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Numero d'incarto:
30.2002.66
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.66/AMM
Bellinzona
7
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Isabella Marchetti per statuire sul ricorso del 25 luglio 2002
presentato da
_________ _________, _________,
contro
la decisione
del _________ 2002 emessa dal Laboratorio cantonale, _________,
viste le osservazioni del 19 agosto
2002 presentate dal Laboratorio cantonale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che il Laboratorio cantonale, con decisione del _________ 2002, ha
inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.–, addebitandogli inoltre
una tassa di giustizia di fr. 105.–, spese di analisi di fr. 120.– e spese di
cancelleria di fr. 43.–, per i seguenti fatti, accertati durante un controllo
del 4 giugno 2002 presso la sua azienda agricola di _________:
"le analisi effettuate
sul campione prelevato [_________] … hanno evidenziato la presenza di Staphylococcus
aureus in quantità superiore al valore limite e di Enterobatteriacee in
quantità superiore al valore di tolleranza; […] questa derrata alimentare non è
più atta al consumo ed è pericolosa per la salute";
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 48 cpv. 1 LDerr; 2
cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2 ORI;
che _________ _________ è
insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 luglio 2002 in cui chiede
l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
19 agosto 2002 il Laboratorio cantonale propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per gli art. 6 cpv. 1 e 10
cpv. 1 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
(LDerr; RS 817.0) – concretati dagli art. 2 cpv. 1, 10 cpv. 2 ODerr e
dall'ordinanza sue requisiti igienici – le derrate alimentari possono contenere
componenti, additivi, sostanze estranee e microorgansimi (come batteri, lieviti,
aspergilli o virus) soltanto in una misura che non pregiudichi la salute;
che secondo l'art. 48 cpv. 1
LDerr è punito con l'arresto o con la multa sino a fr. 20 000.– chiunque,
intenzionalmente o per negligenza, fabbrica, tratta, deposita, trasporta o
distribuisce derrate alimentari, additivi o oggetti d'uso in modo che essi non
soddisfino i requisiti di legge (lett. g), come pure chi utilizza sostanze o
procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate
alimentari (lett. b);
che il Laboratorio cantonale
ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere prodotto formaggini di capra
in cui è stata riscontrata "la presenza di Staphylococcus aureus in
quantità superiore al valore limite e di Enterobatteriacee in quantità
superiore al valore di tolleranza" (decisione impugnata, pag. 1 a metà);
che il ricorrente si duole
anzitutto di non aver "fatto opposizione contro la notifica di
contestazione e intimazione di contravvenzione nei termini previsti" ritenendo
in buona fede che, dopo un secondo prelievo risalente al 13 giugno 2002 in cui
sarebbe stato riscontrato un miglioramento della situazione, il problema
sarebbe stato chiarito senza sfociare in una decisione di multa (ricorso, pag.
1 in basso);
che i nuovi accertamenti
esperiti dal Laboratorio cantonale e il miglioramento della situazione non
consentivano tuttavia all'interessato di ritenere – per ciò solo – che
l'autorità di primo grado avrebbe abbandonato la procedura di contravvenzione;
che la mancata opposizione
alla "notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione" del
7 giugno 2002 non ha per altro impedito al ricorrente, comunque sia, di far
valere le proprie ragioni in questa sede;
che l'insorgente rileva
inoltre come "i formaggini di capra … prodotti siano conformi alla
legge" e invita "il Laboratorio cantonale ad effettuare ulteriori
prelevamenti" (ricorso, pag. 2 in alto);
che, in concreto, dall'analisi
del campione di robiola prelevato il 4 giugno 2002 è emersa la presenza di
218 000 unità per grammo (UFC/g) di Staphylococcus aureus, a fronte
di un valore limite legale di 10 000.– UFC/g, così come la presenza di
140 000 UFC/g di Enterobatteriacee, a fronte di un valore di tolleranza
legale di 1000 UFC/g (cfr. doc. B);
che dal fascicolo processuale
non emergono altresì elementi atti a concludere – né il ricorrente pretende –
che gli accertamenti esperiti dal Laboratorio cantonale abbiano sortito esiti
inattendibili o finanche errati;
che anche la seconda censura,
non supportata da alcun riscontro oggettivo, è destinata quindi all'insuccesso;
che il ricorrente si duole per
finire delle "difficoltà che un'azienda agricola di piccole dimensioni …
comporta", ciò che rende "a volte difficile essere perfettamente in
regola" (ricorso, pag. 2 in alto);
che le difficoltà evocate
dall'interessato non lo esimevano tuttavia, con ogni evidenza, dall'obbligo di
rispettare le norme federali sulla polizia degli alimenti;
che, dato quanto precede,
questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratagli dal Laboratorio cantonale;
che la multa inflitta è
altresì proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata
al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 6 cpv. 1, 10 cpv. 1 e
48 cpv. 1 LDerr; 2 cpv. 1 e 10 cpv. 2 ODerr; 3 cpv. 1 e 2 allegati 1 e 2
ORI; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
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La tassa di giustizia di fr.
150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
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Contro la presente sentenza può
essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale
federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale
federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica del testo
integrale della decisione (art. 272 PP).
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Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– Laboratorio Cantonale, _________.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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