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Numero d'incarto:
30.2003.11
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2003.11/pg
02
2491/607
17
marzo 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 2 gennaio 2003 presentato
da
________ SA ex ________ ________ SA, ________,
(patrocinata
dall'avv. ________ ________, ________)
contro
la decisione
13 dicembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, ________,
viste le osservazioni presentate dalla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________, ;
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto in fatto:
A. La società
________ ________ SA (ora ________ ________ SA), con sede a ________, ha avuto
alle sue dipendenze a far stato dal 1° dicembre 2001 il signor ________
________, il cui compito era quello di acquisire nuovi clienti e di assistere
allo sviluppo del servizio.
In esito a un'indagine
esperita dalla polizia cantonale agli inizi del 2002, su richiesta della
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, è emersa una violazione della legge
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, in quanto la ditta in questione
ha " impiegato in qualità di consulente informatico, dal 1.12.2001 al
25.3.2002, per complessive 5/7 settimane circa, il cittadino comunitario ________
________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell'immigrazione che gli consentisse svolgere detta attività" (cfr.
rapporto di contravvenzione del 23 settembre 2002).
B. Nel frattempo la
menzionata società presentava un gravame al Servizio dei ricorsi del Consiglio
di Stato del Canton Ticino contro la decisione 6 maggio 2002 della Sezione dei
permessi e dell'immigrazione con la quale è stata respinta l'istanza 19
febbraio 2002 presentata dalla ricorrente e tesa al rilascio di un permesso L
di 120 giorni per il signor ________ ________.
Il gravame è stato stralciato
dai ruoli dal momento che l'autorità amministrativa ha revocato la decisione
presa a seguito dell'entrata in vigore degli accordi bilaterali il 1° giugno
2002.
C. In data 13 dicembre 2002
la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto alla ricorrente una
multa di fr.1000.- oltre che fr. 250 .- di tasse di giustizia e spese per la
violazione di cui al considerando A.
La società ________ ________
SA (ora ________ ________ SA) è insorta contro la predetta decisione con un
ricorso datato 2 gennaio 2002 (recte 2003) nel quale postula, previa assunzione
di nuove prove, l'annullamento del querelato giudizio.
Nelle sue osservazioni del 24
gennaio 2003 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di respingere
il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata.
Considerando in diritto:
- La competenza del
Giudice della Pretura penale a statuire in merito all'impugnativa, apprezzando
liberamente il fatto ed il diritto (art. 11 LPcontr), si fonda sull'art. 4 cpv.
1 LPcontr, entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
Il nuovo ordinamento ricorsuale
si applica, dalla sua entrata in vigore, anche alle procedure già pendenti
dinanzi al Giudice delegato per le contravvenzioni del Tribunale cantonale
amministrativo (art. 14 disp. trans. LOG).
La legittimazione attiva della
ricorrente é data ed il gravame tempestivo e motivato è ricevibile.
-
La ricorrente postula
l'assunzione di nuove prove; ora, l'art. 12 cpv. 1 LPContr conferisce al
giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio.
Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento
anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami
di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella fattispecie le nuove prove offerte non appaiono suscettibili di recare
chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, gli atti di causa essendo
completi. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
-
L'autorità di primo
grado ha giustificato la multa inflitta alla ricorrente, adducendo che la
società ha dato lavoro a ________ ________ dal 1.12.2001 al 25.3.2002, per
complessive 5/7 settimane circa, senza che quest'ultimo fosse provvisto del
permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli avrebbe
consentito di svolgere l'attività di consulente informatico. La decisione è
stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 38 Rast-CE/AELS.
-
La ricorrente non nega
di aver intrapreso un rapporto di collaborazione con il ________ nel periodo
indicato dal dipartimento, ma sostiene che "la sua attività si è svolta
esclusivamente in Italia, ovvero in ________, ________, ________ e ________
________ " (ricorso, pag. 2 in basso); egli si è recato alcune volte presso
gli uffici della società a ________, ma ciò non sarebbe tuttavia avvenuto per
motivi di lavoro. La società esclude in definitiva che l'attività del proprio
collaboratore configuri una violazione della normativa sugli stranieri. Donde
il postulato annullamento della decisione impugnata.
