Appeal inadmissible for not being filed in Italian

30.2003.107Other CourtJul 18, 2003Dismissed

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Omnilex summary

The President of the Pretura penale held that the appeal against a traffic fine was inadmissible because it had been filed in French, contrary to the mandatory Italian-language requirement of the cantonal contravention procedure law. The court had granted a peremptory 10-day period to cure the defect by refiling in Italian, but the appellant did nothing within that time. As a result, the appeal was declared inadmissible and the appellant was ordered to pay CHF 50 in court fees and costs.

Omnilex headnote

Art. 5 cpv. 1 LPContr; art. 6 LPContr; mandatory language form of the appeal and consequences of non-compliance. Where cantonal procedural law requires appeals to be drafted in Italian, this requirement is imperative. If the defective appeal is returned with a peremptory deadline to cure the defect and the party fails to comply, the appeal must be declared inadmissible. In such circumstances, a modest court fee may be imposed on the unsuccessful appellant (art. 15 LPContr). The court also recalled that the determination of the languages of communication with cantonal authorities falls within cantonal autonomy (art. 70 cpv. 2 Cost.).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2003.107

Data decisione, Autorità: 18.07.2003, PRPEN

Incarto n. 30.2003.107/pg 7636/009

Bellinzona 18 luglio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 12 marzo 2003 presentato da

___________ , ___________ /,

contro

la decisione 21 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

letti ed esaminati gli atti.

Ritenuto, in fatto ed in diritto

A. Il 12 marzo 2003 ___________ ___________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 21 febbraio 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 100.- oltre che fr. 20.- di tassa di giustizia e fr. 10.- di spese per aver circolato con il veicolo ___________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere".

L'allegato era redatto in lingua francese.

B. In data 24 marzo 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:

art. 4 3 Il ricorso deve contenere:

a) la menzione della decisione impugnata;

b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni.

Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

art. 5 1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.

art. 5 2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

C. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso.

D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr,

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 12 marzo 2003 inoltrato da ___________ , ___________ /, è irricevibile.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Sezione della circolazione, ___________,


, ___________ /,

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

inadmissibilitylanguage requirementappeal formtraffic offenceprocedural defaultcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal filed in French complied with the mandatory language requirement

Extracted holding

No. Under the cantonal rules, the appeal had to be filed in Italian; the appellant did not cure the defect after being ordered to do so.

Extracted reasoning

Article 5 LPContr imposes an imperative Italian-language requirement. The court had given a peremptory 10-day deadline under Article 6 LPContr to refile in Italian, with warning of inadmissibility. The deadline expired unused.

Key legal question

Whether court fees should be imposed despite inadmissibility

Extracted holding

Yes. Because the appeal was unsuccessful, a modest court fee and costs were charged to the appellant.

Extracted reasoning

The court stated that given the outcome, a modest fee could not be dispensed with under Article 15 LPContr.

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