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Numero d'incarto:
30.2002.63
Data decisione, Autorità:
05.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
30.2002.63/AMM
02
198/807
Bellinzona
5
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 24 settembre 2002
presentato da
_________ _________, _________
(patrocinata
dall'avv. _________ _________, Lugano)
contro
la decisione n.
(_____)________ ________ /_______ del _________
_________ 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 9 ottobre
2002 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, con
decisione _________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________
una multa di fr. 1000.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr.
200.– e le spese di fr. 40.–, per non essere stata in grado, nella sua qualità
di gerente del ristorante _________ di _________, di "garantire il
corretto funzionamento dell'esercizio pubblico" e avere "perciò
contravvenuto all'art. 53 della legge sugli esercizi pubblici … e all'art. 81
del Regolamento di applicazione …" (decisione impugnata, con rinvio al
rapporto di contravvenzione del 10 gennaio 2002);
che _________ _________ è
insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 settembre 2002 in cui
postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
9 ottobre 2002 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone di
respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 12 LEsPub i
locali dell'esercizio pubblico non possono essere usati per scopi estranei
all'attività dell'esercizio pubblico e devono essere separati dai locali
adibiti ad altro uso;
che il gerente è altresì
responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon
costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1
LEsPub); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento
dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l'istruzione
del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene, la
pulizia ecc. (art. 81 RLesPub);
che per l'art. 66 cpv. 1 prima
frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una
multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente
e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata fondandosi sulle seguenti
argomentazioni (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione
del 10 gennaio 2002):
"Il ristorante è stato
in pratica trasformato in una sorta di postribolo. Infatti donne di nazionalità
straniera alloggiate nelle camere del ristorante adescavano in modo frequente e
massiccio i clienti del ristorante e li accompagnavano nelle camere dove,
dietro compenso, praticavano il mestiere più vecchio del mondo. Il ritrovo ha
perso in tal modo la sua funzione specifica di esercizio pubblico.
Nella sua qualità di
gerente lei non è stata in grado di garantire il corretto funzionamento
dell'esercizio pubblico e ha perciò contravvenuto all'art. 53 della legge sugli
esercizi pubblici … e all'art. 81 del Regolamento di applicazione …";
che, stando all'insorgente,
non vi sarebbe nessuna prova di come l'esercizio pubblico sia stato trasformato
in postribolo, né tanto meno di un eventuale coinvolgimento dell'interessata
nelle "attività presumibilmente svolte da terze persone regolarmente
registrate quali ospiti delle camere ai piani superiori" (ricorso, pag. 2
nel mezzo);
che, sempre secondo la
ricorrente, "una procedura contravvenzionale costituirebbe una violazione
del principio del ne bis in idem, poiché come ha avuto occasione di
indicare lo stesso Consiglio di Stato, la signora _________ è già stata oggetto
di una sanzione, consistente nel provvedimento amministrativo di sospensione
per tre mesi tanto della patente quanto dell'autorizzazione a gestire"
(ricorso, pag. 2 verso il basso);
che, per quanto riguarda la
commissione del reato, l'esercizio della prostituzione nelle camere ai piani
superiori del ristorante è stato confermato dalle "ospiti" interrogate
dalla Polizia cantonale (v. deposizione di _________ _________ _________
_________: "confermo che mi sono prostituita nelle camere ai piani
superiori dell'albergo _________ di _________. I clienti li incontravo al Bar e
in seguito andavo in camera"; deposizione di _________ _________
_________ _________ _________: "Confermo
che i rapporti sessuali avvenivano all'interno delle camere poste ai piani
superiori; a me era stata assegnata la camera n. 7. I potenziali clienti
venivano incontrati nel vano del locale adibito a bar. Ogni cliente pagava la
prestazione sessuale ottenuta; non ho mai dato prestazioni sessuali gratuite";
deposizione di _________ _________: "Confermo che nelle camere
sopra al Ristorante _________ _________ di _________ si svolge la
prostituzione. I vari clienti venivano incontrati al Bar"; cfr. anche
le altre dichiarazioni risultanti dai verbali allegati al rapporto di polizia
del 28 gennaio 2002);
che, sul ruolo
dell'insorgente, la stessa interessata ha dichiarato quanto segue:
"Dal 4.11.1998 ho
assunto la gerenza del Ristorante _________ di _________. Di detto EP ne sono
la proprietaria ed oltre che essere gerente sono pure la gestore.
Trattasi di un Ristorante
con alloggio ed ho a disposizione 12 camere e 32 letti. […].
Domanda:
Abbiamo notato che le
camere sono occupate da ragazze singole che, presumiamo, si prostituiscono nel
suo EP. Non vi hanno mai creato dei problemi? Ed in caso affermativo chi
interviene?
Risposta:
Devo dire che di problemi
non ne hanno mai creato. Forse una volta o due da quando io sono la gerente. In
questi casi sono sempre intervenuta io personalmente.
Domanda:
Le ragazze la sera sono
presenti al Bar. C'è qualcuno che le controlla o sono libere di fare quello che
vogliono?
Risposta:
Non tutte le sere le
ragazze sono presenti al bar. A volte ci sono a volte non ci sono. Loro sono
libere di fare quello che vogliono. Non c'è nessuno che le controlla. Per noi
sono solo delle clienti.
[…]
L'agente che mi interroga
mi fa presente che 7 ragazze su 8, fermate questa mattina presso il _________
di _________, a verbale hanno confermato che lì viene esercitata la
prostituzione e che io ne ero perfettamente al corrente.
Da parte mia contesto
questo fatto. Per me erano solo delle clienti e lì dovevano comportarsi come
tali. Quello che poi facevano in camera, non mi riguardava […]";
che l'insorgente medesima
ammette in definitiva l'infrazione rimproveratale dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, per avere omesso come gerente del ristorante – foss'anche
per mera negligenza – di "garantire il corretto funzionamento
dell'esercizio pubblico" e avere "perciò contravvenuto all'art. 53
della legge sugli esercizi pubblici … e all'art. 81 del Regolamento di applicazione
…" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 10
gennaio 2002);
che del resto il Tribunale
cantonale amministrativo, chiamato a statuire sul provvedimento di chiusura
provvisoria dell'esercizio pubblico, aveva avuto modo di accertare una
"perdurante violazione del divieto di destinare un esercizio pubblico ad
attività estranee alle sue finalità" (sentenza del 3 aprile 2002, pag. 8
in alto, nel fascicolo dell'autorità di primo grado);
che il ricorso si rivela
quindi, sotto questo profilo, destinato all'insuccesso;
che neppure giova
all'interessata evocare il principio ne bis in idem per avere l'autorità
amministrativa già sancito la chiusura provvisoria del locale, ove appena si
consideri come una sanzione amministrativa non esclude altre sanzioni penali, i
due procedimenti perseguendo fini diversi (cfr. Scolari, Diritto amministrativo parte generale, Bellinzona
1989, pag. 159 n. 261 e 264);
che la multa inflitta è, per
altro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 12, 53 e 66 LEsPub; 81
RLesPub; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
– _________ _________, _________,
– avv. _________ _________, _________,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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