-
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS
lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro
potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito, e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all'estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all'estero (art. 6 cpv. 1 e 2 lett. a OLS). Le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza
(art. 333 cpv. 3 CP). L'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo
bilaterale tra Svizzera e CE/AELS sulla libera circolazione delle persone nulla
ha mutato riguardo alle predette disposizioni: un cittadino europeo non
domiciliato può in altri termini lavorare in Svizzera solo se è al beneficio
della necessaria autorizzazione.
Infine si rileva che lo
stralcio del ricorso presentato dalla ricorrente al Consiglio di Stato in data
13 maggio 2002 (cfr. consid. A) non ha influenza sul giudizio del presente
gravame.
- In concreto, dalla
deposizione resa dal ________ davanti alla polizia cantonale si evince quanto
segue (verbale del 26 marzo 2002 allegato al rapporto di polizia del 5 aprile
2002):
"Ho iniziato a
collaborare con [la ________ ________ SA], a tempo pieno, il 1.12.2001.
In pratica, le mie
mansioni, considerato che trattasi di una nuova società, sono quelle di
acquisire nuovi clienti in Italia e assistere allo sviluppo del servizio.
Per il momento l'attività
viene svolta solamente in Italia, vale a dire in ________ – ________
– ________ – ________ ________. […]
Confermo nuovamente che la
mia attività per la società succitata si svolge unicamente in Italia. Devo dire
che per 3 volte alla settimana al massimo, dove mi soffermo in media dalle 2
alle 4 ore ogni volta, vengo negli uffici di ________ viale ________
___, per le istruzioni e relazioni di lavoro, come per presentare quanto io
eseguo e produco all'estero. In questi uffici, non ho uno spazio di lavoro a
mia disposizione e vedo il signor ________ ________ una volta alla settimana
al massimo, visto che lui è soventemente [sic] assente all'estero, per motivi
di lavoro. Di regola sono i suoi assistenti che mi riferiscono cosa devo fare e
che io presento il rendiconto della mia attività all'estero. […]".
Il ________ riconosce pertanto
che, pur svolgendo le sue mansioni per la ________ ________ SA in prevalenza
all'estero, egli si reca regolarmente a ________ (fino a tre volte la
settimana, per una durata da 2 a 4 ore) allo scopo di ricevere istruzioni e
rendere conto della propria attività in Italia. Ciò posto, l'istruzione del
collaboratore e la presentazione da parte di costui delle prestazioni svolte
rientrano senz'altro nella nozione di "attività dipendente o
indipendente che normalmente dà un guadagno" enunciata dall'art. 6
OLS. La ricorrente contesta invero "quanto unilateralmente
verbalizzato dal sgt. ________ ________, il quale […] ha di fatto
anticipato abusivamente e arbitrariamente un giudizio" (ricorso, pag.
6 in alto, con riferimento al noto verbale d'interrogatorio, pag. 3). La
critica non riguarda tuttavia le predette dichiarazioni del ________ in merito
allo svolgimento della sua attività, che vengono anzi riproposte nell'allegato ricorsuale,
a pag. 4 in basso.
- Ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno
straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per
stranieri oppure informandosi presso l'autorità di polizia degli stranieri, che
il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego; nell'evenienza concreta
è pertanto palese la violazione di tale disposto legislativo.
In simili circostanze
questo giudice perviene al convincimento che la ricorrente abbia effettivamente
infranto gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 OLS, il che giustifica la condanna
inflittagli dal Dipartimento senza che sia necessario esperire le nuove prove richieste
dall'interessata. Quanto all'entità della multa, essa risulta proporzionata
alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa
e contenuta nei limiti fissati dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS, 6 e 10 OLS e 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia e le
spese per complessivi fr. 300.– sono a carico della ricorrente.
-
Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
-
Intimazione a:
– ________ ________ SA ex ________ ________
SA , ________;
– avv. ________ ________, ________;
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ____________.
Il giudice: Il
cancelliere:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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