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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2003.115
Data decisione, Autorità:
08.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.115/AMM
8746/001
Bellinzona
8
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ _________
2003 presentato da
_________ _________, _________ (D)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della
circolazione, Camorino,
viste le osservazioni dell'_________
_________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________
_________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia
di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________
2003 in territorio di _________: "Ha circolato con l'autoarticolato _________
– _________ sovraccarico";
che la risoluzione è stata
emanata in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e
96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale
chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto dell'_________
_________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di
giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essere "circolato
con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico" (decisione
impugnata, con rinvio a al rapporto di contravvenzione del _________ _________
2003);
che il ricorrente fa valere la
sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "l'errore non è
nato da parte mia, ma da parte della dogana di transito di _________, la quale
per errore non ha timbrato il permesso di transito per camion pesanti"
(ricorso, in fine);
che in un successivo rapporto
dell'_________ _________ 2003 l'agente denunciante rileva come l'insorgente
abbia invero esibito "l'apposito formulario inerente i contingenti veicoli
pesanti", il quale non risultava tuttavia "debitamente timbrato dalla
dogana di _________ ";
che la Sezione della
circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente
denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio
dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze questo
giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al
convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli;
che si giustifica pertanto di
annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv.
2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________ (D),
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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