Traffic fine annulled for unproven overloaded vehicle offence

30.2003.115Other CourtJul 8, 2003Granted

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Omnilex summary

The Pretura penale in Bellinzona heard a driver’s appeal against a CHF 400 fine imposed by the Sezione della circolazione for allegedly driving an overloaded articulated truck. The appellant argued that the customs office of transit had failed to stamp the permit for heavy vehicles, and the file contained a report confirming that the relevant form had been shown but not properly stamped. On review of the evidence, the judge found that the offence was not proven. The appeal was therefore upheld, the challenged decision annulled, and no procedural costs or compensation ordered.

Omnilex headnote

Art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; art. 67 cpv. 1 ONC; art. 1 segg. LPContr: on appeal against a traffic contravention decision, the reviewing court annuls the sanction where, on the basis of the record, it cannot be convinced that the infringement was actually committed. Mere inconsistencies or an unclarified administrative error in the transit formalities may suffice to prevent proof of the offence. In such a case, the appeal is allowed and court costs may be waived, with no party compensation awarded if none is justified by the circumstances (consid. in diritto).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.115

Data decisione, Autorità: 08.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.115/AMM 8746/001

Bellinzona 8 luglio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del _________ _________ 2003 presentato da

_________ _________, _________ (D)

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni dell'_________ _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________: "Ha circolato con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico";

che la risoluzione è stata emanata in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che in uno scritto dell'_________ _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essere "circolato con l'autoarticolato _________ – _________ sovraccarico" (decisione impugnata, con rinvio a al rapporto di contravvenzione del _________ _________ 2003);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo come "l'errore non è nato da parte mia, ma da parte della dogana di transito di _________, la quale per errore non ha timbrato il permesso di transito per camion pesanti" (ricorso, in fine);

che in un successivo rapporto dell'_________ _________ 2003 l'agente denunciante rileva come l'insorgente abbia invero esibito "l'apposito formulario inerente i contingenti veicoli pesanti", il quale non risultava tuttavia "debitamente timbrato dalla dogana di _________ ";

che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e del rapporto dell'agente denunciante, ha rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che in simili evenienze questo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, non può pervenire al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 n. 1, 93 n. 2 e 96 n. 1 LCS; 67 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

  1. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– _________ _________, _________ (D), – Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

traffic offenceoverloadingevidenceappealcosts waiveradministrative fine

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Key legal question

Whether the traffic offence of driving an overloaded articulated truck was proven.

Extracted holding

The evidence was insufficient to conclude that the appellant had committed the charged infraction.

Extracted reasoning

Given the file and the driver’s explanation, the court could not reach conviction that the offence had actually been committed.

Key legal question

Whether the challenged fine and costs should be annulled.

Extracted holding

The administrative penalty decision had to be annulled and no procedural costs charged.

Extracted reasoning

Because the infraction was not established, the sanction could not stand; in such circumstances the court also waived court costs and party compensation.

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