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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2002.83
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.83/AMM
27163/901
Bellinzona
10
giugno 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 2 dicembre 2002
presentato da
_________, _________
(patrocinato
dall'avv. _________ _________, _________)
contro
la decisione n.
_________ /_________ del _________ _________ 2002 emessa
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del _________
_________ 2002 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della
circolazione, con decisione del _________
_________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr.
200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di
fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 25 luglio 2002 in territorio di _________:
"alla guida del
motoveicolo TI _________, eseguiva una manovra di sorpasso
spostandosi a sinistra della linea di sicurezza e collideva con una vettura che
stava immettendosi nel flusso della circolazione";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73
cpv. 6 lett. a OSS;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 2 dicembre 2002 in cui postula
l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
5 dicembre 2002 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso
e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda dell'insorgente
intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva
d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi
esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli
devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v.
anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che la Sezione della
circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi spostato, durante
un sorpasso, a sinistra della linea di sicurezza e avere colliso con una
vettura che stava immettendosi nel flusso della circolazione;
che la decisione dell'autorità
di primo grado fonda sui seguenti accertamenti di polizia (rapporto del 29
luglio 2002, pag. 4):
"al momento della
constatazione entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente erano già stati
spostati a lato della carreggiata. Le rispettive posizioni finali assunte in
seguito alla collisione sono state fissate da un agente della Polizia comunale
di _________.
Sulla corsia discendente,
ossia su quella ove è avvenuta la collisione, oltre a chiazze di liquidi motori
persi dai veicoli nell'impatto, erano visibili le tracce di sfregamento delle
parti metalliche del motoveicolo _________.
Dell'accaduto non vi è
alcun testimone noto.
Le versioni rese dai
protagonisti sono contrastanti:
[…]
Al momento della
constatazione _________ ha dichiarato al sottoscritto e all'aspirante
agente della Polizia comunale di _________ (asp _________)
di essere incorso nell'incidente mentre stava superando un'auto e di non
essersi accorto della presenza dell'altro protagonista all'uscita del garage _________.
In sede d'interrogatorio,
ossia il giorno successivo all'accaduto, ritrattava completamente quanto sopra,
asserendo di non aver mai detto una cosa simile.
Circa la dinamica
dell'incidente non ha saputo fornire alcun dettaglio, affermando unicamente che
la collisione è avvenuta mentre l'auto stava svoltando e che lui circolava
sulla propria corsia di marcia, vicino alla linea di demarcazione orizzontale.
Da parte nostra, sulla
scorta dei rilievi effettuati sul posto del sinistro, in particolare dalle
tracce di sfregamento delle parti metalliche del motoveicolo, possiamo
affermare che al momento della collisione il _________ si trovava
sulla corsia di contromano";
che l'insorgente ribadisce di
non avere effettuato alcuna manovra di sorpasso né di avere oltrepassato la
linea di sicurezza; egli addebita il sinistro al conducente dell'automobile, il
quale avrebbe invaso la corsia di marcia opposta;
che a sostegno delle sue tesi,
il ricorrente produce un rapporto allestito il 28 novembre 2002 dall'esperto _________.
_________, il quale attribuisce le tracce di sfregamento riscontrate
dalla polizia ad altro incidente della circolazione (allegato D al ricorso,
punti 1 e 2), rileva come la macchia di liquido riportata nello schizzo della
polizia si trovi in realtà a ridosso della linea di sicurezza anziché verso il
lato della strada (doc. citato, punto 4), adombra un'inesatta ricostruzione
della posizione finale dei veicoli (doc. citato, punto 3) e conclude "che
la macchina o la sua parte sinistra si trovava oltre la linea di sicurezza"
(doc. citato, punto 4 in fine);
che, in siffatte evenienze,
questo giudice non dispone di elementi sufficienti per confutare l'affermazione
dell'insorgente secondo cui egli non ha oltrepassato la linea di sicurezza;
che, riguardo alle possibili
affermazioni dell'interessato al momento della constatazione dell'incidente,
un'eventuale manovra di sorpasso non consente di concludere per un'invasione
della corsia opposta, la larghezza della carreggiata (v. fotografie allegate al
ricorso) consentendo il passaggio di un'automobile e una moto entro la linea di
sicurezza;
che invano si cercherebbe
altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che permetta altrimenti di
ascrivere al ricorrente un'eventuale inosservanza delle norme della circolazione;
che, persistendo dubbi e
incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto da ogni addebito;
che il ricorso, provvisto di
buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata di conseguenza;
che gli oneri dell'attuale giudizio
seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia
di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito
nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che, sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
-
Non si prelevano tasse o spese,
né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________ _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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