5 ospiti
al competente posto di polizia (decisione n. ()________/);
che in proposito la ricorrente
non nega l'infrazione rimproveratale, che considera tuttavia di "marginale
importanza", essendo essa "stata indotta a concedere il
pernottamento dal comportamento subdolo e malvagio della persona prestatasi ad
agire per conto della signora ________ a ________,
la quale ha agito con un comportamento altrettanto squalificante"
(ricorso, punto 2);
che il possibile
coinvolgimento di terzi nell'infrazione, contrariamente al parere della
ricorrente, non consente tuttavia di sminuire le responsabilità personali della
gerente nella violazione perpetrata alle già citate norme sulla notifica di
ospiti;
che la multa inflitta alla ricorrente
per siffatto reato è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge;
che nella misura in cui
conclude per "la riduzione dell'unica multa inflitta", il ricorso è
destinato perciò all'insuccesso;
che l'esito del gravame
giustifica di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno
giudizio e all'attribuzione di ripetibili;
per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 53 cpv. 3 e 66
LEsPub; 78 a 81 RLEsPub; 4, 10 e 13 DENot; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che la decisione n. () /__ del
21 marzo 2003 è annullata, mentre la decisione n. () /________
dello stesso ________ 2003 è confermata.
-
Non si prelevano né tasse né
spese dell'attuale giudizio.
-
Intimazione a:
– ________ ________, ________,
– avv. ________ ________, ________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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